COMITATO REGIONALE CALABRIA

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.68 del Sig.ROSSI Simone (tesserato A.S. Belsito) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.32 del 12.1.2012 ( inibizione fino al 10/2/2012). RECLAMO n.69 del Sig.COZZA Francesco (tesserato A.S. Belsito) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.32 del 12.1.2012 ( inibizione fino al 29/2/2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.68 del Sig.ROSSI Simone (tesserato A.S. Belsito) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.32 del 12.1.2012 ( inibizione fino al 10/2/2012). RECLAMO n.69 del Sig.COZZA Francesco (tesserato A.S. Belsito) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.67 della Società U.S. PETRONA’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.32 del 12.1.2012 (penalizzazione di 3 punti in classifica e ammenda di € 60,00 – Gara Carrao – Petronà del 4.12.2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.67 della Società U.S. PETRONA’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.32 del 12.1.2012 (penalizzazione di 3 punti in classifica e ammenda di € 60,00 – Gara Carrao – Petronà del 4.12.2011). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.65 del Sig.GUERRIERO Alfonso Bruno (Soc. ASD Rossanese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.85 del 12.1.2012 (inibizione fino al 14/3/2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.65 del Sig.GUERRIERO Alfonso Bruno (Soc. ASD Rossanese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.85 del 12.1.2012 (inibizione fino al 14/3/2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; ritenuto che il direttore di gara nel…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.6 a carico di: LIRANGI Franco, Presidente dell’ASD LUZZESE CALCIO 99; CONDEMI Giovanni, Collaboratore della Società ASD LUZZESE CALCIO 99, che ha svolto attività nell’interesse della stessa Società: per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 1 e 5, del C.G.S. in relazione all’art. 7, commi 1 e 2 del C.G.S., per avere insieme tentato di convincere illecitamente, senza esito, il presidente SPOLITU Gino Domenico ed il Dirigente MANDALARI Santo dell’US PRAIA ad accettare la proposta di combinare lo svolgimento della gara Praia – Luzzese del 26.2.2011 con il risultato in favore della Luzzese e per le proposte, senza esito, dello stesso tenore avanzate telefonicamente dal CONDEMI Giovanni al calciatore AMETRANO Angelo dell’US PRAIA e dal LIRANGI Franco al calciatore FORTE Andrea dell’US PRAIA; PETRUZZELLI Domenico, Arbitro fuori dai quadri, con incarico di Osservatore arbitrale della Sezione AIA di Barletta, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli art. 7, commi 1 e 2, e art. 10, comma 1, del C.G.S. per avere tentato illecitamente di convincere, senza esito, a mezzo telefono, il calciatore AMETRANO Angelo dell’US PRAIA a determinare lo svolgimento della gara Praia – Luzzese, con il risultato in favore della Luzzese e per avere dichiarato di svolgere l’attività di segnalare, solitamente, all’Agenzia A.M. Sportiva di Brescia i giovani calciatori dei vari vivai delle Società pugliesi più talentuosi; SPOLITU Gino Domenico, Presidente dell’U.S. PRAIA; MANDALARI Santo, Dirigente dell’U.S. PRAIA; AMETRANO Angelo, Calciatore dell’U.S. PRAIA; FORTE Andrea, Calciatore dell’U.S. PRAIA; per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti del’art 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 7, comma 7 del C.G.S. per non avere denunciato senza indugio alla Procura Federale della F.I.G.C. il tentativo di illecito proposto , senza esito, rispettivamente dal CONDEMI Giovanni, dal LIRANGI Franco e dal PETRUZZELLI Domenico; Società ASD LUZZESE CALCIO 99 per rispondere a titolo diretto ed oggettivo, per le violazioni ascritte al proprio Presidente LIRANGI Franco e collaboratore CONDEMI Giovanni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. nonché delle stesse violazioni ascritte a questi ultimi due responsabili, per l’illecito da essi messo in essere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, commi 1 e 2 del C.G.S.; Società US PRAIA per rispondere a titolo