COMITATO REGIONALE CALABRIA

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COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 3/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 163 della società CALCIO CITTADELLA BONIFATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 28 del 13.04.2005 (Inibizioni dirigenti BONOCORE Giovanni e RUGIERO Giuseppe fino al 15.06.2005, squalifica calciatore ANTONUCCIO Carlo fino al 31.12.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 3/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 163 della società CALCIO CITTADELLA BONIFATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 28 del 13.04.2005 (Inibizioni dirigenti BONOCORE Giovanni e RUGIERO Giuseppe fino al 15.06.2005, squalifica calciatore ANTONUCCIO Carlo fino al 31.12.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo;…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 3/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 164 della società F.C. BOCAPELLARO 1921 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 114 del 27.04.2005 (Punizione sportiva perdita della gara Palmese – Bocapellaro col punteggio di 3 – 0, UN punto di penalizzazione).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 3/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 164 della società F.C. BOCAPELLARO 1921 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 114 del 27.04.2005 (Punizione sportiva perdita della gara Palmese – Bocapellaro col punteggio di 3 – 0, UN punto di penalizzazione). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali della gara, il…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 9/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 148 della Società A.S. PETILIA CALCIO avverso la regolarità della gara Pro Melissa – Petilia Calcio (3 – 1) del 06.03.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Crotone) per presunta posizione irregolare del calciatore SCORZA Marco.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 9/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 148 della Società A.S. PETILIA CALCIO avverso la regolarità della gara Pro Melissa – Petilia Calcio (3 – 1) del 06.03.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Crotone) per presunta posizione irregolare del calciatore SCORZA Marco. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il direttore di gara a chiarimenti; rilevato che per…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 9/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 165 della Società U.S. PARENTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff.le n° 29 del 20.04.2005 (Squalifica calciatore FUOCO Massimiliano fino al 31.01.2006).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 9/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 165 della Società U.S. PARENTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff.le n° 29 del 20.04.2005 (Squalifica calciatore FUOCO Massimiliano fino al 31.01.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che nessun dubbio può essere sollevato in merito alla qualificazione…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 9/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 166 della Società S.S. SAN GIACOMO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Com. Uff.le n° 43 del 20.04.2005 (Squalifica calciatore TOCCI Fiorello fino al 16.04.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 9/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 166 della Società S.S. SAN GIACOMO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Com. Uff.le n° 43 del 20.04.2005 (Squalifica calciatore TOCCI Fiorello fino al 16.04.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che dall’esame del referto arbitrale non risulta alcun dubbio…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 16/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 158 della Società U.S. MAMMOLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n° 112 del 20.4.2005 (Squalifica calciatore FAVASULI Vincenzo fino al 30.06.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 16/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 158 della Società U.S. MAMMOLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n° 112 del 20.4.2005 (Squalifica calciatore FAVASULI Vincenzo fino al 30.06.2008). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della reclamante e l’arbitro a chiarimenti; Rilevato che la…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 16/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 167 della Società APRIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 114 del 27.4.2005 (Ammenda di € 700,00, squalifica calciatore ALTOMARE Carmine per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 16/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 167 della Società APRIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 114 del 27.4.2005 (Ammenda di € 700,00, squalifica calciatore ALTOMARE Carmine per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che le sanzioni inflitta alla società sono…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 16/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 168 della Società F.C. REAL MIGLIERINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 64 del 27.4.2005 (Squalifica calciatore GUZZI Antonio fino al 30.06.2007, ammenda di € 100,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 16/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 168 della Società F.C. REAL MIGLIERINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 64 del 27.4.2005 (Squalifica calciatore GUZZI Antonio fino al 30.06.2007, ammenda di € 100,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che le sanzioni inflitte sono ampiamente…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 3/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 159 della Società G.S. ISCA avverso la regolarità della gara Bivongi Pazzano – Isca (1 – 0) del 09.04.2005 Campionato Seconda Categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore PANAIA Andrew.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 3/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 159 della Società G.S. ISCA avverso la regolarità della gara Bivongi Pazzano – Isca (1 – 0) del 09.04.2005 Campionato Seconda Categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore PANAIA Andrew. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo nonché le controdeduzioni della società controinteressata; sentito l’arbitro a chiarimenti; rilevato che…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 16/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 170 della Società AMATORI POLISTENA avverso la regolarità della gara Amatori Polistena – Castelvetere (0 – 1) del 08.05.2005 Campionato Amatori (C.L. Locri) per presunta posizione irregolare dei calciatori Sotira Roberto e/o Scidà Luciano.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 16/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 170 della Società AMATORI POLISTENA avverso la regolarità della gara Amatori Polistena – Castelvetere (0 – 1) del 08.05.2005 Campionato Amatori (C.L. Locri) per presunta posizione irregolare dei calciatori Sotira Roberto e/o Scidà Luciano. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; rilevato che la società reclamante assume che la gara in epigrafe non ha…

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