COMITATO REGIONALE CALABRIA

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 DEL 16.10.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n°3 della Società GRIMALDI A.S.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 DEL 16.10.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n°3 della Società GRIMALDI A.S. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 37 del 4.10.2012 (ammenda € 100,00, squalifica del calciatore LIONARDI Davide per SEI gare effettive, inibizione del dirigente SILVAGNI Armando fino al 23 OTTOBRE 2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 DEL 10.10.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di: LARATTA Giovanni calciatore; FERRISE Giovanni calciatore; SILLETTA Mario dirigente della Soc.S.S.D. Olimpia Real Silana 1947; VIZZA Luigi dirigente della Società S.S.D. OLIMPIA REAL SILANA 1947

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 DEL 10.10.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di: LARATTA Giovanni calciatore; FERRISE Giovanni calciatore; SILLETTA Mario dirigente della Soc.S.S.D. Olimpia Real Silana 1947; VIZZA Luigi dirigente della Società S.S.D. OLIMPIA REAL SILANA 1947 per rispondere : i calciatori Laratta Giovanni e Ferrise Giovanni della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 DEL 10.10.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n°2 della Società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 27.9.2012 (squalifica calciatori AGRIPPO Antonio e MESITI Andrea per QUATTRO giornate di gara).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 DEL 10.10.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n°2 della Società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 27.9.2012 (squalifica calciatori AGRIPPO Antonio e MESITI Andrea per QUATTRO giornate di gara). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 02.10.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n°1 della Società U.S.D. REAL CATANZARO 1969 ottobre 2012, ha adottato le seguenti decisioni: avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di n° 17 cui al Comunicato Ufficiale del 28.8.2012 (ammenda € 200,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 02.10.2012 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di n° 17 cui al Comunicato Ufficiale del 28.8.2012 (ammenda € 200,00). DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA Il Giudice Sportivo ha sanzionato con l’ammenda di € 200,00 la Società Real Catanzaro perché, come da…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 27.09.2012 Decisione del Giudice Sportivo Gara del 16/ 9/2012 ISOLA CAPO RIZZUTO – SILANA 1947

