COMITATO REGIONALE CALABRIA

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 26/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico del: sig. TRIPODI Alfonso, arbitro effettivo della sezione AIA di Taurianova, arbitro della gara Juventina Siderno – Locri del 4.1.14, valevole per il campionato regionale allievi, per rispondere della violazione dell’articolo 1 (ora art. 1 bis), comma 1 e dei principi di probità, lealtà e correttezza ivi contenuti del C.G.S. e dei corrispondenti principi di cui all’articolo 40 del Regolamento AIA, recante: “Doveri degli arbitri”, commi 1 e 2, lettera h, concernente il dovere di assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario, così come descritto nella parte motiva.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 26/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico del: sig. TRIPODI Alfonso, arbitro effettivo della sezione AIA di Taurianova, arbitro della gara Juventina Siderno – Locri del 4.1.14, valevole per il campionato regionale allievi, per rispondere della violazione dell’articolo 1 (ora art. 1 bis), comma 1 e dei principi di probità, lealtà e correttezza ivi…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 19/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.17 del Sig.LAFACE Filippo (tesserato della Società APD Brancaleone) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.56 del 6.11.2014 (squalifica fino al 31.12.2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 19/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.17 del Sig.LAFACE Filippo (tesserato della Società APD Brancaleone) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.56 del 6.11.2014 (squalifica fino al 31.12.2014). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dagli atti,…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 19/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.16 del Sig.MURACA Aurelio (tesserato della Società Pol. Isola Capo Rizzuto SSD) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.53 del 30.10.2014 (inibizione fino al 31/12/2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 19/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.16 del Sig.MURACA Aurelio (tesserato della Società Pol. Isola Capo Rizzuto SSD) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.53 del 30.10.2014 (inibizione fino al 31/12/2014). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 19/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.15 della Società A.C. BAGNARESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.56 del 6.11.2014 (ammenda € 400,00 e diffida, squalifica del calciatore DENARO Antonino per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore MUSUMECI Natale fino al 5/3/2015).

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 19/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.14 della Società U.S.D. RIZZICONI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.53 del 30.10.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Rizziconi Calcio – Reggiomediterranea del 5.10.2014 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore CALARCO Domenico per DUE giornate, inibizione del dirigente BRUNO Luigi fino al 22.11.2014).

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 19/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.13 del Sig.MORRONE Luigi (tesserato Soc.FCD Enotria Tortora) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.14 SGS del 23.10.2014 (inibizione fino al 14/1/2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 19/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.13 del Sig.MORRONE Luigi (tesserato Soc.FCD Enotria Tortora) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.14 SGS del 23.10.2014 (inibizione fino al 14/1/2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante e…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DEL 19/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 4 a carico di: – Sebastiano ROMEO; – Francesco SERGI; – Salvatore BARBATANO; – Domenico PIZZATA; tutti calciatori tesserati per la ASD Benestarnatilese, oggi AC Locri 1909; -a)per rispondere tutti, ciascuno per quanto di propria responsabilità, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 (oggi art. 1 bis), comma 1, del C.G.S., per avere partecipato alla rissa, innescata al 42° del s.t. nel corso della gara Gioiosa Jonica – Benestarnatilese disputata il 23.03.2014, ed in particolare, nella seconda fase della rissa stessa, per avere gettato a terra e colpito con violenti calci il giocatore Pasquale Patrizio dell’US Gioiosa Jonica, procurandogli lesioni diagnosticate dai Sanitari dell’Ospedale di Locri, guaribili in 20 giorni; -b) per rispondere Domenico Pizzata e Salvatore Barbatano anche della violazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1(oggi art. 1 bis), comma 3, del C.G.S. per non avere aderito alle tre convocazioni disposte per essere ascoltati dal Collaboratore della Procura Federale, come meglio specificato nella parte motiva; la Società ASD BENESTARNATILESE oggi AC LOCRI 1909, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, delle violazioni ascritte ai propri calciatori Sebastiano Romeo, Francesco Sergi, Salvatore Barbatano e Domenico Pizzata ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DEL 19/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 4 a carico di: – Sebastiano ROMEO; – Francesco SERGI; – Salvatore BARBATANO; – Domenico PIZZATA; tutti calciatori tesserati per la ASD Benestarnatilese, oggi AC Locri 1909; -a)per rispondere tutti, ciascuno per quanto di propria responsabilità, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DEL 19/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di: -CARUSO Cesare, n.q. di Presidente della ASD Cremissa all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 (oggi art. 1 bis), comma 1, C.G.S. e dell’art. 8, comma 15, C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale presso la LND di cui al C.U. n. 2 stagione sportiva 2013/2014 dell’11.1.2014, emessa all’esito del reclamo n.135/23 proposto dall’allenatore Aloisio Vincenzo; 2) MAZZA Antonio, n.q. di Presidente della ASD Cremissa, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 (oggi art. 1 bis), comma 1, C.G.S. per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2012-2013 un premio di tesseramento con l’allenatore Aloisio Vincenzo superiore al massimale previsto dalle norme federali; 3) l’ASD CREMISSA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio ex Presidente, come sopra analiticamente descritti.

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DEL 19/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 2 a carico di: -Signor Francesco SURACE, Presidente e Responsabile Legale della Società FC Guardavalle ASD, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 1(oggi art. 1 bis), comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 62, comma 2, delle N.O.I.F. ed all’art 4, comma 4, del C.G.S., per avere omesso di garantire la sicurezza prima del’inizio della gara Guardavalle – Roccella all’interno dell’impianto sportivo, che favoriva l’irruzione negli spogliatoi di tre sedicenti tifosi locali, che aggredivano alcuni tesserati della squadra ospite, come meglio specificato nella parte motiva; -il Signor Francesco TAVERNITI, Dirigente della FC Guardavalle ASD, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art 1(oggi art. 1 bis), commi 1 e 3, del C.G.S., in relazione all’art. 66, comma 1, delle N.O.I.F. ed all’art 19, comma 2, lett. a), b), c) per essersi intrattenuto all’interno del terreno di giuoco all’inizio ed al termine della gara Guardavalle – Roccella, per essere entrato negli spogliatoi per fare uscire tre sedicenti tifosi locali che stavano litigando con alcuni tesserati della squadra ospite, nonostante fosse gravato dal provvedimento di inibizione, irrogatogli dal GST ed, infine, per non avere ottemperato alle tre convocazioni disposte dal Collaboratore della Procura Federale, che avrebbe dovuto ascoltarlo per fargli chiarire alcune incongruenze sorte in precedenti sue dichiarazioni rilasciate al Commissario di Campo ed allo stesso Collaboratore, come meglio precisato nella parte motiva; -la Società FC GUARDAVALLE ASD per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, delle violazioni ascritte al proprio Presidente Francesco Surace ed al Dirigente Francesco Taverniti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DEL 19/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.1 a carico di: Signor SCICCHITANO Nicolino, n.q. di Presidente della ASD Sambiase 1962 oggi Sambiase Lamezia 1923; -Società per rispondere l’ASD SAMBIASE 1962 oggi SAMBIASE LAMEZIA 1923; il sig. Scicchitano Nicolino, n.q. di Presidente della ASD Sambiase 1962, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1(oggi art. 1 bis), comma 1, C.G.S. e dell’art. 8, comma 15, C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND prot. n. 88 del 13.1.2014 emessa all’esito del ricorso proposto dal calciatore Casciaro Cristian; l’ASD SAMBISE 1962 oggi SAMBIASE LAMEZIA 1923, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, come sopra analiticamente descritti.

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