COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 177 DEL 13 GIUGNO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.128 del Sig. LAFACE Filippo (società A.S.D. Città di Siderno 1911) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.167 del 19.05.2016 (squalifica fino al 31.12.2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 177 DEL 13 GIUGNO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 127 della Società A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.75 SGS del 12.05.2016 (ammenda € 100,00, squalifica calciatori OLIVERIO Gianluca per 12 gare effettive e FERRARELLI Giuseppe per 4 gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 177 DEL 13 GIUGNO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 127 della Società A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.75 SGS del 12.05.2016 (ammenda € 100,00, squalifica calciatori OLIVERIO Gianluca per 12 gare effettive e FERRARELLI Giuseppe per 4 gare effettive). LA CORTE…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 173 DEL 7 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 a carico di: -Sig. EUGENIO DOCIMO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, Sig. LUIGI MARI, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 28.09.2015 (Vertenza n. 36/45), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; -società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 173 DEL 7 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 a carico di: -Sig. EUGENIO DOCIMO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS,…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 173 DEL 07 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 a carico di: -Sig. EUGENIO DOCIMO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, Sig. LUIGI MARI, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 28.09.2015 (Vertenza n. 36/45), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; -società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 173 DEL 07 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 a carico di: -Sig. EUGENIO DOCIMO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS,…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 172 DEL 07 GIUGNO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 123 della Società A.S.D. COMPRENSORIO LAGO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 28.4.2016 (inibizione del dirigente NACCARATO Luciano fino al 30.6.2019, squalifica del calciatore MAZZOTTA Massimiliano fino al 31.12.2017, squalifica del calciatore PERRI Daniele fino al 31.12.2017, squalifica del calciatore MAZZOTTA Ottorino fino al 31.5.2017, squalifica del calciatore POLICICCHIO Domenico fino al 31.1.2017, squalifica del calciatore MAZZUCA Vittorio fino al 31.12.2016, squalifica del calciatore MAZZOTTA Daniele per QUATTRO gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 172 DEL 07 GIUGNO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 123 della Società A.S.D. COMPRENSORIO LAGO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 28.4.2016 (inibizione del dirigente NACCARATO Luciano fino al 30.6.2019, squalifica del calciatore MAZZOTTA Massimiliano fino al 31.12.2017, squalifica del calciatore PERRI…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 170 DEL 26 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.16 a carico di: -calciatore Francesco PATEA, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per essersi indebitamente sostituito ad altro calciatore, il Sig. Federico Altomonte, indicato nella distinta di gara con il n. 2, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 61 delle NOIF; – calciatore Federico ALTOMONTE, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per aver consentito la sua indebita sostituzione con l’altro giocatore Sig. Francesco Patea, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 61 delle NOIF; – Sig. Mario CARONE, quale Presidente della ASD Bianco Calcio, per aver consentito l’indebita sostituzione del giocatore Federico Altomonte indicato in distinta di gara con il n. 2, con l’altro giocatore Francesco Patea non inserito in distinta di gara, così concretando una condotta in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 34 del Regolamento LND e 61 delle NOIF; – società sportiva ASD BIANCO CALCIO, a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva per l’appartenenza alla medesima dei soggetti incolpati al momento di commissione dei fatti, tra cui il Presidente della stessa società sportiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. APPLICAZIONE SANZIONE EX ART.23 DEL C.G.S. A CARICO DI PATEA FRANCESCO.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 170 DEL 26 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.16 a carico di: -calciatore Francesco PATEA, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per essersi indebitamente sostituito ad altro calciatore, il Sig. Federico Altomonte, indicato nella distinta di gara con il n. 2, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 170 DEL 26 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.18 a carico di: LIRANGI FRANCO nato a Luzzi il 2.9.1960, D’ANDREA PINO nato a Luzzi il 28.10.1969 e A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965, MATRICOLA NR. 610530; per rispondere: IL PRIMO, all’epoca dei fatti presidente della società ASD LUZZESE CALCIO 1965, per la violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1bis, comma 1, in relazione all’art. 94ter delle NOIF e agli artt. 3 e 8, comma 15, C.G.S. perché, agendo in concorso con il D’ANDREA PINO ed altri soggetti rimasti ignoti, a seguito della decisione del Collegio Arbitrale del 13.12.2014 – che condannava la società ASD LUZZESE