COMITATO REGIONALE CALABRIA

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 8/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. Michele CASCIARO (consigliere con delega alla firma della società A.S. Luzzese Calcio 99), e della società A.S. LUZZESE CALCIO 99, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 27, commi 1 e 2 e seguenti dello Statuto della F.I.G.C. con riferimento all’art. 1, comma 1 del C.G.S., e la società A.S. LUZZESE CALCIO 99 della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 8/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. Michele CASCIARO (consigliere con delega alla firma della società A.S. Luzzese Calcio 99), e della società A.S. LUZZESE CALCIO 99, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 27, commi 1 e 2 e seguenti dello Statuto della F.I.G.C. con riferimento all’art.…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 8/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. Pasquale ROMANO (Presidente della società Comprensorio Monte Poro), e della società COMPRENSORIO MONTE PORO, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 3 del C.G.S., e la società COMPRENSORIO MONTE PORO della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta in relazione al comportamento del proprio presidente.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 8/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. Pasquale ROMANO (Presidente della società Comprensorio Monte Poro), e della società COMPRENSORIO MONTE PORO, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 3 del C.G.S., e la società COMPRENSORIO MONTE PORO della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 13/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. ROTONDO’ Gaetano (dirigente della società A.C. Real Amendolara), e della società A.C.REAL AMENDOLARA, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 3, comma 1 e dell’art. 1, comma 1,del C.G.S., e la società A.S. PRESILA CALCIO della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 13/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. ROTONDO’ Gaetano (dirigente della società A.C. Real Amendolara), e della società A.C.REAL AMENDOLARA, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 3, comma 1 e dell’art. 1, comma 1,del C.G.S., e la società A.S. PRESILA CALCIO della violazione di cui all’art. 2,…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 44 della Società U.S. PRASAR avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 24.11.2004 (Inibizione dirigente CRITELLI Luigi fino al 31.01.2005, squalifica assistente arbitrale ASTARITA Attilio fino al 28.02.2005, squalifica calciatore LEONE Vincenzo fino al 30.11.2005).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 44 della Società U.S. PRASAR avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 24.11.2004 (Inibizione dirigente CRITELLI Luigi fino al 31.01.2005, squalifica assistente arbitrale ASTARITA Attilio fino al 28.02.2005, squalifica calciatore LEONE Vincenzo fino al 30.11.2005). LA COMMISSIONE letti gli…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 54 della Società U.S. FALCHI MAROPATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri di cui al Com. Uff.le n° 17 del 01.12.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Falchi Maropati – Bianco con il punteggio di 0 – 3, squalifiche calciatori NASSO Vincenzo e BRUZZESE Giuseppe fino al 28.11.2008, squalifica calciatore LAROSA Danilo fino al 28.11.2005).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 54 della Società U.S. FALCHI MAROPATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri di cui al Com. Uff.le n° 17 del 01.12.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Falchi Maropati – Bianco con il punteggio di 0 – 3, squalifiche calciatori NASSO Vincenzo e BRUZZESE Giuseppe fino al…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARERECLAMO N. 56 della Società U.S. APRIGLIANESE 2004 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff. n° 9 del 24.11.2004 (Squalifica calciatore RIZZUTO Francesco fino al 24.11.2009, squalifica calciatore FALCONE Gennaro fino al 30.05.2009, squalifica calciatore LE PERA Francesco fino al 30.05.2008, squalifica calciatore DE VUONO Marco fino al 30.05.2007, squalifica calciatore LA VIA Sergio fino al 31.12.2006, inibizione dirigente MAZZUCCA Eugenio fino al 31.12.2005, ammenda di € 500,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARERECLAMO N. 56 della Società U.S. APRIGLIANESE 2004 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff. n° 9 del 24.11.2004 (Squalifica calciatore RIZZUTO Francesco fino al 24.11.2009, squalifica calciatore FALCONE Gennaro fino al 30.05.2009, squalifica calciatore LE PERA Francesco fino al 30.05.2008, squalifica calciatore DE VUONO…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 57 della Società A.S.D. REAL SELLIA MARINA avverso la regolarità della gara Palermiti – Real Sellia Marina (2 – 2) del 5.12.2004 Campionato Terza Categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore ALOISI Pasqualie.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 57 della Società A.S.D. REAL SELLIA MARINA avverso la regolarità della gara Palermiti – Real Sellia Marina (2 – 2) del 5.12.2004 Campionato Terza Categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore ALOISI Pasqualie. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che effettivamente risulta che la società Palermiti…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 dell’ 1/12/2004 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 23/11/2004 RIZZICONESE – ROCCELLA

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 dell’ 1/12/2004 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 23/11/2004 RIZZICONESE – ROCCELLA Il Giudice Sportivo letti gli atti ufficiali dai quali risulta: – che per tutta la durata del secondo tempo i giocatori della società Rizziconese hanno assunto un atteggiamento ostile nei confronti dell’ arbitro e minaccioso nei confronti dei giocatori ospiti; – che al 46° del…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 22/12/2004 CAMPIONATO PROMOZIONE DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 12/12/2004 POLISTENA – BAGNARESE

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 22/12/2004 CAMPIONATO PROMOZIONE DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 12/12/2004 POLISTENA – BAGNARESE Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 15-12- 2004; letti gli atti ufficiali ed il supplemento di rapporto inviato dall’ arbitro dai quali risulta: -che all’ arrivo della terna arbitrale nell’ impianto sportivo, l’ arbitro trovava una persona…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 6/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 37 della Società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 48 del 17.11.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Palmese – Comp. C.Vaticano con il punteggio di 0 – 3, squalifica per TRE giornate del campo di gioco, ammenda di € 500,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 6/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 37 della Società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 48 del 17.11.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Palmese – Comp. C.Vaticano con il punteggio di 0 – 3, squalifica per TRE giornate del campo di gioco, ammenda di €…

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