COMITATO REGIONALE CALABRIA

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 10/12/2004 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 08/12/2004 TORTORA – MIRTO CROSIA

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 10/12/2004 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 08/12/2004 TORTORA – MIRTO CROSIA Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta; – che a fine gara mentre l’arbitro faceva rientro negli spogliatoi, dalle tribune gli venivano rivolte frasi minacciose; – che giunto davanti alla porta degli spogliatoi, il Signor Lentini Egidio, dirigente della società Tortora,…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 13/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 46 della Società POL. SALINE JONICHE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Com.Uff. n° 18 del 25.11.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Saline Joniche – S.C.Mamerto del 21.11.2004 con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore METASTOFALI Bartolo fino al 25.03.2005, squalifica calciatori CRUCITTI Giovanni e ROMEO Paolo fino al 25.02.2005, squalifica calciatore STILLITANO Giovanni fino al 25.05.2005).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 13/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 46 della Società POL. SALINE JONICHE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Com.Uff. n° 18 del 25.11.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Saline Joniche – S.C.Mamerto del 21.11.2004 con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore METASTOFALI Bartolo fino al 25.03.2005,…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 13/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 47 della Società S.C. BAR AMARANTO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Com.Uff. n° 18 del 25.11.2004 (Regolarità della gara Bovese – Bar Amaranto del 20.11.2004).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 13/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 47 della Società S.C. BAR AMARANTO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Com.Uff. n° 18 del 25.11.2004 (Regolarità della gara Bovese – Bar Amaranto del 20.11.2004). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato in via preliminare che, ai sensi…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 15/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 20 della Società U.S. COTRONEI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al C.U. n° 10 del 27.10.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Florens San Giovanni – Cotronei del 23.10.2004 con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatori GAROFALO Pasquale e CRIBARI Alessio per quattro gare)

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 15/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 20 della Società U.S. COTRONEI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al C.U. n° 10 del 27.10.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Florens San Giovanni – Cotronei del 23.10.2004 con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatori GAROFALO Pasquale e CRIBARI Alessio per…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17/11/2004 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO ECCELLENZA GARA DEL 11/11/2004 PALMESE – COMPRENSORIO C.VATICANO

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17/11/2004 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO ECCELLENZA GARA DEL 11/11/2004 PALMESE – COMPRENSORIO C.VATICANO Il Giudice sportivo, letti gli atti ufficiali della gara dai quali risulta – che durante l’intervallo della gara, mentre l’arbitro ed i suoi assistenti si trovavano nel proprio spogliatoio, si verificava una forte esplosione tale da provocare un buco nella porta dello spogliatoio medesimo; –…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 16 della Società POL. RIZZICONESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 32 del 13.10.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Rizziconese – Motta San Giovanni del 10.10.2004 con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 200,00, squalifica calciatore VOMERO Gianluca fino al 13.04.2005, squalifica calciatore VOMERO Francesco fino al 13.10.2009, inibizioni sigg. LONGO Maurizio e VOMERO Domenico fino al 13.01.2005).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 16 della Società POL. RIZZICONESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 32 del 13.10.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Rizziconese – Motta San Giovanni del 10.10.2004 con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 200,00, squalifica calciatore VOMERO Gianluca fino…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 19 della Società A.S. SAN COSTANTINO avverso la regolarità della gara San Costantino – Vazzanese (1 – 5) del 24.10.2004 Campionato Seconda Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare dei calciatori MASSA Francesco e dell’Assistente Arbitrale .

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 19 della Società A.S. SAN COSTANTINO avverso la regolarità della gara San Costantino – Vazzanese (1 – 5) del 24.10.2004 Campionato Seconda Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare dei calciatori MASSA Francesco e dell’Assistente Arbitrale . LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; rilevato…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 21 della Società S.S. ROGGIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com.Uff. n° 5 del 27.10.2004 (Regolarità della gara Grisolia – Roggiano del 17.10.2004).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 21 della Società S.S. ROGGIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com.Uff. n° 5 del 27.10.2004 (Regolarità della gara Grisolia – Roggiano del 17.10.2004). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il rappresentante della società reclamante e l’arbitro a chiarimenti;…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 33 della Società A.S. NICASTRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 48 del 17.11.2004 (Squalifica calciatore NOTARIS Raffaele fino al 17.02.2005).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 33 della Società A.S. NICASTRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 48 del 17.11.2004 (Squalifica calciatore NOTARIS Raffaele fino al 17.02.2005). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito telefonicamente l’arbitro a chiarimenti; rilevato che la società reclamante sostiene che…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 9/9/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N°1 A CARICO DI: • Italo FARINELLA, tesserato della Società U.S. SCALEA 1912: art. 6, comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio gli organi federali competenti, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara SCALEA – VALLATA BAGALADI del 18.4.2004, terminata 1 – 3; • Società U.S. SCALEA 1912: art. 2, commi 3 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato a titolo di responsabilità oggettiva; • Antonio PASSALACQUA, dirigente della Società U.S. SCALEA 1912: art. 1, comma 1, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’art. 6, commi 1, 2 e 6 per aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara SCALEA – VALLATA BAGALADI del 18.4.2004, terminata 1 – 3; • Società U.S. SCALEA 1912: artt. 6, commi 2, 4 e 6, e 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato a titolo di responsabilità oggettiva; • Società VALLATA BAGALADI: art. 9, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva per avere Passalacqua Antonio, D. S. dello Scalea 1912, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara SCALEA 1912 – VALLATA BAGALADI del 18 aprile 2004.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 9/9/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N°1 A CARICO DI: • Italo FARINELLA, tesserato della Società U.S. SCALEA 1912: art. 6, comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio gli organi federali competenti, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara SCALEA – VALLATA BAGALADI del 18.4.2004, terminata 1 –…

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