COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/2/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 112 della Società A.S. REAL REGGIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Uff. n°81 del 02.02.2005 (Squalifica calciatore FABIANO Giuseppe fino al 19.07.2005). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 68 della Società U.S. POLISTENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 65 del 22.12.2004 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 600,00, inibizione Presidente MAURO Giuseppe fino al 23.01.2005, squalifica calciatore SORACE Domenico fino al 15.03.2005, squalifica calciatore MAMMOLITI Girolamo fino al 15.12.2009).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 68 della Società U.S. POLISTENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 65 del 22.12.2004 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 600,00, inibizione Presidente MAURO Giuseppe fino al 23.01.2005, squalifica calciatore SORACE Domenico fino…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 71 della Società A.C. SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 9.12.2004 (Ammenda di € 700,00, squalifica calciatore BLEVE Christian per TRE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 71 della Società A.C. SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 9.12.2004 (Ammenda di € 700,00, squalifica calciatore BLEVE Christian per TRE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rileva in via preliminare che : ai…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 12/1/2005 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DELIBERE del giudice sportivo GARA DEL 04/01/2005 SILANA – CALCIO CIRO KRIMISA
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 12/1/2005 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DELIBERE del giudice sportivo GARA DEL 04/01/2005 SILANA – CALCIO CIRO KRIMISA Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta; – che al 28° minuto del secondo tempo, a seguito di una decisione tecnica adottata dall’arbitro, il Sig. De Luca Natale giocatore della società Calcio Cirò Krimisa colpiva con schiaffi, pugni e calci…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 12/1/2005 CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA DELIBERE del giudice sportivo GARA DEL 09/01/2005 SCILLESE CALCIO 2003 – NUOVA GIOIESE
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 12/1/2005 CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA DELIBERE del giudice sportivo GARA DEL 09/01/2005 SCILLESE CALCIO 2003 – NUOVA GIOIESE Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta; – che al 42° minuto del secondo tempo il Signor Polistena Antonino giocatore della societa Scillese aggrediva il Signor Faga Dario giocatore della società Nuova Gioiese; – che tra i due si…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 24/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 82 della Società U.S. CASTROVILLARI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 72 del 12.01.2005 (Ammenda di € 650,00 e DUE gare da disputare a porte chiuse, squalifica calciatore GUIDO Pasqualino per TRE gare, squalifica calciatore BLOISE Luigi per DUE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 24/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 82 della Società U.S. CASTROVILLARI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 72 del 12.01.2005 (Ammenda di € 650,00 e DUE gare da disputare a porte chiuse, squalifica calciatore GUIDO Pasqualino per TRE gare, squalifica calciatore BLOISE Luigi per DUE gare).…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 8/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. Michele CASCIARO (consigliere con delega alla firma della società A.S. Luzzese Calcio 99), e della società A.S. LUZZESE CALCIO 99, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 27, commi 1 e 2 e seguenti dello Statuto della F.I.G.C. con riferimento all’art. 1, comma 1 del C.G.S., e la società A.S. LUZZESE CALCIO 99 della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 8/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. Michele CASCIARO (consigliere con delega alla firma della società A.S. Luzzese Calcio 99), e della società A.S. LUZZESE CALCIO 99, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 27, commi 1 e 2 e seguenti dello Statuto della F.I.G.C. con riferimento all’art.…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 8/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. Pasquale ROMANO (Presidente della società Comprensorio Monte Poro), e della società COMPRENSORIO MONTE PORO, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 3 del C.G.S., e la società COMPRENSORIO MONTE PORO della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta in relazione al comportamento del proprio presidente.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 8/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. Pasquale ROMANO (Presidente della società Comprensorio Monte Poro), e della società COMPRENSORIO MONTE PORO, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 3 del C.G.S., e la società COMPRENSORIO MONTE PORO della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 13/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. ROTONDO’ Gaetano (dirigente della società A.C. Real Amendolara), e della società A.C.REAL AMENDOLARA, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 3, comma 1 e dell’art. 1, comma 1,del C.G.S., e la società A.S. PRESILA CALCIO della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 13/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. ROTONDO’ Gaetano (dirigente della società A.C. Real Amendolara), e della società A.C.REAL AMENDOLARA, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 3, comma 1 e dell’art. 1, comma 1,del C.G.S., e la società A.S. PRESILA CALCIO della violazione di cui all’art. 2,…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 8/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 2 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. Giuseppe CONDEMI (allenatore della società A.S. Calcio Riunite C. srl), e della società A.S. CALCIO RIUNITE C. srl, per rispondere , il primo della violazione di cui all’art. 3, comma 1 del C.G.S., e la società A.S. CALCIO RIUNITE c: srl della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio allenatore.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 8/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 2 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. Giuseppe CONDEMI (allenatore della società A.S. Calcio Riunite C. srl), e della società A.S. CALCIO RIUNITE C. srl, per rispondere , il primo della violazione di cui all’art. 3, comma 1 del C.G.S., e la società A.S. CALCIO RIUNITE c: srl della violazione…