PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.22 (2018/2019) a carico di: Sig. RITORTO Graziano, all’epoca dei fatti Osservatore Arbitrale presso il C.R.A. Calabria, tesserato A.I.A. Sezione di Locri, per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, tramite la pagina del social network “Facebook” collegata al profilo personale, pubblicato in data 26-04-19 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio e denigratorio, lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dei Commissari di Campo, nonché di riflesso di…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 10/09/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 a carico di: 1. ZAGAMI Paolo, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Praticò Gaudenzio e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo di costui nella gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018; 2. CASCIANO Antonio, all’epoca dei fatti dirigente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB in occasione della gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto a quella data non tesserato, il calciatore Praticò Gaudenzio; 3. PRATICÒ Gaudenzio per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018, nelle fila della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; 4. la società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB (matricola 947705) per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, dei comportamenti dei tesserati, alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, Codice di Giustizia Sportiva previgente, Zagami Paolo, in qualità di presidente, CASCIANO ANTONIO, in qualità di dirigente accompagnatore, e Praticò Gaudenzio, in qualità di calciatore. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 000383/1253 pfi 18-19/MS/CS/mf del 08/07/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 a carico di: ZAGAMI Paolo, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Praticò Gaudenzio e di sottoporlo…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 10/09/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 5 a carico di: – SPANÒ Michelangelo, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 per violazione dell’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art. 44 del Regolamento LND (E’ fatto obbligo alle società partecipanti …ai campionati del Calcio a Cinque, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L’allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore) ed in relazione all’art 39 lettera Ca) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [ campionato di serie C1 di Calcio a Cinque ] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di calcio a Cinque) per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 partecipasse al campionato di serie C1 calcio a Cinque Comitato Regionale Calabria stagione sportiva 2018/2019 senza avere tesserato ed affidato la conduzione tecnica ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico. – la Società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 (matricola 919919) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al presidente SPANO’ Michelangelo, come analiticamente descritte nella parte motiva. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 00170/1026 pfi 18-19/MS/CS/jg del 03/07/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 5 a carico di: – SPANÒ Michelangelo, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 per violazione dell’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art. 44 del Regolamento LND (E’ fatto obbligo alle società partecipanti …ai campionati del Calcio a Cinque, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 10/09/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 a carico di: – CATALDO Domenico, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. HIERAX per violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art. 44 del Regolamento L.N.D. (E’ fatto obbligo alle società partecipanti …ai campionati del Calcio a Cinque, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L’allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore) ed in relazione all’art 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [ campionato dilettante di 1 a categoria ] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1a categoria Uefa Pro, di 2 a – la Società A.S.D. HIERAX (matricola 945235) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al presidente CATALDO Domenico, come analiticamente descritte nella parte motiva. categoria Uefa A, di Base Uefa B, allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore Dilettante ) per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. HIERAX partecipasse al campionato di Prima Categoria Regione Calabria stagione sportiva 2018/2019 senza avere tesserato ed affidato la conduzione tecnica ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 00193/1008 pfi 18-19/MS/CS/jg del 03/07/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 a carico di: – CATALDO Domenico, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. HIERAX per violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art. 44 del Regolamento L.N.D. (E’ fatto obbligo alle società partecipanti …ai campionati del Calcio a Cinque, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 10/09/2019 – Delibera – OGGETTO: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 a carico di: 1) SQUILLACE ANTONINO, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della S.C. C.S.P.R. 94, per rispondere nella richiamata qualità, a) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico e in particolare ai diritti/doveri ivi richiamati in premessa, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, consentito o, comunque, non impedito -tanto da assumerne pregiudizialmente la difesa in corso di audizione – che Albanese Gesualdo, durante gli allenamenti e le partite disputate dalla squadra della S.C. C.S.P.R. 94 partecipante ad attività di categoria Pulcini, utilizzasse un frasario scurrile, persino blasfemo, e adottasse comportamenti affatto consoni al ruolo rivestito, offendendo, simulando di percuotere e persino percuotendo – come nel caso del piccolo Benedetto di Salvo durante l’allenamento del 10 ottobre 2018 – giovani calciatori tesserati; b) OGGETTO: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 a carico di: della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S con riferimento agli artt. 36 e 38 delle NOIF, all’art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione al CU n. 1 del 1° luglio 2018 del Settore Giovanile Scolastico, per avere di fatto affidato e comunque per non avere impedito che venisse di fatto affidato, nella stagione sportiva 2018/2019, come nella precedente, il ruolo di allenatore della squadra partecipante ad attività di categoria Pulcini della S.C. C.S.P.R. 94 2) la Società S.C. C.S.P.R. 94 a Gesualdo Albanese in assenza di regolare tesseramento; , (matricola 610092) Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 15194/696 pfi 18-19/MS/ac del27/06/2019. per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, del previgente C.G.S. per i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante e dal tecnico non tesserato, descritti in narrativa.