CALCIO 1965 a corrispondere al Sig. SBANO, già tesserato come allenatore della medesima società, quali spettanze per la stagione 2012-13, la somma di euro 3.121,00 oltre accessori e interessi – inviava al Comitato Regionale della Calabria una dichiarazione liberatoria a firma del predetto SBANO FRANCESCO, firma risultata invece “apocrifa” in quanto disconosciuta dal presunto autore, così conseguendo l’iscrizione, non consentita, al relativo campionato per la stagione sportiva 2015-2016. IL SECONDO, all’epoca dei fatti consigliere della società ASD LUZZESE CALCIO 1965, per la violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1bis, comma 1, in relazione all’art. 94ter delle NOIF e agli artt. 3 e 8, comma 15, C.G.S. perché, agendo in concorso con il LIRANGI FRANCO ed altri soggetti rimasti ignoti, a seguito della decisione del Collegio Arbitrale del 13.12.2014 – che condannava la società ASD LUZZESE CALCIO 1965 a corrispondere al Sig. SBANO, già tesserato come allenatore della medesima società, quali spettanze per la stagione 2012-13, la somma di euro 3.121,00 oltre accessori e interessi – inviava al Comitato Regionale Calabria una dichiarazione liberatoria a firma del predetto SBANO FRANCESCO, firma risultata invece “apocrifa” in quanto disconosciuta dal presunto autore, così conseguendo l’iscrizione, non consentita, al relativo campionato per la stagione sportiva 2015-2016. LA TERZA per la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 4 C.G.S., in relazione alle condotte poste in essere dagli incolpati e agli stessi contestate nell’interesse della medesima società.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 170 DEL 26 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.18 a carico di: LIRANGI FRANCO nato a Luzzi il 2.9.1960, D’ANDREA PINO nato a Luzzi il 28.10.1969 e A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965, MATRICOLA NR. 610530; per rispondere: IL PRIMO, all’epoca dei fatti presidente della società ASD LUZZESE CALCIO 1965, per la violazione dei doveri di osservanza delle norme…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 169 DEL 26 MAGGIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.126 della Società A.S.D. ATLETICO CATONA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.90 del 12.5.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Atletico Catona– CS Lazzaro 1974 dell’8.5.2016, Campionato di 3^Categoria-Play Off, squalifica del campo di gioco della società per una gara da scontarsi nella prossima stagione sportiva, ammenda di € 250,00, inibizione del signor PACINO Giuseppe fino al 26.7.2016(già inibito fino al 25.5.2016),inibizione signor IANNÒ Giuseppe fino al 31.12.2016, inibizione signor LAGANÀ Giuseppe fino al 13.5.2019, squalifica per due gare effettive dei calciatori LUPPINO Marco, BONADIO Giuseppe, DIANO Dario, DELL’ACQUA Giuseppe).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 169 DEL 26 MAGGIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.126 della Società A.S.D. ATLETICO CATONA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.90 del 12.5.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Atletico Catona– CS Lazzaro 1974 dell’8.5.2016, Campionato di 3^Categoria-Play Off, squalifica del campo di gioco…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 169 DEL 26 MAGGIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.124 del signor IANNICE Simone (calciatore Soc.Pol.Bigsport Crotone) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 SGS del 5.5.2016 (squalifica fino al 5.8.2018). E RECLAMO n. 125 del signor SATIRO Salvatore (calciatore Soc.Pol.Bigsport Crotone) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.64 SGS del 5.5.2016 (squalifica fino al 5.5.2018).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 169 DEL 26 MAGGIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.124 del signor IANNICE Simone (calciatore Soc.Pol.Bigsport Crotone) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 SGS del 5.5.2016 (squalifica fino al 5.8.2018). E RECLAMO n. 125 del signor SATIRO Salvatore (calciatore Soc.Pol.Bigsport Crotone) avverso il deliberato del…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 164 DEL 17 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PRCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.19 a carico di: -Sig. EMANUELE LOGOZZO, Presidente e Legale Rappresentante della Soc. A.S.D. REAL CERVA, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, e art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, con le dichiarazioni rese nel Comunicato Ufficiale a firma della Società, trasmesso all’indirizzo della Sede della FIGC in Roma Via Allegri 47 e pubblicato su piattaforme di informazione Online, di cui ai punti A) e B) della parte motiva che ivi devono intendersi integralmente riportate e trascritte, leso la reputazione della classe arbitrale e di Organismi federali ipotizzando dubbi sulla regolarità del campionato; -la A.S.D. REAL CERVA a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, e dell’art.5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la violazione ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante Sig. EMANUELE LOGOZZO
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 164 DEL 17 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PRCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.19 a carico di: -Sig. EMANUELE LOGOZZO, Presidente e Legale Rappresentante della Soc. A.S.D. REAL CERVA, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, e art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, con le dichiarazioni rese nel Comunicato Ufficiale a firma della Società, trasmesso all’indirizzo della…