COMITATO REGIONALE CALABRIA

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 26/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.20 del Sig.MAFFEI Cristian (Tesserato della A.S.D. Carioka Paola) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.9 del 6.11.2014 (squalifica per TRE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 26/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.20 del Sig.MAFFEI Cristian (Tesserato della A.S.D. Carioka Paola) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.9 del 6.11.2014 (squalifica per TRE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; considerato che…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 26/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.19 della Società A.S.D. FUTUSAL SERRA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 13.11.2014 (squalifica del calciatore CARRERA Angelo Raffaele per CINQUE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 26/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.19 della Società A.S.D. FUTUSAL SERRA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 13.11.2014 (squalifica del calciatore CARRERA Angelo Raffaele per CINQUE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; considerato…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 26/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.18 della Società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 13.11.2014 (squalifica del campo di gioco per DUE giornate effettive di gara, ammenda di € 500,00, inibizione del dirigente AGRIPPO Vincenzo fino al 31.1.2015, squalifica dell’allenatore PANARELLO Maurizio fino al 12.3.2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 26/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.18 della Società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 13.11.2014 (squalifica del campo di gioco per DUE giornate effettive di gara, ammenda di € 500,00, inibizione del dirigente AGRIPPO Vincenzo fino al 31.1.2015,…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 26/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 8 a carico di: – Signora Maria Raffaella MILETO, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio a 5 Soverato della violazione dell’art. 1 (ora art. 1 bis), comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art.38, comma 1 delle NOIF (secondo il quale i tecnici per svolgere l’attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società per la quale intendono prestare la propria attività), per aver consentito al sig. Le Pera Carlo di svolgere l’attività di tecnico senza essere regolarmente tesserato per la società A.S.D. Calcio a 5 Soverato (tesseramento tardivo); – Società A.S.D. CALCIO a 5 SOVERATO della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 26/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 8 a carico di: – Signora Maria Raffaella MILETO, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio a 5 Soverato della violazione dell’art. 1 (ora art. 1 bis), comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 26/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 7 a carico di: -Sig. MARIO GIUSEPPE ITALO SOLANO, Presidente della S.S.D. Nicotera all’epoca dei fatti; per rispondere della violazione dell’art. 1, ora art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. così come integrato dall’art. 66 comma 1 N.O.l.F. per aver, in spregio dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva che debbono sovraintendere all’agire proprio di ciascun soggetto operante in ambito federale e della vigente normativa in tema di persone ammesse nel recinto di gioco e nelle aree ad esso direttamente pertinenziali (spogliatoi), in occasione della gara S.S.D. Nicotera – U.S.D. Mammola disputata in data 2.3.14 e valida per il Campionato Regionale di Seconda Categoria, Girone F, stagione sportiva 2013-14, omesso quale rappresentante e massimo dirigente della Società ospitante, di assumere ogni e più opportuna iniziativa idonea e atta ad evitare la indebita presenza negli spogliatoi di una persona non autorizzata, da identificarsi in un appartenente all’Arma dei Carabinieri al momento non in servizio, la quale durante l’intervallo dell’incontro de quo tentò di avvicinare e intrattenersi a colloquio con l’Arbitro della gara; -Sig. NAJIB LAFANDI, Arbitro effettivo della Sezione AIA di Locri; per rispondere della violazione dell’art. 40, comma 3, lett. h del Regolamento A.I.A., per aver, quale Arbitro dell’incontro S.S.D. Nicotera – U.S.D. Mammola del 02/03/2014 valevole per il Campionato di Seconda Categoria, Girone F, stagione sportiva 2013-14 e in violazione del proprio dovere di assolvere con la massima puntualità e fedeltà al proprio potere referendario, omesso di annotare e riportare fedelmente nel proprio referto di fine gara che al termine del primo tempo, nel dirigersi verso il proprio spogliatoio, aveva rinvenuto, nello spazio immediatamente antistante quest’ultimo, la presenza di una persona non autorizzata da lui riconosciuta per essere un militare dell’Arma dei Carabinieri di stanza a Locri del quale aveva fatto la conoscenza qualche tempo prima, al momento non in servizio e in abiti civili; -Società S.S.D. NICOTERA a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 4 del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 26/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 7 a carico di: -Sig. MARIO GIUSEPPE ITALO SOLANO, Presidente della S.S.D. Nicotera all’epoca dei fatti; per rispondere della violazione dell’art. 1, ora art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. così come integrato dall’art. 66 comma 1 N.O.l.F. per aver, in spregio dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 26/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 6 a carico del: signor Aldo CURRÀ, Presidente della società S.S. Real Jonadi Giovani, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 (ora art. 1 bis), comma 1, del C.G.S., per avere omesso di fare partecipare la propria squadra alla gara del Campionato Allievi Provinciali Zungrese – Real Jonadi Giovani del 15.03.2014, come meglio specificato nella parte motiva;

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 26/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico del: sig. TRIPODI Alfonso, arbitro effettivo della sezione AIA di Taurianova, arbitro della gara Juventina Siderno – Locri del 4.1.14, valevole per il campionato regionale allievi, per rispondere della violazione dell’articolo 1 (ora art. 1 bis), comma 1 e dei principi di probità, lealtà e correttezza ivi contenuti del C.G.S. e dei corrispondenti principi di cui all’articolo 40 del Regolamento AIA, recante: “Doveri degli arbitri”, commi 1 e 2, lettera h, concernente il dovere di assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario, così come descritto nella parte motiva.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 26/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico del: sig. TRIPODI Alfonso, arbitro effettivo della sezione AIA di Taurianova, arbitro della gara Juventina Siderno – Locri del 4.1.14, valevole per il campionato regionale allievi, per rispondere della violazione dell’articolo 1 (ora art. 1 bis), comma 1 e dei principi di probità, lealtà e correttezza ivi…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 19/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.17 del Sig.LAFACE Filippo (tesserato della Società APD Brancaleone) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.56 del 6.11.2014 (squalifica fino al 31.12.2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 19/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.17 del Sig.LAFACE Filippo (tesserato della Società APD Brancaleone) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.56 del 6.11.2014 (squalifica fino al 31.12.2014). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dagli atti,…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 19/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.16 del Sig.MURACA Aurelio (tesserato della Società Pol. Isola Capo Rizzuto SSD) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.53 del 30.10.2014 (inibizione fino al 31/12/2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 19/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.16 del Sig.MURACA Aurelio (tesserato della Società Pol. Isola Capo Rizzuto SSD) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.53 del 30.10.2014 (inibizione fino al 31/12/2014). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA…

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