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 27.09.2012 Decisione del Giudice Sportivo Gara del 16/ 9/2012 ISOLA CAPO RIZZUTO – SILANA 1947 Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo della società Isola Capo Rizzuto con il quale chiede irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per avere nelle fila di quest’ultima partecipato il giocatore Iaquinta Luca nato il 28-11- 1996 non avente…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 DEL 12/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 16 a carico di: il calciatore Alessandro Dl GREGORIO, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, comma 2, dei Codice di Giustizia Sportiva, per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società OLIMPIA 2000 C/5 mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5; il sig. Carlo Antonio VITALE, Presidente della OLIMPIA 2000 C/5 per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver sottoscritto a richiesta di tesseramento del calciatore Alessandro DI GREGORIO benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; la società OLIMPIA 2000 C/5 per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’ad. 4, comma 1, dei C.G.S. per le condotte ascritte al suo Presidente; la società A.S.D. C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5 per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ad. 4, comma 2, dei C.G.S. per le condotte ascritte al suo calciatore. Deferimento Procura Federale n.7466/240 pf 11-12 AA/ac.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 DEL 12/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 16 a carico di: il calciatore Alessandro Dl GREGORIO, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, comma 2, dei Codice di Giustizia Sportiva, per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 DEL 12/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.15 a carico di: -Sig. NOTARO Francesco, Presidente e Legale Rappresentante dell’ASD ISOLA CAPO RIZZUTO, in carica durante la stagione sportiva 2010-2011, per rispondere, per immedesimazione organica, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 62, comma 2, delle NOIF, per avere omesso di disporre i dovuti accorgimenti per garantire la sicurezza alla Terna Arbitrale, fatta oggetto, conseguentemente, delle gravissime minacce da parte di quattro sconosciuti entrati, senza difficoltà, nel loro spogliatoio, come meglio descritto nella parte motiva; ASD ISOLA CAPO RIZZUTO, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ex ad. 4 comma 1 CGS, per le condotte ascritte al proprio presidente, così come meglio indicato nella parte motiva. Deferimento Procura Federale n.6916/604 pf 11-12 GR/mg.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 DEL 12/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.15 a carico di: -Sig. NOTARO Francesco, Presidente e Legale Rappresentante dell’ASD ISOLA CAPO RIZZUTO, in carica durante la stagione sportiva 2010-2011, per rispondere, per immedesimazione organica, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 DEL 12/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE -Sig. GALLINA Pasquale, in proprio e quale Presidente della ASD SPORTING TERRANOVA,per rispondere: a) della violazione di cui all’ art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 14 comma 1 del C.G.S. per aver omesso di adottare le necessarie cautele volte a scongiurare il verificarsi di atti di violenza in occasione della gara Sporting Terranova – Quattromiglia, b) della violazione di cui all’art.1 comma 3 del CGS perché, benché ritualmente convocato, non si è presentato all’audizione disposta dal collaboratore della Procura Federale senza addurre alcuna giustificazione; -Sig. PERRONE Damiano, in proprio Dirigente accompagnatore dell’ASD SPORTING TERRANOVA per rispondere: della violazione di cui all’art.1 comma 3 del CGS perché, benché ritualmente convocato, non si è presentato all’audizione disposta dal collaboratore della Procura Federale senza addurre alcuna giustificazione; -A.S.D. SPORTING TERRANOVA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2, per gli illeciti disciplinari ascritti al Signor GALLINA Pasquale e al Signor PERRONE Damiano. Deferimento Procura Federale n. 6862/203 pf 11-12 GR/mg.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 DEL 12/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE -Sig. GALLINA Pasquale, in proprio e quale Presidente della ASD SPORTING TERRANOVA,per rispondere: a) della violazione di cui all’ art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 14 comma 1 del C.G.S. per aver omesso di adottare le necessarie cautele volte a scongiurare il verificarsi di atti di violenza in occasione della…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 157 DEL 20/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 19 a carico di: -Antonio ALFIERI, Vice Presidente della Società ASD CATANZARESE STEFANO GALLO, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a fine gara, spintonato, strattonato e minacciato l’Osservatore Arbitrale, signor Domenico Di Renzo, impedendogli di effettuare il colloquio con i due Arbitri dell’incontro, come indicato nella parte motiva; -la Società ASD CATANZARESE STEFANO GALLO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S, per le condotte ascritte al Vice Presidente, signor Antonio ALFIERI, come meglio indicato nella parte motiva.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 157 DEL 20/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 19 a carico di: -Antonio ALFIERI, Vice Presidente della Società ASD CATANZARESE STEFANO GALLO, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a fine gara, spintonato, strattonato e minacciato…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 157 DEL 20/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 18 a carico di: -Sig. Giuseppe Commisso, quale calciatore della soc. GS Antonimina; -Società GS ANTONIMINA; per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 34 del Regolamento della LND, nonché dell’art. 61 delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, così come descritto nella parte motiva, avendo tentato di porre in essere una fraudolenta sostituzione di altro calciatore e la conseguente sua indebita partecipazione alla gara GS ANTONIMINA — ASD CAPOSUD del 3/12/2011, nonché della violazione di cui all’art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato avanti gli Organi della Giustizia Sportiva senza addurre alcuna valida giustificazione; la soc. GS ANTONIMINA a titolo di responsabilità oggettiva conseguente, ai sensi e per effetti di cui all’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, alle violazioni ascritte al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 157 DEL 20/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 18 a carico di: -Sig. Giuseppe Commisso, quale calciatore della soc. GS Antonimina; -Società GS ANTONIMINA; per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 34 del Regolamento della LND, nonché dell’art. 61 delle NOIF, per aver contravvenuto ai…

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