COMITATO REGIONALE CALABRIA

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 a carico di: – sig. CANNATELLI Nicola, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vibo Calcio a 5; – sig. DEFINA Giuseppe, Presidente della A.S.D. Stefanaconi Calcio a 5; – la Società A.S.D. STEFANACONI CALCIO A 5 e la Società A.S.D. VIBO CALCIO A 5; per rispondere: -il sig. Cannatelli Nicola, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vibo Calcio a 5, della violazione di cui all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. e agli artt. 1, comma 1, e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver sottoscritto in data 31.08.2013 una richiesta di tesseramento a favore della società A.S.D. Stefanaconi Calcio a 5 nonostante fosse già tesserato dal 6.08.2013 con la società A.S.D. Vibo Calcio a 5; -il sig. Defina Giuseppe, Presidente della A.S.D. Stefanaconi Calcio a 5 della violazione di cui all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. e agli artt. 1, comma 1, e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per non aver posto in essere, con la dovuta diligenza e cautela, le opportune verifiche volte a determinare lo status del calciatore Cannatelli Nicola e la sussistenza di eventuali impedimenti di natura contrattuale per il tesseramento di quest’ultimo; -la Società A.S.D. Stefanaconi Calcio a 5 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., delle condotte riconducibili al proprio Presidente sig. Defina Giuseppe; -la società A.S.D. Vibo Calcio a 5 a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S., per le condotte riconducibili al proprio tesserato sig. Cannatelli Nicola.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 a carico di: – sig. CANNATELLI Nicola, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vibo Calcio a 5; – sig. DEFINA Giuseppe, Presidente della A.S.D. Stefanaconi Calcio a 5; – la Società A.S.D. STEFANACONI CALCIO A 5 e la Società A.S.D. VIBO CALCIO A 5; per rispondere: -il sig. Cannatelli Nicola,…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 16 a carico del sig NICOLOVICI Robert Adrian, calciatore, per rispondere della violazione degli articoli 1, comma 1, e 10 comma 2 del C.G.S., in relazione all’art.40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2013/2014 per la società AGS. D. Soriano 2010 senza averne titolo.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 16 a carico del sig NICOLOVICI Robert Adrian, calciatore, per rispondere della violazione degli articoli 1, comma 1, e 10 comma 2 del C.G.S., in relazione all’art.40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera al fine di ottenere il tesseramento…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 15.11.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 22/10/2013 ROCCABERNARDA A.S.D. – TORRETTA

