COMITATO REGIONALE CALABRIA

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 28/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 120 della Società A.S. SAN COSTANTINO avverso la regolarità della gara Vazzanese – San Costantino (2 – 0) del 06.02.2005 Campionato Seconda Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare dei calciatori SCIDA’ Sandro, AQUILA Francesco A., DE MASI Filippo e VARI’ Francesco.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 28/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 120 della Società A.S. SAN COSTANTINO avverso la regolarità della gara Vazzanese – San Costantino (2 – 0) del 06.02.2005 Campionato Seconda Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare dei calciatori SCIDA’ Sandro, AQUILA Francesco A., DE MASI Filippo e VARI’ Francesco. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo;…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 7/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 99 del Sig. MANGONE Francesco (società Cariati Calcio a 5) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff. n° 16 del 19.01.2005 (Squalifica fino al 19.01.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 7/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 99 del Sig. MANGONE Francesco (società Cariati Calcio a 5) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff. n° 16 del 19.01.2005 (Squalifica fino al 19.01.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; rilevato che nel corso…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 28/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 121 della Società F.C. BELMONTE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 16 del 19.01.2005 (Punizione sportiva perdita della gara Centro Storico Scalea – Belmonte con il punteggio di 0 – 3, UN punto di penalizzazione, ammenda di € 55,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 28/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 121 della Società F.C. BELMONTE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 16 del 19.01.2005 (Punizione sportiva perdita della gara Centro Storico Scalea – Belmonte con il punteggio di 0 – 3, UN punto di penalizzazione, ammenda di € 55,00). LA…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 7/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 100 della Società A.S. PROLOCO MELICUCCA’ avverso la regolarità della gara Proloco Melicuccà – San Giuseppe Rosarno (3 – 3) del 16.01.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare dei calciatori COLLIA Cosimo e MORRONE Carmelo.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 7/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 100 della Società A.S. PROLOCO MELICUCCA’ avverso la regolarità della gara Proloco Melicuccà – San Giuseppe Rosarno (3 – 3) del 16.01.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare dei calciatori COLLIA Cosimo e MORRONE Carmelo. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la reclamante…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 2/3/2005 Giudice Sportivo RECLAMI GARA DEL 13/02/2005 CASTELLESE – TIRIOLO MARTELLETTO 2000

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 2/3/2005 Giudice Sportivo RECLAMI GARA DEL 13/02/2005 CASTELLESE – TIRIOLO MARTELLETTO 2000 Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.86; letti gli atti ufficiali dai quali risulta: – che al 40° minuto del secondo tempo, a seguito della concessione di un calcio di rigore da parte dell’arbitro a favore della società Castellese “succedeva una piccola…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 14/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 87 della Società U.S. REAL CATANZARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 72 del 12. 1.2005 (Ammenda di € 500,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 14/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 87 della Società U.S. REAL CATANZARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 72 del 12. 1.2005 (Ammenda di € 500,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; rilevato che non è possibile, in via presuntiva,…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/2/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 110 della Società A.S. LUZZESE CALCIO 99 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 81 del 02.02.2005 (Squalifica per QUATTRO gare del campo di gioco, DUE punti di penalizzazione, ammenda di € 1200,00, inibizione Sig. LIRANGI Franco fino al 27.11.2005, inibizione Sig. VIVARELLI Renato fino al 07.04.2006).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/2/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 110 della Società A.S. LUZZESE CALCIO 99 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 81 del 02.02.2005 (Squalifica per QUATTRO gare del campo di gioco, DUE punti di penalizzazione, ammenda di € 1200,00, inibizione Sig. LIRANGI Franco fino al 27.11.2005, inibizione Sig.…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 31/1/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 8 a carico della : società A.C. CETRARO, in violazione dell’art. 9, comma 1, nonché dell’art. 2, comma 4, per responsabilità oggettiva ascritta ai propri sostenitori.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 31/1/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 8 a carico della : società A.C. CETRARO, in violazione dell’art. 9, comma 1, nonché dell’art. 2, comma 4, per responsabilità oggettiva ascritta ai propri sostenitori. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; rilevato che nel corso della partita Cetraro – Praia alcuni sostenitori della società deferita circondavano l’osservatore arbitrale presente all’incontro…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/2/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 111 della Società POL. CORTALE 91 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n° 81 del 02.02.2005 (Squalifica calciatore VITALIANO Palmiro fino al 27.04.2005).

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 31/1/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 83 della Società A.S. PROMO SPORT FALERNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Uff.le n° 72 del 12.01.2005 (Squalifica allenatore MORELLI Claudio fino al 31.03.2005).

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