COMITATO REGIONALE CALABRIA

Pagina: 1 2 287 288 289 290 291 366 367

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.130 (s.s.2012/13) della Società A.S.D. BARCOLANDO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.65 del 24.4.2013 (inibizione del dirigente ESPOSITO Pietro fino al 30 APRILE 2016, obbligo di risarcimento delle spese sostenute dall’arbitro per i danni subiti, se richiesti e documentati).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.130 (s.s.2012/13) della Società A.S.D. BARCOLANDO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.65 del 24.4.2013 (inibizione del dirigente ESPOSITO Pietro fino al 30 APRILE 2016, obbligo di risarcimento delle spese sostenute dall’arbitro per i danni subiti, se richiesti e…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.15 a carico di : 1) CAVALLARO Paolo, calciatore all’epoca dei fatti della Società AGS.D.Soriano 2010 (tessera annullata); 2) CAVALLARO Giuseppe, calciatore all’epoca dei fatti della Società AGS.D.Soriano 2010; 3) MONARDO Domenico, Presidente della Società AGS.D.Soriano 2010; 4) MULLER Domenico, allenatore della Società AGS.D.Soriano 2010; 5) Società AGS.D.Soriano 2010; per rispondere : – Cavallaro Paolo, delle violazioni di cui agli artt. 1, commi 1 e 3 ,10, comma 1, e 17, comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere partecipato nella stagione sportiva 2010 – 2011 alla gara Promo Arena – Soriano 2010 del 7.3.2011 sotto le false generalità del calciatore Cavallaro Giuseppe, così come descritto nella parte motiva e per non essersi presentato dinnanzi al collaboratore della Procura Federale, a seguito di regolare convocazione per l’audizione, senza addurre alcuna giustificazione al riguardo; – Cavallaro Giuseppe, delle violazioni di cui agli artt. 1, commi 1 e 3, art. 10, comma 1, e 17, comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per avere consentito al calciatore Cavallaro Paolo di giocare sotto le proprie generalità nella gara Promo Arena – Soriano 2010 del 7.03.2011; e per non essersi presentato dinnanzi al collaboratore della Procura Federale, a seguito di regolare convocazione per l’audizione, senza addurre alcuna valida giustificazione al riguardo; – Monardo Domenico, Presidente della Società AGS.D.Soriano 2010, delle violazioni di cui agli artt. 1, commi 1 e 3, 10, comma 1, e 17, comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto, nella Sua qualità di dirigente accompagnatore la lista della gara in cui dichiarava che il giocatore ivi menzionato partecipava alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giuste le norme vigenti, malgrado Cavallaro Paolo partecipasse alla gara sotto false generalità di Cavallaro Giuseppe, e per non essersi presentato dinnanzi al collaboratore della Procura Federale, a seguito di regolare convocazione per l’audizione, senza addurre alcuna valida giustificazione al riguardo; – Muller Domenico, allenatore della Società AGS.D.Soriano 2010 all’epoca dei fatti, delle violazioni di cui agli artt.1, commi 1 e 3, 10, comma 1, e 17 comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto nella sua qualità di allenatore la distinta di gara in cui dichiarava che il giocatore ivi menzionato partecipava alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giuste le norme vigenti, malgrado Cavallaro Paolo partecipasse alla gara sotto false generalità di Cavallaro Giuseppe; e per non essersi presentato dinnanzi al collaboratore della Procura Federale, a seguito di regolare convocazione per l’audizione, senza addurre alcuna valida giustificazione al riguardo; – la Società AGS.D.Soriano 2010, a titolo di responsabilità, sia diretta che oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio Presidente ed agli altri tesserati ovvero ai soggetti che, comunque, abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art.1, comma 5, del CGS.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.15 a carico di : 1) CAVALLARO Paolo, calciatore all’epoca dei fatti della Società AGS.D.Soriano 2010 (tessera annullata); 2) CAVALLARO Giuseppe, calciatore all’epoca dei fatti della Società AGS.D.Soriano 2010; 3) MONARDO Domenico, Presidente della Società AGS.D.Soriano 2010; 4) MULLER Domenico, allenatore della Società AGS.D.Soriano 2010; 5) Società AGS.D.Soriano 2010; per rispondere :…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°13 a carico di: – sig. DISTILO Francesco, Dirigente della Società SS Galatro e la Società SS GALATRO; per rispondere, rispettivamente: – il primo della violazione del’art.1, comma 1, del CGS., per avere – abusando delle sue funzioni di appartenente al Corpo della Guardia di Finanza – tentato di intimidire l’Arbitro della gara Taurianovese – Galatro del 21.12.2012, sig. Antonuccio Marco, allo scopo di condizionarne, mediante minaccia di future conseguenze sulla sua carriera arbitrale, la condotta in occasione del secondo tempo dell’incontro in esame; – la Società Sportiva SS. GALATRO, ai sensi dell’art.4, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva in conseguenza delle violazioni ascritte al precitato suo Dirigente.