COMITATO REGIONALE CALABRIA

Pagina: 1 2 236 237 238 239 240 362 363

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 07 SETTEMBRE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.1 a carico di: Sig. ANTONINO TRIFIRÒ,all’epoca dei fatti, Presidente della società ASD Hellas Cirò Marina per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, per aver aggredito verbalmente, “inveendo con frasi offensive e minacciose”, nei confronti dell’osservatore arbitrale sig. Concolino Gaspare, il quale, peraltro, era stato appena colpito al volto da soggetto rimasto non identificato, presumibilmente da individuarsi tra i tifosi della Hellas Cirò Marina che, come precisato dal direttore di gara, a fine partita erano entrati sul terreno di giuoco al solo fine di aggredirlo; La società A.S.D. HELLAS CIRO’ MARINA, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. per la condotta ascritta al proprio Presidente, nonché ex art. 14 CGS per i fatti violenti commessi, in occasione della gara, da parte dei propri sostenitori, i quali a seguito di un provvedimento disciplinare assunto nei confronti di un giocatore della loro squadra, a fine partita, entravano sul rettangolo di giuoco al solo fine di aggredire il Direttore di gara.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 07 SETTEMBRE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.1 a carico di: Sig. ANTONINO TRIFIRÒ,all’epoca dei fatti, Presidente della società ASD Hellas Cirò Marina per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, per aver aggredito…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DEL 02 SETTEMBRE 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 31/ 8/2016 BOCALE CALCIO ADMO – VILLESE CALCIO

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DEL 02 SETTEMBRE 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 31/ 8/2016 BOCALE CALCIO ADMO – VILLESE CALCIO Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali dai quali risulta: – che “durante il terzo minuto di recupero” a seguito della rete del pareggio da parte della società Bocale Calcio Admo alcuni giocatori della squadra avversaria (Villese Calcio) protestavano verso…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 177 DEL 13 GIUGNO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.129 della Società S.C. C.S.P.R. 94 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 SGS del 25.5.2016 (ammenda € 300,00, inibizione dirigente PUCCI Pietro fino al 30.6.2016, squalifica allenatore SIMONETTA Francesco fino al 30.06.2016 e calciatore BOVA Francesco per due gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 177 DEL 13 GIUGNO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.129 della Società S.C. C.S.P.R. 94 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 SGS del 25.5.2016 (ammenda € 300,00, inibizione dirigente PUCCI Pietro fino al 30.6.2016, squalifica allenatore SIMONETTA Francesco fino al 30.06.2016 e calciatore BOVA Francesco per…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 177 DEL 13 GIUGNO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.128 del Sig. LAFACE Filippo (società A.S.D. Città di Siderno 1911) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.167 del 19.05.2016 (squalifica fino al 31.12.2016).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 177 DEL 13 GIUGNO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.128 del Sig. LAFACE Filippo (società A.S.D. Città di Siderno 1911) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.167 del 19.05.2016 (squalifica fino al 31.12.2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 177 DEL 13 GIUGNO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 127 della Società A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.75 SGS del 12.05.2016 (ammenda € 100,00, squalifica calciatori OLIVERIO Gianluca per 12 gare effettive e FERRARELLI Giuseppe per 4 gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 177 DEL 13 GIUGNO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 127 della Società A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.75 SGS del 12.05.2016 (ammenda € 100,00, squalifica calciatori OLIVERIO Gianluca per 12 gare effettive e FERRARELLI Giuseppe per 4 gare effettive). LA CORTE…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 173 DEL 7 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 a carico di: -Sig. EUGENIO DOCIMO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, Sig. LUIGI MARI, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 28.09.2015 (Vertenza n. 36/45), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; -società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 173 DEL 7 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 a carico di: -Sig. EUGENIO DOCIMO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS,…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 173 DEL 07 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 a carico di: -Sig. EUGENIO DOCIMO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, Sig. LUIGI MARI, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 28.09.2015 (Vertenza n. 36/45), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; -società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 173 DEL 07 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 a carico di: -Sig. EUGENIO DOCIMO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS,…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 172 DEL 07 GIUGNO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 123 della Società A.S.D. COMPRENSORIO LAGO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 28.4.2016 (inibizione del dirigente NACCARATO Luciano fino al 30.6.2019, squalifica del calciatore MAZZOTTA Massimiliano fino al 31.12.2017, squalifica del calciatore PERRI Daniele fino al 31.12.2017, squalifica del calciatore MAZZOTTA Ottorino fino al 31.5.2017, squalifica del calciatore POLICICCHIO Domenico fino al 31.1.2017, squalifica del calciatore MAZZUCA Vittorio fino al 31.12.2016, squalifica del calciatore MAZZOTTA Daniele per QUATTRO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 172 DEL 07 GIUGNO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 123 della Società A.S.D. COMPRENSORIO LAGO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 28.4.2016 (inibizione del dirigente NACCARATO Luciano fino al 30.6.2019, squalifica del calciatore MAZZOTTA Massimiliano fino al 31.12.2017, squalifica del calciatore PERRI…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 170 DEL 26 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.16 a carico di: -calciatore Francesco PATEA, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per essersi indebitamente sostituito ad altro calciatore, il Sig. Federico Altomonte, indicato nella distinta di gara con il n. 2, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 61 delle NOIF; – calciatore Federico ALTOMONTE, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per aver consentito la sua indebita sostituzione con l’altro giocatore Sig. Francesco Patea, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 61 delle NOIF; – Sig. Mario CARONE, quale Presidente della ASD Bianco Calcio, per aver consentito l’indebita sostituzione del giocatore Federico Altomonte indicato in distinta di gara con il n. 2, con l’altro giocatore Francesco Patea non inserito in distinta di gara, così concretando una condotta in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 34 del Regolamento LND e 61 delle NOIF; – società sportiva ASD BIANCO CALCIO, a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva per l’appartenenza alla medesima dei soggetti incolpati al momento di commissione dei fatti, tra cui il Presidente della stessa società sportiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. APPLICAZIONE SANZIONE EX ART.23 DEL C.G.S. A CARICO DI PATEA FRANCESCO.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 170 DEL 26 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.16 a carico di: -calciatore Francesco PATEA, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per essersi indebitamente sostituito ad altro calciatore, il Sig. Federico Altomonte, indicato nella distinta di gara con il n. 2, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 170 DEL 26 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.18 a carico di: LIRANGI FRANCO nato a Luzzi il 2.9.1960, D’ANDREA PINO nato a Luzzi il 28.10.1969 e A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965, MATRICOLA NR. 610530; per rispondere: IL PRIMO, all’epoca dei fatti presidente della società ASD LUZZESE CALCIO 1965, per la violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1bis, comma 1, in relazione all’art. 94ter delle NOIF e agli artt. 3 e 8, comma 15, C.G.S. perché, agendo in concorso con il D’ANDREA PINO ed altri soggetti rimasti ignoti, a seguito della decisione del Collegio Arbitrale del 13.12.2014 – che condannava la società ASD LUZZESE CALCIO 1965 a corrispondere al Sig. SBANO, già tesserato come allenatore della medesima società, quali spettanze per la stagione 2012-13, la somma di euro 3.121,00 oltre accessori e interessi – inviava al Comitato Regionale della Calabria una dichiarazione liberatoria a firma del predetto SBANO FRANCESCO, firma risultata invece “apocrifa” in quanto disconosciuta dal presunto autore, così conseguendo l’iscrizione, non consentita, al relativo campionato per la stagione sportiva 2015-2016. IL SECONDO, all’epoca dei fatti consigliere della società ASD LUZZESE CALCIO 1965, per la violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1bis, comma 1, in relazione all’art. 94ter delle NOIF e agli artt. 3 e 8, comma 15, C.G.S. perché, agendo in concorso con il LIRANGI FRANCO ed altri soggetti rimasti ignoti, a seguito della decisione del Collegio Arbitrale del 13.12.2014 – che condannava la società ASD LUZZESE CALCIO 1965 a corrispondere al Sig. SBANO, già tesserato come allenatore della medesima società, quali spettanze per la stagione 2012-13, la somma di euro 3.121,00 oltre accessori e interessi – inviava al Comitato Regionale Calabria una dichiarazione liberatoria a firma del predetto SBANO FRANCESCO, firma risultata invece “apocrifa” in quanto disconosciuta dal presunto autore, così conseguendo l’iscrizione, non consentita, al relativo campionato per la stagione sportiva 2015-2016. LA TERZA per la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 4 C.G.S., in relazione alle condotte poste in essere dagli incolpati e agli stessi contestate nell’interesse della medesima società.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 170 DEL 26 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.18 a carico di: LIRANGI FRANCO nato a Luzzi il 2.9.1960, D’ANDREA PINO nato a Luzzi il 28.10.1969 e A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965, MATRICOLA NR. 610530; per rispondere: IL PRIMO, all’epoca dei fatti presidente della società ASD LUZZESE CALCIO 1965, per la violazione dei doveri di osservanza delle norme…

10
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it