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 15.11.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 22/10/2013 ROCCABERNARDA A.S.D. – TORRETTA visto il preannuncio di reclamo fatto pervenire, in data 22/10/2013, dalla società S.S. Torretta con il quale ha evidenziato “irregolarità sulla regola dei nati il 1994”; preso atto che la predetta società non ha trasmesso, in violazione dell’art. 46 comma 1) del C.G.S., le motivazioni del reclamo;…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.130 (s.s.2012/13) della Società A.S.D. BARCOLANDO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.65 del 24.4.2013 (inibizione del dirigente ESPOSITO Pietro fino al 30 APRILE 2016, obbligo di risarcimento delle spese sostenute dall’arbitro per i danni subiti, se richiesti e documentati).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.130 (s.s.2012/13) della Società A.S.D. BARCOLANDO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.65 del 24.4.2013 (inibizione del dirigente ESPOSITO Pietro fino al 30 APRILE 2016, obbligo di risarcimento delle spese sostenute dall’arbitro per i danni subiti, se richiesti e…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.15 a carico di : 1) CAVALLARO Paolo, calciatore all’epoca dei fatti della Società AGS.D.Soriano 2010 (tessera annullata); 2) CAVALLARO Giuseppe, calciatore all’epoca dei fatti della Società AGS.D.Soriano 2010; 3) MONARDO Domenico, Presidente della Società AGS.D.Soriano 2010; 4) MULLER Domenico, allenatore della Società AGS.D.Soriano 2010; 5) Società AGS.D.Soriano 2010; per rispondere : – Cavallaro Paolo, delle violazioni di cui agli artt. 1, commi 1 e 3 ,10, comma 1, e 17, comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere partecipato nella stagione sportiva 2010 – 2011 alla gara Promo Arena – Soriano 2010 del 7.3.2011 sotto le false generalità del calciatore Cavallaro Giuseppe, così come descritto nella parte motiva e per non essersi presentato dinnanzi al collaboratore della Procura Federale, a seguito di regolare convocazione per l’audizione, senza addurre alcuna giustificazione al riguardo; – Cavallaro Giuseppe, delle violazioni di cui agli artt. 1, commi 1 e 3, art. 10, comma 1, e 17, comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per avere consentito al calciatore Cavallaro Paolo di giocare sotto le proprie generalità nella gara Promo Arena – Soriano 2010 del 7.03.2011; e per non essersi presentato dinnanzi al collaboratore della Procura Federale, a seguito di regolare convocazione per l’audizione, senza addurre alcuna valida giustificazione al riguardo; – Monardo Domenico, Presidente della Società AGS.D.Soriano 2010, delle violazioni di cui agli artt. 1, commi 1 e 3, 10, comma 1, e 17, comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto, nella Sua qualità di dirigente accompagnatore la lista della gara in cui dichiarava che il giocatore ivi menzionato partecipava alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giuste le norme vigenti, malgrado Cavallaro Paolo partecipasse alla gara sotto false generalità di Cavallaro Giuseppe, e per non essersi presentato dinnanzi al collaboratore della Procura Federale, a seguito di regolare convocazione per l’audizione, senza addurre alcuna valida giustificazione al riguardo; – Muller Domenico, allenatore della Società AGS.D.Soriano 2010 all’epoca dei fatti, delle violazioni di cui agli artt.1, commi 1 e 3, 10, comma 1, e 17 comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto nella sua qualità di allenatore la distinta di gara in cui dichiarava che il giocatore ivi menzionato partecipava alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giuste le norme vigenti, malgrado Cavallaro Paolo partecipasse alla gara sotto false generalità di Cavallaro Giuseppe; e per non essersi presentato dinnanzi al collaboratore della Procura Federale, a seguito di regolare convocazione per l’audizione, senza addurre alcuna valida giustificazione al riguardo; – la Società AGS.D.Soriano 2010, a titolo di responsabilità, sia diretta che oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio Presidente ed agli altri tesserati ovvero ai soggetti che, comunque, abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art.1, comma 5, del CGS.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.15 a carico di : 1) CAVALLARO Paolo, calciatore all’epoca dei fatti della Società AGS.D.Soriano 2010 (tessera annullata); 2) CAVALLARO Giuseppe, calciatore all’epoca dei fatti della Società AGS.D.Soriano 2010; 3) MONARDO Domenico, Presidente della Società AGS.D.Soriano 2010; 4) MULLER Domenico, allenatore della Società AGS.D.Soriano 2010; 5) Società AGS.D.Soriano 2010; per rispondere :…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°13 a carico di: – sig. DISTILO Francesco, Dirigente della Società SS Galatro e la Società SS GALATRO; per rispondere, rispettivamente: – il primo della violazione del’art.1, comma 1, del CGS., per avere – abusando delle sue funzioni di appartenente al Corpo della Guardia di Finanza – tentato di intimidire l’Arbitro della gara Taurianovese – Galatro del 21.12.2012, sig. Antonuccio Marco, allo scopo di condizionarne, mediante minaccia di future conseguenze sulla sua carriera arbitrale, la condotta in occasione del secondo tempo dell’incontro in esame; – la Società Sportiva SS. GALATRO, ai sensi dell’art.4, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva in conseguenza delle violazioni ascritte al precitato suo Dirigente.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°13 a carico di: – sig. DISTILO Francesco, Dirigente della Società SS Galatro e la Società SS GALATRO; per rispondere, rispettivamente: – il primo della violazione del’art.1, comma 1, del CGS., per avere – abusando delle sue funzioni di appartenente al Corpo della Guardia di Finanza – tentato di intimidire l’Arbitro della…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 05.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.10 del Sig. BRANCATI Demetrio (tesserato Società A.C.D. Condofuri 2009) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 17.10.2013 ( squalifica fino al 31 GENNAIO 2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 05.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.10 del Sig. BRANCATI Demetrio (tesserato Società A.C.D. Condofuri 2009) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 17.10.2013 ( squalifica fino al 31 GENNAIO 2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il reclamante impugna…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 05.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.9 della Società A.S.D.SAN GIUSEPPE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 17.10.2013 (squalifica del calciatore FORNELLO Alessandro fino al 31/10/2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 05.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.9 della Società A.S.D.SAN GIUSEPPE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 17.10.2013 (squalifica del calciatore FORNELLO Alessandro fino al 31/10/2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; rilevato…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.8 della Società A.S.D. CALCIO SANFERDINANDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.42 del 17.10.2013 (squalifica calciatore PIRROTTINA Rosario per SEI gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.8 della Società A.S.D. CALCIO SANFERDINANDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.42 del 17.10.2013 (squalifica calciatore PIRROTTINA Rosario per SEI gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la squalifica irrogata in primo…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.7 della Società A.C. BAGNARESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.39 del 10.10.2013 (punizione sportiva della perdita della gara gara ReggioMediterranea – Bagnarese del 21.9.2013 con il punteggio di 0-3 per posizione irregolare del calciatore Trentinelli Salvatore).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.7 della Società A.C. BAGNARESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.39 del 10.10.2013 (punizione sportiva della perdita della gara gara ReggioMediterranea – Bagnarese del 21.9.2013 con il punteggio di 0-3 per posizione irregolare del calciatore Trentinelli Salvatore). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti…

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