OGGETTO: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 a carico di: SQUILLACE ANTONINO, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della S.C. C.S.P.R. 94, per rispondere nella richiamata qualità, a) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico e in particolare ai diritti/doveri ivi richiamati in premessa, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, consentito o, comunque,…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 29/07/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 2 (2019/2020) a carico di: – ROMANO Pasquale, in qualità di Presidente della A.S.D. REAL MILETO all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 6, ultimo periodo, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 34, comma 3, NOIF, in quanto consentiva che il calciatore Alberto Giuseppe Direnzo, pur regolarmente tesserato per la società, ma minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipasse sotto falso norme di altro tesserato, sig. Casuscelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, Regione Calabria; – DIRENZO Alberto Giuseppe, in qualità di calciatore tesserato della A.S.D. REAL Mileto all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 6, ultimo comma, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 34, comma 3, NOIF, in quanto, minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipava sotto falso norme di altro tesserato, sig. Casuscelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, Regione Calabria; – A.S.D. REAL MILETO (matricola 921949), per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., ad essa appartenendo i sopracitati tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 14752/709 pfi 18-19/MS/CS/jg del 19/06/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 2 (2019/2020) a carico di: – ROMANO Pasquale, in qualità di Presidente della A.S.D. REAL MILETO all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 6, ultimo periodo, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 34, comma 3, NOIF, in quanto consentiva che il calciatore Alberto Giuseppe Direnzo, pur regolarmente…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 29/07/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 1 (2019/2020) a carico di: – ALESSIO ORLANDO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD COTRONEI 1994, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 15, del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore sig. Vanzetto Leonardo, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. con decisioni del 19.7.2018 e del 11.10.2018 (pubblicate rispettivamente con C.U. – C.A./L.N.D. n.4/2018 del 20.7.2018 e 5/2018 del 11.10.2018), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle suddette pronunce; – Società A.S.D. COTRONEI 1994 (matricola 610079) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante pro-tempore, come sopra descritto. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 13471/997 pfi 18-19/MS/CS/cf del 28/05/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 1 (2019/2020) a carico di: – ALESSIO ORLANDO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD COTRONEI 1994, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 15, del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore sig. Vanzetto Leonardo, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. con decisioni del 19.7.2018 e del 11.10.2018 (pubblicate rispettivamente con C.U. –…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 29/07/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 (2018/2019) a carico di: – sig. PAPA Antonio, all’epoca dei fatti presidente e rappresentante legale della A.Q. Real Fondo Gesu (Cod.matr. 916506) per rispondere, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, tramite la pagina facebook della predetta società, consentiva di esprimere pubblicamente in data 16-03-19 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della reputazione del Vice Presidente A.I.A. di Catanzaro, nonché di riflesso di quella propria della A.I.A. e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo facebook in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “….Poi essere definiti “PECURINI” dal vice presidente dell’AIA di Catanzaro NON HA PREZZO!!….”; – La società A.Q. Real Fondo Gesu (Cod.matr. 916506) quale soggetto dell’ordinamento federale, partecipante al Campionato di Seconda Categoria – girone C, Catanzaro, L.N.D. C.R. Calabria per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, tramite la pagina facebook della predetta società, esprimeva pubblicamente in data 16-03-19 le predette dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della reputazione del Vice Presidente A.I.A. di Catanzaro, nonché di riflesso di quella propria della A.I.A. e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo facebook in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “….Poi essere definiti “PECURINI” dal vice presidente dell’AIA di Catanzaro NON HA PREZZO!!….”, nonché a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la condotta, come sopra descritta, ascrivibile al proprio presidente rappresentante legale all’epoca dei fatti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 12210/1090pfi 18-19/MS/CS/gb del 02/05/2019
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 (2018/2019) a carico di: – sig. PAPA Antonio, all’epoca dei fatti presidente e rappresentante legale della A.Q. Real Fondo Gesu (Cod.matr. 916506) per rispondere, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, tramite la pagina facebook della predetta società, consentiva di esprimere pubblicamente in data 16-03-19 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 128 del 18/02/2020 – Delibera – RECLAMO n.32 della Società U.S.D. CACCURESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.123 del 7.02.2020 (squalifica calciatore LORIA Giuseppe fino al 6.3.2020).
RECLAMO n.32 della Società U.S.D. CACCURESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.123 del 7.02.2020 (squalifica calciatore LORIA Giuseppe fino al 6.3.2020). LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante contesta la delibera del primo giudice che – per la parte che qui si impugna – ha squalificato, fino al 06/03/2020, il calciatore Loria Giuseppe capitano della società U.S.D. Caccurese, quale firmatario, in…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 128 del 18/02/2020 – Delibera – RECLAMO n.31 del signor PESCE Enzo (Società S.S. Real Jonadi Giovani) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.41 del 30.01.2020 (inibizione fino al 29.3.2020).
RECLAMO n.31 del signor PESCE Enzo (Società S.S. Real Jonadi Giovani) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.41 del 30.01.2020 (inibizione fino al 29.3.2020). LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il reclamante contesta la delibera del primo giudice che – per la parte che qui si impugna – lo ha inibito, fino al 29/03/2020, quale firmatario, in qualità di Dirigente Accompagnatore…