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°13 a carico di: – sig. DISTILO Francesco, Dirigente della Società SS Galatro e la Società SS GALATRO; per rispondere, rispettivamente: – il primo della violazione del’art.1, comma 1, del CGS., per avere – abusando delle sue funzioni di appartenente al Corpo della Guardia di Finanza – tentato di intimidire l’Arbitro della…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 05.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.10 del Sig. BRANCATI Demetrio (tesserato Società A.C.D. Condofuri 2009) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 17.10.2013 ( squalifica fino al 31 GENNAIO 2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 05.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.10 del Sig. BRANCATI Demetrio (tesserato Società A.C.D. Condofuri 2009) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 17.10.2013 ( squalifica fino al 31 GENNAIO 2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il reclamante impugna…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 05.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.9 della Società A.S.D.SAN GIUSEPPE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 17.10.2013 (squalifica del calciatore FORNELLO Alessandro fino al 31/10/2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 05.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.9 della Società A.S.D.SAN GIUSEPPE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 17.10.2013 (squalifica del calciatore FORNELLO Alessandro fino al 31/10/2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; rilevato…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.8 della Società A.S.D. CALCIO SANFERDINANDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.42 del 17.10.2013 (squalifica calciatore PIRROTTINA Rosario per SEI gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.8 della Società A.S.D. CALCIO SANFERDINANDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.42 del 17.10.2013 (squalifica calciatore PIRROTTINA Rosario per SEI gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la squalifica irrogata in primo…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.7 della Società A.C. BAGNARESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.39 del 10.10.2013 (punizione sportiva della perdita della gara gara ReggioMediterranea – Bagnarese del 21.9.2013 con il punteggio di 0-3 per posizione irregolare del calciatore Trentinelli Salvatore).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.7 della Società A.C. BAGNARESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.39 del 10.10.2013 (punizione sportiva della perdita della gara gara ReggioMediterranea – Bagnarese del 21.9.2013 con il punteggio di 0-3 per posizione irregolare del calciatore Trentinelli Salvatore). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.6 della Società U.S.D. PAOLANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.39 del 10.10.2013 (punizione sportiva della perdita della gara Nausicaa- Paolana del 22.9.2013 con il punteggio di 0-3 per posizione irregolare del calciatore Ruggieri Rocco).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.6 della Società U.S.D. PAOLANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.39 del 10.10.2013 (punizione sportiva della perdita della gara Nausicaa- Paolana del 22.9.2013 con il punteggio di 0-3 per posizione irregolare del calciatore Ruggieri Rocco). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 12 a carico di 1. il Sig. MAZZITELLI Antonio; 2. il Sig. FORTINO Gennaro; 3. la Società POL. REAL COSENZA: 4. la Società A.P. VALLECUPO; per rispondere: – i primi due della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del C.G.S.; – la Società Pol. Real Cosenza e la Società A.P. Vallecupo, ex art. 4, comma 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dai propri dirigenti.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 12 a carico di 1. il Sig. MAZZITELLI Antonio; 2. il Sig. FORTINO Gennaro; 3. la Società POL. REAL COSENZA: 4. la Società A.P. VALLECUPO; per rispondere: – i primi due della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del C.G.S.; – la Società…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico della Società A.S.D.GUARANUM (ora A.S.D. CASTIGLIONE COSENTINO) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2 del CGS, in relazione alla condotta violenta posta in essere da propri soggetti tesserati, ancorché non identificati, di per sé violativa dell’art. 1, comma 1 del CGS, consistita nell’avere colpito, durante una fase di gioco della gara Guaranum – Fagnano del 19.01.2013, due giocatori della società Fagnano, Madera Francesco e Madera Andrea, con violenti colpi al volto, causando agli stessi le conseguenze lesive personali refertate dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cosenza, come sopra analiticamente descritte. Episodio non visto dal direttore di gara, in quel momento intento a seguire e fasi di esecuzione di un calcio di punizione in altra zona del campo.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico della Società A.S.D.GUARANUM (ora A.S.D. CASTIGLIONE COSENTINO) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2 del CGS, in relazione alla condotta violenta posta in essere da propri soggetti tesserati, ancorché non identificati, di per sé violativa dell’art. 1, comma…

10
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it