diretto ed oggettivo, per le violazioni ascritte ai proprio Presidente SPOLITU Gino Domenico ed ai tesserati MANDALARI Santo, AMETRANO Angelo e FORTE Andrea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.6 a carico di: LIRANGI Franco, Presidente dell’ASD LUZZESE CALCIO 99; CONDEMI Giovanni, Collaboratore della Società ASD LUZZESE CALCIO 99, che ha svolto attività nell’interesse della stessa Società: per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 1 e…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.9 a carico di: Sig.FIORILLO Antonio, dirigente dell’A.C.D. Piscopio, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver tenuto un comportamento scorretto ed offensivo nei confronti del giovane Arbitro Idà Bruno, determinando l’aggressione ai danni di quest’ultimo da parte di quattro sostenitori del Piscopio, di cui uno indossava la tuta della stessa Società, come meglio specificato nella parte motivata; la società A.C.D. PISCOPIO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, per la violazione ascritta al proprio dirigente Fiorillo Antonio, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 2, del C.G.S. Deferimento Vice Procuratore Federale del 13 dicembre 2011.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.9 a carico di: Sig.FIORILLO Antonio, dirigente dell’A.C.D. Piscopio, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver tenuto un comportamento scorretto ed offensivo nei confronti del giovane Arbitro Idà Bruno, determinando l’aggressione ai…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.8 a carico di: Sig. GUZZO Pierpaolo, calciatore;Sig.D’ANELLO Giuseppe, dirigente della società Belvedere; la società A.S. BELVEDERE; per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art.22, comma 6, del C.G.S. per violazione del principio di lealtà, correttezza e probità sportiva e delle norme in materia di esecuzione delle sanzioni, per avere disputato nella S.S. 2011/2012, benché squalificato, la gara del campionato di 1^ Cat. Pietrafitta Calcio 2003 – Belvedere del 17.09.2011 nelle fila della società A.S. Belvedere; il secondo della violazione di cui all’art.1, in relazione all’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. perché, quale dirigente accompagnatore della società Belvedere, sottoscriveva la distinta dei calciatori partecipanti alla gara Pietrafitta Calcio 2003 – Belvedere del 17.09.2011, con ciò permettendo al sig. Guzzo Pierpaolo di giocare, sebbene squalificato; la Società A.S. Belvedere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del C.G.S. nelle violazione ascritte ai propri tesserati e/o di soggetti comunque abbiano agito in suo conto ai sensi dell’art.1, comma 5, del C.G.S. Deferimento Vice Procuratore Federale del 06 dicembre 2011.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.8 a carico di: Sig. GUZZO Pierpaolo, calciatore;Sig.D’ANELLO Giuseppe, dirigente della società Belvedere; la società A.S. BELVEDERE; per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art.22, comma 6, del C.G.S. per violazione del principio di lealtà, correttezza e probità sportiva e delle norme in materia…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.7 a carico di: NAPOLI Pasquale, Presidente Us Falchi Maropati; ANSELMO Giorgio, dirigente della Us Falchi Maropati; ALIFFI Massimo Concetto, dirigente della Us Falchi Maropati; LUMICISI Francesco, dirigente della Us Falchi Maropati; MACRI’ Salvatore, dirigente della Us Falchi Maropati; la SOCIETA’Us FALCHI MAROPADI. Per rispondere 1) Il Sig. Napoli Pasquale, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento agli artt. 38, comma 1, 61, comma 1 e 66, comma 4, delle NOIF, per avere, nella sua qualità: A) consentito al Sig. Lumicisi Domenico, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore per gli incontri disputati dalla Us Falchi Maropati il 19/09/2010-26/09/2010-San Roberto/Falchi Maropati(distinta priva di data) e del 10/10/2010, pur non essendo in costanza di tesseramento con la società; B) consentito al Sig. Giancotta Giuseppe, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore per gli incontri disputati dalla Us Falchi Maropati il 