PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE nr.13 a carico di: – DE ROSE Gianluca presidente e legale rappresentante della società A.S.D. COMPRENSORIO SAN LUCIDO FIUMEFREDDO (ora denominata U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018) per la violazione dell’art.1 bis comma 1 del previgente Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 stagione sportiva 2017/2018, punto 14, per aver pattuito con il tecnico ESPOSITO…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 20/11/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 12 a carico della: società A.S.D. SAN LUCA (matricola 947108) per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia attualmente vigente), del comportamento di Caseiro Lesieur Juan Manuel, il quale, richiedendo il tesseramento nell’interesse della predetta società, ha dichiarato falsamente di non essere mai stato tesserato con società appartenenti ad altre Federazioni estere mentre è stato appurato dall’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. che tale calciatore era già stato in precedenza tesserato per una società appartenente alla Federazione calcistica argentina e, pertanto, ha posto in essere la violazione dell’art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente) anche in relazione agli artt. 40, comma 6, e 42 lett. a) delle N.O.I.F. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 4099/1120 pfi 18-19/MS/CS/jg del 03/10/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 12 a carico della: società A.S.D. SAN LUCA (matricola 947108) per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia attualmente vigente), del comportamento di Caseiro Lesieur Juan Manuel, il quale, richiedendo il tesseramento nell’interesse della predetta società, ha dichiarato falsamente di non essere mai stato tesserato con società appartenenti ad altre Federazioni estere mentre…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 70 del 12/11/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.7 a carico di: -Sig. CRISTODARO Carmine, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società F.C. Isola Capo Rizzuto, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver pagato al calciatore Paonessa Francesco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n.116/Cae/18-19 del 18.2.2019, pubblicata con C.U. n. 234 di pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia; -la società F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO, codice n. 23560, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS vigente “ratione temporis”, per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritte. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 1186/1438 pfi 18-19/MS/CS/gb del 23/07/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.7 a carico di: -Sig. CRISTODARO Carmine, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società F.C. Isola Capo Rizzuto, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver pagato al calciatore Paonessa Francesco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n.116/Cae/18-19 del 18.2.2019,…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 09/10/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.11 a carico di: – ORLANDO ALESSIO, nella sua qualità di Presidente della A.S.D. COTRONEI 1994 (Matr. 610079) per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 del previgente C.G.S. e 8, commi 9 e 10 del previgente C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato al Lodo del Collegio Arbitrale LND – Vanzetto / ASD COTRONEI 1994 n. 152/78 (2017-18) di cui alle comunicazioni del 20-07-18 e 30-08-18, emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore Leonardo Vanzetto, nel termine di 30 giorni dalla data della predetta comunicazione; – A.S.D. COTRONEI 1994 (Matr. 610079) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del previgente C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente, come meglio specificato nella parte motiva. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 1578/1237 pfi 18-19/CS/ps del 30/07/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.11 a carico di: – ORLANDO ALESSIO, nella sua qualità di Presidente della A.S.D. COTRONEI 1994 (Matr. 610079) per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 del previgente C.G.S. e 8, commi 9 e 10 del previgente C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato al Lodo del Collegio Arbitrale LND – Vanzetto / ASD COTRONEI 1994 n. 152/78 (2017-18) di cui alle comunicazioni del 20-07-18 e 30-08-18, emesso all’esito del…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 09/10/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 10 a carico di – TRIPODI Domenico, nella sua qualità di Presidente della ASD COMPRENSORIO ARCHI CALCIO (Matr. 917482) per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 del previgente C.G.S. e 8, commi 9 e 10 del previgente C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato al Lodo del Collegio Arbitrale LND – Vertenza Scevola / ASD Comprensorio Archi Calcio n. 20/89 (2017-18) – di cui alle comunicazioni del 15-10-18 e 18- 10-18, emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore Scevola Massimo, nel termine di 30 giorni dalla data della predetta comunicazione; – ASD COMPRENSORIO ARCHI CALCIO (Matr. 917482) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del previgente C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente, come meglio specificato nella parte motiva. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 1564/1236 pfi 18-19 /CS/ps del 30/07/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 10 a carico di – TRIPODI Domenico, nella sua qualità di Presidente della ASD COMPRENSORIO ARCHI CALCIO (Matr. 917482) per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 del previgente C.G.S. e 8, commi 9 e 10 del previgente C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato al Lodo del Collegio Arbitrale LND – Vertenza Scevola / ASD Comprensorio Archi Calcio n. 20/89 (2017-18) – di cui alle comunicazioni del 15-10-18…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 09/10/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 9 a carico di: La Società U.S.D. BORGIA 2007 (matricola 919441) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. e dell’art. 15 commi 1 e 2 (violazione della clausola compromissoria) del Codice di Giustizia Sportiva ratione temporis vigente alla quale apparteneva il Sig. Magro Maurizio (allenatore della società); La Società A.S.D. REAL MONTEPAONE (matricola 945239) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. e dell’art. 15 commi 1 e 2 (violazione della clausola compromissoria) del Codice di Giustizia Sportiva ratione temporis vigente quale apparteneva il Sig. Pisano Alessandro (allenatore della società). Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 1399/695 pfi 18-19/MS/CS/Jg del 26/07/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 9 a carico di: La Società U.S.D. BORGIA 2007 (matricola 919441) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. e dell’art. 15 commi 1 e 2 (violazione della clausola compromissoria) del Codice di Giustizia Sportiva ratione temporis vigente alla quale apparteneva il Sig. Magro Maurizio (allenatore della società); La Società A.S.D. REAL MONTEPAONE (matricola 945239) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. e dell’art.…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 09/10/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 8 a carico di: 1. CALEGARO LUAN, all’epoca dei fatti calciatore della società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere dichiarato falsamente, al momento di essere tesserato per la sopra citata società, di non essere mai stato tesserato con società appartenenti ad altre Federazioni estere mentre è stato appurato dall’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. che tale calciatore era già stato in precedenza tesserato per una società appartenente alla Federazione calcistica brasiliana; 2. la società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS (matricola 941210) per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, del comportamento di CALEGARO Luan, alla quale apparteneva al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, Codice di Giustizia Sportiva previgente. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 1325/1179 pfi 18-19/MS/CS/jg del 25/07/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 8 a carico di: CALEGARO LUAN, all’epoca dei fatti calciatore della società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere dichiarato falsamente, al momento di essere tesserato per la sopra citata società, di non essere mai stato tesserato con società appartenenti ad altre Federazioni estere mentre è stato appurato dall’Ufficio Tesseramenti della…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 01/10/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.22 (2018/2019) a carico di: Sig. RITORTO Graziano, all’epoca dei fatti Osservatore Arbitrale presso il C.R.A. Calabria, tesserato A.I.A. Sezione di Locri, per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, tramite la pagina del social network “Facebook” collegata al profilo personale, pubblicato in data 26-04-19 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio e denigratorio, lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dei Commissari di Campo, nonché di riflesso di quella propria delle Leghe e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo “Facebook” vengono riportate le seguenti dichiarazioni contenenti le testuali espressioni: “Ma se i commissari di campo (fortunatamente pochi si salvano) già rompono e non collaborano efficacemente con gli ufficiali di gara nelle categorie dilettantistiche, intrattenendo spesso rapporti con i dirigenti delle società , vuoi che in serie A siano integerrimi ??? In serie A vanno solo alla ricerca della maglia da dare all’amico e a strafogarsi nei buffet. Hai perfettamente ragione Luca!”. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 13235/1167/pfi18-19/MS/CS/cf del 23/05/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.22 (2018/2019) a carico di: Sig. RITORTO Graziano, all’epoca dei fatti Osservatore Arbitrale presso il C.R.A. Calabria, tesserato A.I.A. Sezione di Locri, per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, tramite la pagina del social network “Facebook” collegata al profilo personale, pubblicato in data 26-04-19 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio e denigratorio, lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dei Commissari di Campo, nonché di riflesso di…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 10/09/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 a carico di: 1. ZAGAMI Paolo, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Praticò Gaudenzio e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo di costui nella gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018; 2. CASCIANO Antonio, all’epoca dei fatti dirigente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB in occasione della gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto a quella data non tesserato, il calciatore Praticò Gaudenzio; 3. PRATICÒ Gaudenzio per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018, nelle fila della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; 4. la società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB (matricola 947705) per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, dei comportamenti dei tesserati, alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, Codice di Giustizia Sportiva previgente, Zagami Paolo, in qualità di presidente, CASCIANO ANTONIO, in qualità di dirigente accompagnatore, e Praticò Gaudenzio, in qualità di calciatore. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 000383/1253 pfi 18-19/MS/CS/mf del 08/07/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 a carico di: ZAGAMI Paolo, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Praticò Gaudenzio e di sottoporlo…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 10/09/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 5 a carico di: – SPANÒ Michelangelo, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 per violazione dell’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art. 44 del Regolamento LND (E’ fatto obbligo alle società partecipanti …ai campionati del Calcio a Cinque, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L’allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore) ed in relazione all’art 39 lettera Ca) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [ campionato di serie C1 di Calcio a Cinque ] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di calcio a Cinque) per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 partecipasse al campionato di serie C1 calcio a Cinque Comitato Regionale Calabria stagione sportiva 2018/2019 senza avere tesserato ed affidato la conduzione tecnica ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico. – la Società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 (matricola 919919) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al presidente SPANO’ Michelangelo, come analiticamente descritte nella parte motiva. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 00170/1026 pfi 18-19/MS/CS/jg del 03/07/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 5 a carico di: – SPANÒ Michelangelo, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 per violazione dell’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art. 44 del Regolamento LND (E’ fatto obbligo alle società partecipanti …ai campionati del Calcio a Cinque, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato…