COMITATO REGIONALE CALABRIA

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C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 19/09/2019 – Delibera – Gara del 8/ 9/2019 PAOLANA – SORIANO 2010

Gara del 8/ 9/2019 PAOLANA – SORIANO 2010 Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 12.09.2019; letto il reclamo con il quale la soc. Soriano 2010 chiede: 1. venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per avere nelle file di quest’ultima partecipato i giocatori GROSSO OMAR nato il 11/9/1999, GUIDONE RAFFAELE nato il 28/8/1998, SPADA SIMONE nato il 18/4/1997 ed ESPOSIT SIMONE nato il 21/08/1998 per posizione…

C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 30/08/2019 – Delibera – Gara del 28/ 8/2019 SAN FILI 1926 – F.C. CALCIO ACRI

Gara del 28/ 8/2019 SAN FILI 1926 – F.C. CALCIO ACRI Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che i calciatori: Okoye King Emmanuel della società F.C. Calcio Acri durante la gara specificata in epigrafe al 4° del primo tempo veniva sanzionato dall’arbitro con il provvedimento di ammonizione, e Gyimah Gabriel Kwako della società F.C. Calcio Acri al 34° del secondo tempo veniva espulso dal campo per aver negato una evidente occasione da rete…

C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 27/08/2019 – Delibera – Gara del 25/ 8/2019 F.C. CALCIO ACRI – MORRONE

Gara del 25/ 8/2019 F.C. CALCIO ACRI – MORRONE Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che i calciatori Silva De Almeida Douglas e Drame Abdou Wahab della società F.C. Calcio Acri, durante la gara specificata in epigrafe al 22° del primo tempo e al 12° del secondo tempo venivano sanzionati dall’arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale all’atto della registrazione della sanzione a carico del predetto Silva De Almeida…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 111 del 21/01/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.23 a carico di: SOCIETÀ A.S.D. BOVALINO CALCIO A 5 (matricola 921351) per la violazione dell’art. 14, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente ed oggi trasfuso nell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva oggi vigente per le condotte poste in essere da soggetti rimasti ad oggi sconosciuti, ma certamente riferibili alla predetta società, che hanno posto in essere un acceso diverbio ed un tentativo di aggressione nei confronti di tre calciatori della società ospite, prima della gara A.S.D. Bovalino calcio a 5 – A.S.D. Enotria Città di Catanzaro che si sarebbe dovuta disputare il 09.02.2019. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 6612/1289 pfi 18-19/CS/ps del 20/11/2019.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.23 a carico di: SOCIETÀ A.S.D. BOVALINO CALCIO A 5 (matricola 921351) per la violazione dell’art. 14, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente ed oggi trasfuso nell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva oggi vigente per le condotte poste in essere da soggetti rimasti ad oggi sconosciuti, ma certamente riferibili alla predetta società, che hanno posto in essere un acceso diverbio ed un tentativo di aggressione nei confronti di tre calciatori della società ospite,…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 111 del 21/01/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 a carico di: 1. Sig. MESSINA FRANCESCO, nella qualità all’epoca dei fatti di arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Vibo Valentia, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente), in relazione all’art. 40, commi 1, 2 e 3 lett. h), del Regolamento A.I.A., per essere venuto meno al dovere generale di comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza e al dovere specifico dell’ufficiale di gara di assolvere con la massima fedeltà e puntualità al potere referendario conferitogli, avendo indicato nel rapporto della gara, valevole per il campionato 2018-2019 Allievi Provinciali Calcio a 5, SSD Stella Marina-Us Vibonese Calcio del 19.3.2019 circostanze non veritiere e, in particolare, che la gara si era disputata e che era terminata con il punteggio di 0-10; 2. Sig. CORIGLIANO DIEGO, nella qualità all’epoca dei fatti di dirigente della società S.S.D. Stella Marina, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente) perché, pur regolarmente convocato, non si è presentato all’audizione del 3.6.2019 fissata dalla Procura Federale della F.I.G.C. senza addurre alcuna giustificazione; 3. la società S.S.D. STELLA MARINA (matricola 206063) per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia attualmente vigente), del comportamento del proprio dirigente Sig. CORIGLIANO DIEGO, il quale, pur regolarmente convocato, non si è presentato all’audizione del 3.6.2019 fissata dalla Procura Federale della F.I.G.C. senza addurre alcuna giustificazione, ponendo in essere così la violazione dell’art. 1 bis, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente). Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 5856/1121/pfi18-19/CS/ps del 06/11/2019.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 a carico di: 1. Sig. MESSINA FRANCESCO, nella qualità all’epoca dei fatti di arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Vibo Valentia, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente), in relazione all’art. 40, commi 1, 2 e 3 lett. h), del Regolamento A.I.A., per essere venuto meno al dovere generale di comportarsi secondo i…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 08/01/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.17 a carico di: 1) EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI, all’epoca dei fatti, calciatore dilettante della A.S.D. REAL MILETO, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell’art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, compilato il modulo di richiesta di tesseramento quale calciatore dilettante, con vincolo pluriennale, per la società A.S.D. REAL MILETO, apponendo di proprio pugno nello spazio all’uopo riservato, la sottoscrizione dei genitori ROSA ANNA CASCAS e VINCENZO LANGELLOTTI, e per avere con tale condotta indotto in errore l’ufficio preposto del Comitato Regionale Calabria che, il 13 settembre 2018, ha ratificato la richiesta di tesseramento recante firme apocrife; 2) ROMANO PASQUALE, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. REAL MILETO, per rispondere, nella richiamata qualità: – della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell’art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2018/2019, sottoscritto il modulo per la richiesta di tesseramento del giovane EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI quale calciatore dilettante, con vincolo pluriennale, in favore della A.S.D. REAL MILETO, risultata apocrifa nello spazio riservato alla sottoscrizione degli esercenti la potestà genitoriale, ROSA ANNA CASCAS e VINCENZO LANGELLOTTI; per avere, pertanto, consentito o comunque non impedito attraverso un’adeguata azione di verifica e vigilanza, tanto più necessaria in presenza di un minore, che il calciatore Langellotti provvedesse alla compilazione del modulo apponendovi le sottoscrizioni apocrife dei genitori i quali, per come accertato nel corso del procedimento dinanzi al TFN e delle indagini, erano ignari della pratica di tesseramento; nonché ancora per avere, con tale condotta, indotto in errore l’ufficio preposto del Comitato Regionale Calabria che, il 13 settembre 2018, ha ratificato la richiesta di tesseramento recante firme apocrife; – della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2 e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell’art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38 delle NOIF e dall’art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito o comunque non impedito che, nella stagione sportiva 2018/2019, MARIO SPINA, svolgesse in assenza di tesseramento attività quale allenatore a favore della ASD REAL MILETO, per come confermato dal tecnico e risultante dall’anagrafica federale; 3) la Società A.S.D. REAL MILETO (MATRICOLA 921949), per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva della violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), per i comportamenti posti in essere dal Presidente, ROMANO PASQUALE, e dal tecnico MARIO SPINA, e dal calciatore EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI, come sopra descritti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 5405/1562 pfi 18-19/MS/CS/jg del 29/10/2019.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.17 a carico di: 1) EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI, all’epoca dei fatti, calciatore dilettante della A.S.D. REAL MILETO, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell’art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 08/01/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 16 a carico di: – LIOTTI Dario, dirigente della società A.S.D. REAL PIZZO per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del previgente C.G.S. ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [campionato dilettanti di I e II categoria] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1a categoria Uefa Pro, di 2a categoria Uefa A, di Base Uefa B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore dilettante) per aver svolto l’attività di allenatore della squadra A.S.D. REAL PIZZO partecipante al campionato di seconda categoria girone D regione Calabria stagione sportiva 2018/2019 non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico; – SANTACROCE Andrea Antonio, presidente della società A.S.D. REAL PIZZO per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [campionato dilettanti di Ia e IIa categoria] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1a categoria Uefa Pro, di 2a categoria Uefa A, di Base Uefa B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore dilettante) per aver consentito e comunque non impedito l’espletamento di fatto dell’attività di allenatore della squadra A.S.D. REAL PIZZO partecipante al campionato di seconda categoria girone D Regione Calabria stagione sportiva 2018/2019 a Liotti Dario soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico; – la società A.S.D. REAL PIZZO (matricola 944211) per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente e legale rappresentante, soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti, Santacroce Andrea, all’allenatore Russo Luigi Maria ed al dirigente Liotti Dario soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 5489/1472 pfi 18-19/MS/jg del 30/10/2019.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 16 a carico di: – LIOTTI Dario, dirigente della società A.S.D. REAL PIZZO per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del previgente C.G.S. ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [campionato dilettanti di I e II categoria] deve obbligatoriamente…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 95 del 20/12/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.22 a carico di: 1)sig. Filippo MONARDO, tesserato quale Co-Presidente per la società AGS.D. Soriano 2010, per rispondere della violazione di cui all’art. 2, comma 1, ed art. 4 comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 23, comma 1, 3 e 4, del C.G.S., per avere rilasciato dichiarazioni violative di norme federali in quanto hanno gravemente leso l’onore, il decoro e il prestigio non solo del Presidente della L.N.D. – C.R. Calabria e dell’istituzione calcistica nel suo complesso ma anche dell’A.I.A., del suo Presidente e dei suoi associati mettendo in dubbio la loro effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidato altresì profferendo minacce ed intimidazioni nei confronti degli stessi; 2)società AGS.D. SORIANO 2010 (matricola 933092) per rispondere della violazione di cui all’art. 6, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 23, comma 1 e 5, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal suo Copresidente sig. Filippo Monardo. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 6578/334 pfi 19-20/MS/CS/gb del 20/11/2019

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.22 a carico di: 1)sig. Filippo MONARDO, tesserato quale Co-Presidente per la società AGS.D. Soriano 2010, per rispondere della violazione di cui all’art. 2, comma 1, ed art. 4 comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 23, comma 1, 3 e 4, del C.G.S., per avere rilasciato dichiarazioni violative di norme federali in quanto hanno gravemente leso l’onore, il decoro e il prestigio non solo del Presidente della L.N.D. – C.R. Calabria e dell’istituzione calcistica nel suo complesso…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 95 del 20/12/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.21 a carico di: 1. Sig. MINNITI ISMAELE, in qualità di persona che ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) ha svolto attività all’interno e nell’interesse della società A.C.S.D. LUDOS VECCHIA MINIERA, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 11 bis del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 4, comma 1, e 35, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per aver preso parte ad un’aggressione nei confronti dell’arbitro Sig. Azzarà Francesco, alla fine della gara, disputata il 16.3.2019, A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera – A.S.D. Xenium (valevole per il campionato 2018/2019 di Serie C2-Calcio a 5), colpendolo con un forte schiaffo sul lato sinistro del volto e provocandogli un forte dolore all’altezza dello zigomo e dell’occhio sinistro, con conseguente offuscamento della vista per circa 5 minuti e gonfiore in tali parti del corpo (tali lesioni, unitamente a quelle provocate dalle violenze poste in essere da altri soggetti, sono state ritenute guaribili dal Pronto Soccorso del G.O.M. “Bianchi, Melacrino, Morelli” di Reggio Calabria in complessivi cinque giorni) (Fatto commesso in Reggio Calabria in data 16.3.2019); 2. la società A.C.S.D. LUDOS VECCHIA MINIERA (matricola 933872) per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dei comportamenti del Sig. MINNITI ISMALE, il quale, in qualità di persona che, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), ha svolto attività all’interno e nell’interesse della società A.C.S.D. LUDOS VECCHIA MINIERA, ha preso parte ad un’aggressione nei confronti dell’arbitro Sig. Azzarà Francesco, alla fine della gara, disputata il 16.3.2019, A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera – A.S.D. Xenium (valevole per il campionato 2018/2019 di Serie C2-Calcio a 5), colpendolo con un forte schiaffo sul lato sinistro del volto e provocandogli un forte dolore all’altezza dello zigomo e dell’occhio sinistro, con conseguente offuscamento della vista per circa 5 minuti e gonfiore in tali parti del corpo e, pertanto, ha violato gli artt. 1 bis, comma 1, e 11 bis del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 4, comma 1, e 35, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) (Fatto commesso in Reggio Calabria in data 16.3.2019). Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 6443/57 pfi 19-20/MS/CS/cf del 18/11/2019.

  PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.21 a carico di: 1. Sig. MINNITI ISMAELE, in qualità di persona che ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) ha svolto attività all’interno e nell’interesse della società A.C.S.D. LUDOS VECCHIA MINIERA, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 11 bis del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 4,…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 11/12/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 19 a carico di: 1) ACRI Orazio, commissario l.r.p.t. dell’A.S.D. Olympic Rossanese 1909, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 8 comma 9 (violazione in materia gestionale ed economica) del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli artt. 4 comma 1 (obbligatorietà delle disposizioni in generale ), 2 commi 1 e 2 (ambito di applicazione soggettivo) 31 commi 6,7 e 11 (violazioni in materia gestionale ed economica) del Codice di Giustizia Sportiva vigente in relazione all’art. 94 ter comma 13 delle NOIF (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D. ) per aver omesso di eseguire il pagamento della somma di € 7.512,50 in favore di Vincenzo Antonio Pacino nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti avvenuta a mezzo raccomandata a/r il 21.01.2019, in merito alla vertenza n. 58/89 tra Vincenzo Antonio Pacino-A.S.D. Olympic Rossanese 1909 pubblicato sul C.U. n. 6/2018 riunione del 13.12.2018; 2) società A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909 (matricola 933172) per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 (Responsabilità delle società) del C.G.S. vigente della società ASD Olympic Rossanese 1909 in cui risulta trasfuso l’art. 4 , commi 1 e 2 (Responsabilità delle società) del previgente del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 C.G.S. vigente in cui risulta trasfuso l’art. 1 bis comma 5 CGS (principi di lealtà, correttezza e probità), il soggetto avvisato Acri Orazio. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 6104/80 pfi 19-20/MS/CS/ep del 11/11/2019.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 19 a carico di: ACRI Orazio, commissario l.r.p.t. dell’A.S.D. Olympic Rossanese 1909, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 8 comma 9 (violazione in materia gestionale ed economica) del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli artt. 4 comma 1 (obbligatorietà delle disposizioni in generale ), 2 commi 1 e 2 (ambito di applicazione soggettivo) 31 commi 6,7 e…

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