30/10/2010-28/11/2010-12/12/2010-, pur non essendo in costanza di tesseramento con la società, intervenuto solamente in data 17/12/2010; C) sottoscritto, quale dirigente accompagnatore ufficiale, le distinte ufficiali di gara della Us Falchi Maropati del 30/10/2010 – 28/11/2010 e 12/12/2010 nelle quali dichiarava, sotto la propria responsabilità, che il Sig. Giancotta Giuseppe, inserito ed indicato quale tecnico della squadra, era regolarmente tesserato per tale funzione, malgrado, invece, lo stesso non fosse, al momento,tesserato con la società; D) sottoscritto,consentito e, comunque, non impedito che nel foglio censimento della stagione 2010-2011 della Us Falchi Maropati, fosse inserito, quale allenatore, il nominativo del Sig. Lumicisi Domenico, pur non essendo mai stato in costanza di tesseramento con la società; 2) il Sig. Anselmo Giorgio della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento agli artt. 61, comma 1, e 66, comma 4, delle NOIF, per avere sottoscritto, quale dirigente accompagnatore ufficiale, le distinte ufficiali di gara del 19/09/2010 – 26/09/2010 – San Roberto/Falchi Maropati (distinta priva di data) e del 10/10/2010 della società Us Falchi Maropati, nelle quali dichiarava, sotto la propria responsabilità, che il Sig. Lumicisi Domenico, inserito ed indicato quale tecnico della squadra, era regolarmente tesserato per tale funzione, malgrado,invece, lo stesso non fosse, al momento, in costanza di tesseramento con la società; 3-4-5) I Sigg. Aliffi Massimo Concetto, Lumicisi Francesco e Macrì Salvatore della violazione di cui all’art. 1, commi 1 e 3, del CGS, per avere omesso di presentarsi, benché regolarmente convocati, avanti agli organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C; 6) la società Us Falchi Maropati, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotte ascrivibili, al Presidente, ai tecnici ed ai dirigenti tutti, ai sensi dell’art. 4, commi l e 2, del CGS. Deferimento Vice Procuratore Federale del 23 novembre 2011.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.7 a carico di: NAPOLI Pasquale, Presidente Us Falchi Maropati; ANSELMO Giorgio, dirigente della Us Falchi Maropati; ALIFFI Massimo Concetto, dirigente della Us Falchi Maropati; LUMICISI Francesco, dirigente della Us Falchi Maropati; MACRI’ Salvatore, dirigente della Us Falchi Maropati; la SOCIETA’Us FALCHI MAROPADI. Per rispondere 1) Il Sig. Napoli Pasquale, della…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.64 della Società REAL SAN MAURO MARCHESATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.17 SGS del 28.12.2011 (ammenda di €150,00, inibizione fino al 15.12.2012 Dirigente accompagnatore RASPA Michele).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.64 della Società REAL SAN MAURO MARCHESATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.17 SGS del 28.12.2011 (ammenda di €150,00, inibizione fino al 15.12.2012 Dirigente accompagnatore RASPA Michele). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.63 della A.S.D. CICALESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 22.12.2011 (squalifica dell’allenatore PARROTTA Salvatore fino al 30 APRILE 2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.63 della A.S.D. CICALESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 22.12.2011 (squalifica dell’allenatore PARROTTA Salvatore fino al 30 APRILE 2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro (con relativo supplemento)…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 62 della Società A.S.D. CLUB SCARCELLI 1988 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.15 del 22.12.2012 (inibizione del dirigente TROTTA Piero fino al 22 GENNAIO 2012, squalifica del calciatore LOURO Ricky per QUATTRO gare, squalifica del calciatore TROTTA Valerio per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 62 della Società A.S.D. CLUB SCARCELLI 1988 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.15 del 22.12.2012 (inibizione del dirigente TROTTA Piero fino al 22 GENNAIO 2012, squalifica del calciatore LOURO Ricky per QUATTRO gare, squalifica del calciatore TROTTA Valerio per…

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