COMITATO REGIONALE CALABRIA

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.4 del Signor LAROSA Daniele (tesserato società Prasar) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 10.10.2013 (squalifica per CINQUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.4 del Signor LAROSA Daniele (tesserato società Prasar) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 10.10.2013 (squalifica per CINQUE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE -letti gli atti ufficiali e il reclamo; -sentito il reclamante, che ammette di aver protestato e…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.3 della Società S.S. CASABONA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 3.10.2013 (ammenda di € 300,00, inibizione del dirigente TESTA Salvatore fino al 13/2/2014, inibizione del dirigente CIMIERI Salvatore fino al 22/10/2013, squalifica dell’allenatore IOPPOLI Vincenzo fino al 3/1/2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.3 della Società S.S. CASABONA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 3.10.2013 (ammenda di € 300,00, inibizione del dirigente TESTA Salvatore fino al 13/2/2014, inibizione del dirigente CIMIERI Salvatore fino al 22/10/2013, squalifica dell’allenatore IOPPOLI Vincenzo fino al…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.9 a carico di : DE FRANCO IVAN, (matr. 2.019.971) calciatore tesserato per la Società A.S.D. Aieta; DE FRANCO PASQUALE, (matr. 2.019.787) calciatore nonché Presidente della società società A. S. D. Aieta; CARLOMAGNO LUIGI, Vice—Presidente della società A. S. D. Aieta; società A. S. D. AIETA; per rispondere: – il sig. De Franco Ivan, calciatore della A.S.D. Aieta, della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver consentito e/o comunque di fatto non impedito che altro tesserato (per giunta squalificato) partecipasse ad una gara di campionato utilizzando le proprie generalità, così come descritto nella parte motiva; – il sig. De Franco Pasquale, calciatore nonché Presidente della A.S.D. Aieta, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.22, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, anche in materia di esecuzioni di sanzioni sportive, per aver disputato la gara Aieta – Mendicino, disputata in data 17/03/2013 e valevole per il Campionato di 2’ Categoria, Girone B nelle file della società A.S.D. Aieta sebbene gravato di un turno di squalifica mai effettivamente scontato, scendendo in campo con le generalità del Sig. Ivan de Franco al fine di eludere tale sanzione, così come descritto nella parte motiva; il sig. Carlomagno Luigi, Vice Presidente della A.S.D. Aieta, qualificatosi quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A. S. D. Aieta in occasione della gara tra A.S.D. Aieta e la A.S.D. Mondicino 1969 del 17/03/2013 valevole per il Campionato di 2A categoria. Gir. B, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 22, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, anche in materia di esecuzioni delle sanzioni sportive, per aver sottoscritto e contestualmente consegnato all’arbitro in occasione della partita sopra indicata una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano regolarmente alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, così consentendo che il calciatore De Franco Pasquale partecipasse alla stessa partita sotto le false generalità di Ivan De Franco così permettendogli di eludere il turno di squalifica già comminatogli ed ancora da scontare, così come descritto nella parte motiva; la società A.S.D. Aieta, per aver beneficiato della partecipazione sotto false generalità di un calciatore gravato da squalifica in occasione della gara Aieta – Mondicino del 17.03.2013, valevole per il Campionato di 2’ categoria s.s 2012 – 2013, nonché a titolo di responsabilità diretta ed a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio Presidente, ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’ad. 1, comma 5, C.G.S.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.9 a carico di : DE FRANCO IVAN, (matr. 2.019.971) calciatore tesserato per la Società A.S.D. Aieta; DE FRANCO PASQUALE, (matr. 2.019.787) calciatore nonché Presidente della società società A. S. D. Aieta; CARLOMAGNO LUIGI, Vice—Presidente della società A. S. D. Aieta; società A. S. D. AIETA; per rispondere: – il sig. De…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°8 a carico di : sig. CARNOVALE Michele, tesserato per l’U.S. Santa Caterina, e della Soc. U.S. SANTA CATERINA; per rispondere rispettivamente: – il sig. Carnovale Michele, della violazione di cui agli artt. 1. comma 1, del CGS, e 30, commi i e 4, dello Statuto Federale, oltre che in relazione all’art. 15, commi 1 e 2, del CGS, per avere adito la Giustizia Ordinaria, senza richiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale, così eludendo il vincolo di giustizia, in particolare presentando formale querela davanti la Questura di Catanzaro, nei confronti dei calciatori della Soc. Serrese, Carchedi Salvatore, Monaco Ippolito e Megna Francesco, per fatti verificatisi in occasione della gara del 14.03.2012, tra Soc. Serrese e U.S. Santa Caterina, disputatasi in Serra San Bruno; – la Società U.S. Santa Caterina, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°8 a carico di : sig. CARNOVALE Michele, tesserato per l’U.S. Santa Caterina, e della Soc. U.S. SANTA CATERINA; per rispondere rispettivamente: – il sig. Carnovale Michele, della violazione di cui agli artt. 1. comma 1, del CGS, e 30, commi i e 4, dello Statuto Federale, oltre che in relazione all’art.