COMITATO REGIONALE CALABRIA

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 31/1/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 8 a carico della : società A.C. CETRARO, in violazione dell’art. 9, comma 1, nonché dell’art. 2, comma 4, per responsabilità oggettiva ascritta ai propri sostenitori.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 31/1/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 8 a carico della : società A.C. CETRARO, in violazione dell’art. 9, comma 1, nonché dell’art. 2, comma 4, per responsabilità oggettiva ascritta ai propri sostenitori. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; rilevato che nel corso della partita Cetraro – Praia alcuni sostenitori della società deferita circondavano l’osservatore arbitrale presente all’incontro…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/2/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 111 della Società POL. CORTALE 91 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n° 81 del 02.02.2005 (Squalifica calciatore VITALIANO Palmiro fino al 27.04.2005).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/2/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 111 della Società POL. CORTALE 91 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n° 81 del 02.02.2005 (Squalifica calciatore VITALIANO Palmiro fino al 27.04.2005). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; rilevato in via preliminare…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 31/1/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 83 della Società A.S. PROMO SPORT FALERNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Uff.le n° 72 del 12.01.2005 (Squalifica allenatore MORELLI Claudio fino al 31.03.2005).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 31/1/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 83 della Società A.S. PROMO SPORT FALERNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Uff.le n° 72 del 12.01.2005 (Squalifica allenatore MORELLI Claudio fino al 31.03.2005). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/2/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 112 della Società A.S. REAL REGGIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Uff. n°81 del 02.02.2005 (Squalifica calciatore FABIANO Giuseppe fino al 19.07.2005).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/2/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 112 della Società A.S. REAL REGGIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Uff. n°81 del 02.02.2005 (Squalifica calciatore FABIANO Giuseppe fino al 19.07.2005). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 68 della Società U.S. POLISTENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 65 del 22.12.2004 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 600,00, inibizione Presidente MAURO Giuseppe fino al 23.01.2005, squalifica calciatore SORACE Domenico fino al 15.03.2005, squalifica calciatore MAMMOLITI Girolamo fino al 15.12.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 68 della Società U.S. POLISTENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 65 del 22.12.2004 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 600,00, inibizione Presidente MAURO Giuseppe fino al 23.01.2005, squalifica calciatore SORACE Domenico fino…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 71 della Società A.C. SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 9.12.2004 (Ammenda di € 700,00, squalifica calciatore BLEVE Christian per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 71 della Società A.C. SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 9.12.2004 (Ammenda di € 700,00, squalifica calciatore BLEVE Christian per TRE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rileva in via preliminare che : ai…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 12/1/2005 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DELIBERE del giudice sportivo GARA DEL 04/01/2005 SILANA – CALCIO CIRO KRIMISA

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 12/1/2005 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DELIBERE del giudice sportivo GARA DEL 04/01/2005 SILANA – CALCIO CIRO KRIMISA Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta; – che al 28° minuto del secondo tempo, a seguito di una decisione tecnica adottata dall’arbitro, il Sig. De Luca Natale giocatore della società Calcio Cirò Krimisa colpiva con schiaffi, pugni e calci…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 12/1/2005 CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA DELIBERE del giudice sportivo GARA DEL 09/01/2005 SCILLESE CALCIO 2003 – NUOVA GIOIESE

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 12/1/2005 CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA DELIBERE del giudice sportivo GARA DEL 09/01/2005 SCILLESE CALCIO 2003 – NUOVA GIOIESE Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta; – che al 42° minuto del secondo tempo il Signor Polistena Antonino giocatore della societa Scillese aggrediva il Signor Faga Dario giocatore della società Nuova Gioiese; – che tra i due si…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 24/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 82 della Società U.S. CASTROVILLARI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 72 del 12.01.2005 (Ammenda di € 650,00 e DUE gare da disputare a porte chiuse, squalifica calciatore GUIDO Pasqualino per TRE gare, squalifica calciatore BLOISE Luigi per DUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 24/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 82 della Società U.S. CASTROVILLARI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 72 del 12.01.2005 (Ammenda di € 650,00 e DUE gare da disputare a porte chiuse, squalifica calciatore GUIDO Pasqualino per TRE gare, squalifica calciatore BLOISE Luigi per DUE gare).…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 8/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. Michele CASCIARO (consigliere con delega alla firma della società A.S. Luzzese Calcio 99), e della società A.S. LUZZESE CALCIO 99, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 27, commi 1 e 2 e seguenti dello Statuto della F.I.G.C. con riferimento all’art. 1, comma 1 del C.G.S., e la società A.S. LUZZESE CALCIO 99 della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 8/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. Michele CASCIARO (consigliere con delega alla firma della società A.S. Luzzese Calcio 99), e della società A.S. LUZZESE CALCIO 99, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 27, commi 1 e 2 e seguenti dello Statuto della F.I.G.C. con riferimento all’art.…

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