COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 44 della Società U.S. PRASAR avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 24.11.2004 (Inibizione dirigente CRITELLI Luigi fino al 31.01.2005, squalifica assistente arbitrale ASTARITA Attilio fino al 28.02.2005, squalifica calciatore LEONE Vincenzo fino al 30.11.2005). LA COMMISSIONE letti gli…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 54 della Società U.S. FALCHI MAROPATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri di cui al Com. Uff.le n° 17 del 01.12.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Falchi Maropati – Bianco con il punteggio di 0 – 3, squalifiche calciatori NASSO Vincenzo e BRUZZESE Giuseppe fino al 28.11.2008, squalifica calciatore LAROSA Danilo fino al 28.11.2005).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 54 della Società U.S. FALCHI MAROPATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri di cui al Com. Uff.le n° 17 del 01.12.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Falchi Maropati – Bianco con il punteggio di 0 – 3, squalifiche calciatori NASSO Vincenzo e BRUZZESE Giuseppe fino al…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARERECLAMO N. 56 della Società U.S. APRIGLIANESE 2004 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff. n° 9 del 24.11.2004 (Squalifica calciatore RIZZUTO Francesco fino al 24.11.2009, squalifica calciatore FALCONE Gennaro fino al 30.05.2009, squalifica calciatore LE PERA Francesco fino al 30.05.2008, squalifica calciatore DE VUONO Marco fino al 30.05.2007, squalifica calciatore LA VIA Sergio fino al 31.12.2006, inibizione dirigente MAZZUCCA Eugenio fino al 31.12.2005, ammenda di € 500,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARERECLAMO N. 56 della Società U.S. APRIGLIANESE 2004 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff. n° 9 del 24.11.2004 (Squalifica calciatore RIZZUTO Francesco fino al 24.11.2009, squalifica calciatore FALCONE Gennaro fino al 30.05.2009, squalifica calciatore LE PERA Francesco fino al 30.05.2008, squalifica calciatore DE VUONO…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 9/9/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N°1 A CARICO DI: • Italo FARINELLA, tesserato della Società U.S. SCALEA 1912: art. 6, comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio gli organi federali competenti, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara SCALEA – VALLATA BAGALADI del 18.4.2004, terminata 1 – 3; • Società U.S. SCALEA 1912: art. 2, commi 3 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato a titolo di responsabilità oggettiva; • Antonio PASSALACQUA, dirigente della Società U.S. SCALEA 1912: art. 1, comma 1, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’art. 6, commi 1, 2 e 6 per aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara SCALEA – VALLATA BAGALADI del 18.4.2004, terminata 1 – 3; • Società U.S. SCALEA 1912: artt. 6, commi 2, 4 e 6, e 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato a titolo di responsabilità oggettiva; • Società VALLATA BAGALADI: art. 9, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva per avere Passalacqua Antonio, D. S. dello Scalea 1912, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara SCALEA 1912 – VALLATA BAGALADI del 18 aprile 2004.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 9/9/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N°1 A CARICO DI: • Italo FARINELLA, tesserato della Società U.S. SCALEA 1912: art. 6, comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio gli organi federali competenti, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara SCALEA – VALLATA BAGALADI del 18.4.2004, terminata 1 –…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 8/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 11 della Società U.S. SCALEA 1912 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n° 35 del 20.10.2004 (Inibizione dirigente REDA Carmine fino al 20.10.2007, squalifica calciatore PIAZZA Marco fino al 20.02.2005).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 8/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 11 della Società U.S. SCALEA 1912 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n° 35 del 20.10.2004 (Inibizione dirigente REDA Carmine fino al 20.10.2007, squalifica calciatore PIAZZA Marco fino al 20.02.2005). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che risulta…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 15/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 20 della Società U.S. COTRONEI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al C.U. n° 10 del 27.10.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Florens San Giovanni – Cotronei del 23.10.2004 con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatori GAROFALO Pasquale e CRIBARI Alessio per quattro gare)
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 15/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 20 della Società U.S. COTRONEI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al C.U. n° 10 del 27.10.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Florens San Giovanni – Cotronei del 23.10.2004 con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatori GAROFALO Pasquale e CRIBARI Alessio per…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17/11/2004 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO ECCELLENZA GARA DEL 11/11/2004 PALMESE – COMPRENSORIO C.VATICANO
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17/11/2004 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO ECCELLENZA GARA DEL 11/11/2004 PALMESE – COMPRENSORIO C.VATICANO Il Giudice sportivo, letti gli atti ufficiali della gara dai quali risulta – che durante l’intervallo della gara, mentre l’arbitro ed i suoi assistenti si trovavano nel proprio spogliatoio, si verificava una forte esplosione tale da provocare un buco nella porta dello spogliatoio medesimo; –…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 16 della Società POL. RIZZICONESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 32 del 13.10.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Rizziconese – Motta San Giovanni del 10.10.2004 con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 200,00, squalifica calciatore VOMERO Gianluca fino al 13.04.2005, squalifica calciatore VOMERO Francesco fino al 13.10.2009, inibizioni sigg. LONGO Maurizio e VOMERO Domenico fino al 13.01.2005).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 16 della Società POL. RIZZICONESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 32 del 13.10.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Rizziconese – Motta San Giovanni del 10.10.2004 con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 200,00, squalifica calciatore VOMERO Gianluca fino…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 19 della Società A.S. SAN COSTANTINO avverso la regolarità della gara San Costantino – Vazzanese (1 – 5) del 24.10.2004 Campionato Seconda Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare dei calciatori MASSA Francesco e dell’Assistente Arbitrale .
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 19 della Società A.S. SAN COSTANTINO avverso la regolarità della gara San Costantino – Vazzanese (1 – 5) del 24.10.2004 Campionato Seconda Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare dei calciatori MASSA Francesco e dell’Assistente Arbitrale . LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; rilevato…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 21 della Società S.S. ROGGIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com.Uff. n° 5 del 27.10.2004 (Regolarità della gara Grisolia – Roggiano del 17.10.2004).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 21 della Società S.S. ROGGIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com.Uff. n° 5 del 27.10.2004 (Regolarità della gara Grisolia – Roggiano del 17.10.2004). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il rappresentante della società reclamante e l’arbitro a chiarimenti;…