COMITATO REGIONALE CALABRIA

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COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 13 a carico di : Sig. LEO Raffaele (Presidente della società Atletico Catanzaro Esisud), per violazione dell’art. 1, comma 3 del C.G.S., del Sig. MADIA Giuseppe (Dirigente accompagnatore della società Atletico Catanzaro Esisud) per violazione dell’ art. 1 comma 3 e 1, comma 1 del C.G.S., nonchè della società ATLETICO CATANZARO ESISUD in applicazione dell’art. 2 commi 3 e 4 del C.G.S…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 13 a carico di : Sig. LEO Raffaele (Presidente della società Atletico Catanzaro Esisud), per violazione dell’art. 1, comma 3 del C.G.S., del Sig. MADIA Giuseppe (Dirigente accompagnatore della società Atletico Catanzaro Esisud) per violazione dell’ art. 1 comma 3 e 1, comma 1 del C.G.S., nonchè della società ATLETICO CATANZARO ESISUD…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 4/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 144 della Società A.S.D. ORSOMARSO avverso la regolarità della gara Belmente – Orsomarso (1 – 1) del 13.03.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Cosenza) per Regolarità della gara.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 4/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 144 della Società A.S.D. ORSOMARSO avverso la regolarità della gara Belmente – Orsomarso (1 – 1) del 13.03.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Cosenza) per Regolarità della gara. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il reclamo è inammissibile poiché in violazione dell’art. 34 del C.G.S., la reclamante non ha…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 124 della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO 99 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 83 del 9.2.2005 (Ammenda di € 1000,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 124 della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO 99 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 83 del 9.2.2005 (Ammenda di € 1000,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’assistente arbitrale Fiorentino Vitaliano (sez. CZ) “a chiarimenti”; rilevato che dal rapporto…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 4/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 145 del Sig. MURACA Giacinto (società A.S. Cicalese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 16.03.2005 (Squalifica fino al 31.03.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 4/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 145 del Sig. MURACA Giacinto (società A.S. Cicalese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 16.03.2005 (Squalifica fino al 31.03.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 125 della Società S.S. ATLETICO ROSE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 19 del 9.02.2005 (Squalifica dirigente CAPALBO Mario fino al 31.12.2009, squalifica dirigente PARDUCCI Francesco fino al 09.02.2008, squalifica dirigente IUELE Pasquale fino al 16.02.2005, ammenda di € 100,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 125 della Società S.S. ATLETICO ROSE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 19 del 9.02.2005 (Squalifica dirigente CAPALBO Mario fino al 31.12.2009, squalifica dirigente PARDUCCI Francesco fino al 09.02.2008, squalifica dirigente IUELE Pasquale fino al 16.02.2005, ammenda di € 100,00). LA…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 4/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 146 della Società S.S. CASTELVETERE avverso la regolarità della gara Real Grotteria – Castelvetere (2 – 2) del 12.03.2005 Campionato Amatori (C.L. Locri) per presunta posizione irregolare del calciatore LOMBARDO Giuseppe.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 4/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 145 del Sig. MURACA Giacinto (società A.S. Cicalese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 16.03.2005 (Squalifica fino al 31.03.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 128 della Società A.S. LUIGI MONTI POLISTENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri di cui al Comunicato Ufficiale n° 28 del 16.02.2005 (Squalifica calciatore POLIMENI Bruno fino al 12.02.2010 con proposta di radiazione).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 128 della Società A.S. LUIGI MONTI POLISTENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri di cui al Comunicato Ufficiale n° 28 del 16.02.2005 (Squalifica calciatore POLIMENI Bruno fino al 12.02.2010 con proposta di radiazione). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il direttore di gara…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 4/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 146 della Società S.S. CASTELVETERE avverso la regolarità della gara Real Grotteria – Castelvetere (2 – 2) del 12.03.2005 Campionato Amatori (C.L. Locri) per presunta posizione irregolare del calciatore LOMBARDO Giuseppe.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 4/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 146 della Società S.S. CASTELVETERE avverso la regolarità della gara Real Grotteria – Castelvetere (2 – 2) del 12.03.2005 Campionato Amatori (C.L. Locri) per presunta posizione irregolare del calciatore LOMBARDO Giuseppe. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che nel corso della gara Real Grotteria – Castelvetere del 12.3.2005, la…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 135 della Società S.S. SAN PIERTO SPINA avverso la regolarità della gara Simbario – San Pietro Spina (0 – 0) del 20.02.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Vibo Valentia) per Regolarità della gara.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 135 della Società S.S. SAN PIERTO SPINA avverso la regolarità della gara Simbario – San Pietro Spina (0 – 0) del 20.02.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Vibo Valentia) per Regolarità della gara. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la reclamante lamenta che l’esito della gara in epigrafe sia…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 4/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 147 della Società F.C. CLETO avverso la regolarità della gara Cleto – San Mango (0 – 1) del 12.03.2005 Campionato Seconda Categoria (C.P.Catanzaro) per presunta posizione irregolare dei calciatori CICCO Francesco e RUSSO Gianfranco.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 4/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 147 della Società F.C. CLETO avverso la regolarità della gara Cleto – San Mango (0 – 1) del 12.03.2005 Campionato Seconda Categoria (C.P.Catanzaro) per presunta posizione irregolare dei calciatori CICCO Francesco e RUSSO Gianfranco. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che la società reclamante sostiene che nel corso della…

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