…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.7 a carico di : SPOLITU Gino Domenico, Presidente e legale rappresentante della Soc. US Praia, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94, comma 1, lett. a e b delle NOIF, per avere sottoscritto un accordo economico con l’allenatore Gentile Gianpaolo, che prevedeva un massimale superiore a quello stabilito dalla normativa di settore, come meglio specificato nella parte motiva; Società U.S. PRAIA, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente, sig. Spolitu Gino Domenico.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.7 a carico di : SPOLITU Gino Domenico, Presidente e legale rappresentante della Soc. US Praia, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94, comma 1, lett. a e b delle NOIF, per avere sottoscritto un accordo economico con l’allenatore Gentile Gianpaolo, che prevedeva…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.6 a carico di : SPOLITU Gino Domenico, Presidente e legale rappresentante della Soc. US Praia, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, e art. 8, comma 9, del CGS, per avere, in qualità di legale rappresentante della Soc. US Praia, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l’obbligo di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND, in favore degli allenatori Corrado Massimiliano e Perrone Conversindo; Società U.S.PRAIA, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente, sig. Spolitu Gino Domenico.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.6 a carico di : SPOLITU Gino Domenico, Presidente e legale rappresentante della Soc. US Praia, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, e art. 8, comma 9, del CGS, per avere, in qualità di legale rappresentante della…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.5 a carico di a carico della Societa’ ASD REAL MELICUCCO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 14, comma 1, del C.G.S. dell’operato dei propri sostenitori e dell’atto di violenza consumato da parte di un tifoso, non identificato, nei confronti del Presidente della SS Vazzanese, Scidà Francesco, che lo colpiva alla testa con il manico di un ombrello procurandogli una ferita che richiedeva l’intervento dei sanitari dell’ospedale di Polistena.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.5 a carico di a carico della Societa’ ASD REAL MELICUCCO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 14, comma 1, del C.G.S. dell’operato dei propri sostenitori e dell’atto di violenza consumato da parte di un tifoso, non identificato, nei confronti del Presidente della…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.4 a carico di sig. DAJGHORO Virtuoso , arbitro della Sezione AIA di Catanzaro, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 C.G.S. per avere omesso di trascrivere nel referto l’espulsione inflitta ad un dirigente della Società Calcio giovanile Catanzarese e le richieste rivoltegli dall’allenatore Giovanni Alessandro con l’intento di non fargli trascrivere nel referto le espulsioni e le ammonizioni da lui decretate nel corso della gara e per avere, infine, consentito alla sua fidanzata e a due bambini di accedere, al termine della gara, nel suo spogliatoio mentre erano in corso vari colloqui tra lui e i dirigenti delle due società interessate.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.4 a carico di sig. DAJGHORO Virtuoso , arbitro della Sezione AIA di Catanzaro, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 C.G.S. per avere omesso di trascrivere nel referto l’espulsione inflitta ad un dirigente della Società Calcio giovanile Catanzarese e le richieste rivoltegli…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di: 1 – Sig.CHIANELLI Antonio, legale rappresentante della ASD Real San Marco per rispondere della violazione dell’art.1,comma 1 C.G.S. ,anche in relazione agli artt.94 ter, comma 13 delle NOIF e dell’art.8, comma 9 del C.G.S. per avere, in qualità di legale rappresentante della ASD Real San Marco, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità disatteso l’obbligo di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND in favore dell’allenatore Del Morgine Teobaldo. 2 – SOCIETA’ REAL SAN MARCO per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1 del C.G.S. per violazioni ascritte al suo legale rappresentante sig. Chianelli Antonio.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di: 1 – Sig.CHIANELLI Antonio, legale rappresentante della ASD Real San Marco per rispondere della violazione dell’art.1,comma 1 C.G.S. ,anche in relazione agli artt.94 ter, comma 13 delle NOIF e dell’art.8, comma 9 del C.G.S. per avere, in qualità di legale rappresentante della ASD Real San Marco, in…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 (s.s. 2012/13) a carico di: Signor BONAFINE Egidio Franco e della Società U.S. CASTROVILLARI per rispondere il sig. Egidio Franco Bonafine, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società U.S. Castrovillari Calcio, della violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 19, comma 2 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede che i dirigenti, tesserati di società, colpiti da provvedimenti di inibizione temporanea non possono rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale, fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa; la U.S. Castrovillari Calcio per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S., per le condotte poste in essere dal sig. Egidio Franco Bonafine.

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