COMITATO REGIONALE CALABRIA

Pagina: 1 2 185 186 187 188 189 375 376

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 12/1/2005 CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA DELIBERE del giudice sportivo GARA DEL 09/01/2005 SCILLESE CALCIO 2003 – NUOVA GIOIESE

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 12/1/2005 CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA DELIBERE del giudice sportivo GARA DEL 09/01/2005 SCILLESE CALCIO 2003 – NUOVA GIOIESE Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta; – che al 42° minuto del secondo tempo il Signor Polistena Antonino giocatore della societa Scillese aggrediva il Signor Faga Dario giocatore della società Nuova Gioiese; – che tra i due si…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 24/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 82 della Società U.S. CASTROVILLARI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 72 del 12.01.2005 (Ammenda di € 650,00 e DUE gare da disputare a porte chiuse, squalifica calciatore GUIDO Pasqualino per TRE gare, squalifica calciatore BLOISE Luigi per DUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 24/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 82 della Società U.S. CASTROVILLARI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 72 del 12.01.2005 (Ammenda di € 650,00 e DUE gare da disputare a porte chiuse, squalifica calciatore GUIDO Pasqualino per TRE gare, squalifica calciatore BLOISE Luigi per DUE gare).…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 68 della Società U.S. POLISTENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 65 del 22.12.2004 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 600,00, inibizione Presidente MAURO Giuseppe fino al 23.01.2005, squalifica calciatore SORACE Domenico fino al 15.03.2005, squalifica calciatore MAMMOLITI Girolamo fino al 15.12.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 68 della Società U.S. POLISTENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 65 del 22.12.2004 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 600,00, inibizione Presidente MAURO Giuseppe fino al 23.01.2005, squalifica calciatore SORACE Domenico fino…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 71 della Società A.C. SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 9.12.2004 (Ammenda di € 700,00, squalifica calciatore BLEVE Christian per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 71 della Società A.C. SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 9.12.2004 (Ammenda di € 700,00, squalifica calciatore BLEVE Christian per TRE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rileva in via preliminare che : ai…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 8/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 2 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. Giuseppe CONDEMI (allenatore della società A.S. Calcio Riunite C. srl), e della società A.S. CALCIO RIUNITE C. srl, per rispondere , il primo della violazione di cui all’art. 3, comma 1 del C.G.S., e la società A.S. CALCIO RIUNITE c: srl della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio allenatore.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 8/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 2 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. Giuseppe CONDEMI (allenatore della società A.S. Calcio Riunite C. srl), e della società A.S. CALCIO RIUNITE C. srl, per rispondere , il primo della violazione di cui all’art. 3, comma 1 del C.G.S., e la società A.S. CALCIO RIUNITE c: srl della violazione…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 8/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. Michele CASCIARO (consigliere con delega alla firma della società A.S. Luzzese Calcio 99), e della società A.S. LUZZESE CALCIO 99, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 27, commi 1 e 2 e seguenti dello Statuto della F.I.G.C. con riferimento all’art. 1, comma 1 del C.G.S., e la società A.S. LUZZESE CALCIO 99 della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 8/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. Michele CASCIARO (consigliere con delega alla firma della società A.S. Luzzese Calcio 99), e della società A.S. LUZZESE CALCIO 99, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 27, commi 1 e 2 e seguenti dello Statuto della F.I.G.C. con riferimento all’art.…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 8/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. Pasquale ROMANO (Presidente della società Comprensorio Monte Poro), e della società COMPRENSORIO MONTE PORO, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 3 del C.G.S., e la società COMPRENSORIO MONTE PORO della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta in relazione al comportamento del proprio presidente.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 8/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. Pasquale ROMANO (Presidente della società Comprensorio Monte Poro), e della società COMPRENSORIO MONTE PORO, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 3 del C.G.S., e la società COMPRENSORIO MONTE PORO della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 13/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. ROTONDO’ Gaetano (dirigente della società A.C. Real Amendolara), e della società A.C.REAL AMENDOLARA, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 3, comma 1 e dell’art. 1, comma 1,del C.G.S., e la società A.S. PRESILA CALCIO della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 13/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. ROTONDO’ Gaetano (dirigente della società A.C. Real Amendolara), e della società A.C.REAL AMENDOLARA, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 3, comma 1 e dell’art. 1, comma 1,del C.G.S., e la società A.S. PRESILA CALCIO della violazione di cui all’art. 2,…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 54 della Società U.S. FALCHI MAROPATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri di cui al Com. Uff.le n° 17 del 01.12.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Falchi Maropati – Bianco con il punteggio di 0 – 3, squalifiche calciatori NASSO Vincenzo e BRUZZESE Giuseppe fino al 28.11.2008, squalifica calciatore LAROSA Danilo fino al 28.11.2005).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 54 della Società U.S. FALCHI MAROPATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri di cui al Com. Uff.le n° 17 del 01.12.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Falchi Maropati – Bianco con il punteggio di 0 – 3, squalifiche calciatori NASSO Vincenzo e BRUZZESE Giuseppe fino al…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARERECLAMO N. 56 della Società U.S. APRIGLIANESE 2004 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff. n° 9 del 24.11.2004 (Squalifica calciatore RIZZUTO Francesco fino al 24.11.2009, squalifica calciatore FALCONE Gennaro fino al 30.05.2009, squalifica calciatore LE PERA Francesco fino al 30.05.2008, squalifica calciatore DE VUONO Marco fino al 30.05.2007, squalifica calciatore LA VIA Sergio fino al 31.12.2006, inibizione dirigente MAZZUCCA Eugenio fino al 31.12.2005, ammenda di € 500,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARERECLAMO N. 56 della Società U.S. APRIGLIANESE 2004 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff. n° 9 del 24.11.2004 (Squalifica calciatore RIZZUTO Francesco fino al 24.11.2009, squalifica calciatore FALCONE Gennaro fino al 30.05.2009, squalifica calciatore LE PERA Francesco fino al 30.05.2008, squalifica calciatore DE VUONO…

10
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it