COMITATO REGIONALE CALABRIA

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COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 13/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 185 del Sig. MARUCA Michelino (società MAC 3) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 74 del 08.06.2005 (Squalifica fino al 31.12.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 13/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 185 del Sig. MARUCA Michelino (società MAC 3) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 74 del 08.06.2005 (Squalifica fino al 31.12.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 23/5/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 157 della Società U.S. PETRIZZI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Uff.le n° 110 del 13.4.2005 (Squalifica calciatore SANTOPOLO Davis fino al 13.4.2010).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 23/5/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 157 della Società U.S. PETRIZZI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Uff.le n° 110 del 13.4.2005 (Squalifica calciatore SANTOPOLO Davis fino al 13.4.2010). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della reclamante e l’arbitro a chiarimenti; rilevato che La…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 130 dell’1/6/2005 Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 28/05/2005 ROCCA DI NETO – REAL CATANZARO

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 130 dell’1/6/2005 Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 28/05/2005 ROCCA DI NETO – REAL CATANZARO Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta – che durante il primo tempo, sostenitori della società Rocca di Neto, lanciavano all’indirizzo di uno degli Assistenti Arbitrali circa sei pietre di piccole dimensioni due delle quali lo colpivano alla schiena e ad un braccio provocandogli…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 13/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 186 della Società S.S.C REAL POPILIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 08.06.2005 (Punizione sportiva perdita della gara col punteggio di 0 – 3, eliminazione dai Play – Off, squalifica calciatore VITERITTI Egidio per TRE gare, squalifiche calciatori MARANO Consuete, PLACIDO Luigi, PASQUA Luca, GIULIANO Francesco, PELLEGRINO Alessandro, CIVITELLI Francesco, MOLINARO Andrea, DOMMA Paolo, MORCAVALLO Geremia, CIPPARRONE Vincenzo, MILIA Pietro, PORCO Roberto, POLILLO Marcello, SESSA Luciano, BALENO Matteo, MADEO Mattia per DUE gare, ammenda di € 600,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 13/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 186 della Società S.S.C REAL POPILIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 08.06.2005 (Punizione sportiva perdita della gara col punteggio di 0 – 3, eliminazione dai Play – Off, squalifica calciatore VITERITTI Egidio per TRE gare, squalifiche calciatori MARANO…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 23/5/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 171 della Società S.S. STELLA AZZURRA NOCERA avverso la regolarità della gara Stella Azzurra Nocera – Capizzaglie (2 – 2) del 15.05.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore TARZIA Davide.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 23/5/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 171 della Società S.S. STELLA AZZURRA NOCERA avverso la regolarità della gara Stella Azzurra Nocera – Capizzaglie (2 – 2) del 15.05.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore TARZIA Davide. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che la squalifica al calciatore Tarzia Davide, pubblicata…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 130 dell’1/6/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE “SERIE C1” GARA DEL 28/05/2005 CATANZARO CALCIO A CINQUE – ATLETICO CATANZARO

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 130 dell’1/6/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE “SERIE C1” GARA DEL 28/05/2005 CATANZARO CALCIO A CINQUE – ATLETICO CATANZARO Il Giudice Sportivo, dato atto del preannuncio e letto il reclamo trasmesso dalla società Catanzaro Calcio a Cinque con il quale chiede che venga disposta la ripetizione della gara in oggetto per un presunto errore tecnico commesso dall’arbitro n° 1…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 20/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 178 del Sig. DE MARCO Rosario (società A.C. Bagnarese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 128 del 25.05.2005 (Squalifica fino al 31.12.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 20/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 178 del Sig. DE MARCO Rosario (società A.C. Bagnarese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 128 del 25.05.2005 (Squalifica fino al 31.12.2008). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti il ricorrente nonché il direttore di gara a chiarimenti; rileva…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 23/5/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 172 della Società A.C. MAIDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 69 dell’11.5.2005 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 90,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 23/5/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 172 della Società A.C. MAIDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 69 dell’11.5.2005 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 90,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che il…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 6/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 175 della Società ATLETICO STAZIONE 2002 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Com. Uff.le n° 44 del 27.04.2005 (Inibizione dirigente RUSCELLI Massimo fino al 23.04.2007, squalifica allenatore BUONGIORNO Giuseppe fino al 23.04.2006, penalizzazione di TRE punti in classifica, ammenda € 600,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 6/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 175 della Società ATLETICO STAZIONE 2002 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Com. Uff.le n° 44 del 27.04.2005 (Inibizione dirigente RUSCELLI Massimo fino al 23.04.2007, squalifica allenatore BUONGIORNO Giuseppe fino al 23.04.2006, penalizzazione di TRE punti in classifica, ammenda € 600,00). LA COMMISSIONE letti…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 3/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 20 a carico di : Società U.S. MAMMOLA (Matr. 70464), partecipante al Campionato di Prima Categoria, per violazione dell’art. 40, punto 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 3/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 20 a carico di : Società U.S. MAMMOLA (Matr. 70464), partecipante al Campionato di Prima Categoria, per violazione dell’art. 40, punto 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; viste le risultanze del procedimento; rilevato che la Società deferita non ha affidato la prima squadra ad un…

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