COMITATO REGIONALE CALABRIA

Pagina: 1 2 317 318 319 320 321 375 376

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 DEL 12/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 16 a carico di: il calciatore Alessandro Dl GREGORIO, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, comma 2, dei Codice di Giustizia Sportiva, per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società OLIMPIA 2000 C/5 mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5; il sig. Carlo Antonio VITALE, Presidente della OLIMPIA 2000 C/5 per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver sottoscritto a richiesta di tesseramento del calciatore Alessandro DI GREGORIO benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; la società OLIMPIA 2000 C/5 per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’ad. 4, comma 1, dei C.G.S. per le condotte ascritte al suo Presidente; la società A.S.D. C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5 per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ad. 4, comma 2, dei C.G.S. per le condotte ascritte al suo calciatore. Deferimento Procura Federale n.7466/240 pf 11-12 AA/ac.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 DEL 12/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 16 a carico di: il calciatore Alessandro Dl GREGORIO, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, comma 2, dei Codice di Giustizia Sportiva, per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 DEL 12/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.15 a carico di: -Sig. NOTARO Francesco, Presidente e Legale Rappresentante dell’ASD ISOLA CAPO RIZZUTO, in carica durante la stagione sportiva 2010-2011, per rispondere, per immedesimazione organica, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 62, comma 2, delle NOIF, per avere omesso di disporre i dovuti accorgimenti per garantire la sicurezza alla Terna Arbitrale, fatta oggetto, conseguentemente, delle gravissime minacce da parte di quattro sconosciuti entrati, senza difficoltà, nel loro spogliatoio, come meglio descritto nella parte motiva; ASD ISOLA CAPO RIZZUTO, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ex ad. 4 comma 1 CGS, per le condotte ascritte al proprio presidente, così come meglio indicato nella parte motiva. Deferimento Procura Federale n.6916/604 pf 11-12 GR/mg.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 DEL 12/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.15 a carico di: -Sig. NOTARO Francesco, Presidente e Legale Rappresentante dell’ASD ISOLA CAPO RIZZUTO, in carica durante la stagione sportiva 2010-2011, per rispondere, per immedesimazione organica, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 DEL 12/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE -Sig. GALLINA Pasquale, in proprio e quale Presidente della ASD SPORTING TERRANOVA,per rispondere: a) della violazione di cui all’ art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 14 comma 1 del C.G.S. per aver omesso di adottare le necessarie cautele volte a scongiurare il verificarsi di atti di violenza in occasione della gara Sporting Terranova – Quattromiglia, b) della violazione di cui all’art.1 comma 3 del CGS perché, benché ritualmente convocato, non si è presentato all’audizione disposta dal collaboratore della Procura Federale senza addurre alcuna giustificazione; -Sig. PERRONE Damiano, in proprio Dirigente accompagnatore dell’ASD SPORTING TERRANOVA per rispondere: della violazione di cui all’art.1 comma 3 del CGS perché, benché ritualmente convocato, non si è presentato all’audizione disposta dal collaboratore della Procura Federale senza addurre alcuna giustificazione; -A.S.D. SPORTING TERRANOVA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2, per gli illeciti disciplinari ascritti al Signor GALLINA Pasquale e al Signor PERRONE Damiano. Deferimento Procura Federale n. 6862/203 pf 11-12 GR/mg.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 DEL 12/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE -Sig. GALLINA Pasquale, in proprio e quale Presidente della ASD SPORTING TERRANOVA,per rispondere: a) della violazione di cui all’ art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 14 comma 1 del C.G.S. per aver omesso di adottare le necessarie cautele volte a scongiurare il verificarsi di atti di violenza in occasione della…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 157 DEL 20/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 19 a carico di: -Antonio ALFIERI, Vice Presidente della Società ASD CATANZARESE STEFANO GALLO, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a fine gara, spintonato, strattonato e minacciato l’Osservatore Arbitrale, signor Domenico Di Renzo, impedendogli di effettuare il colloquio con i due Arbitri dell’incontro, come indicato nella parte motiva; -la Società ASD CATANZARESE STEFANO GALLO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S, per le condotte ascritte al Vice Presidente, signor Antonio ALFIERI, come meglio indicato nella parte motiva.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 157 DEL 20/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 19 a carico di: -Antonio ALFIERI, Vice Presidente della Società ASD CATANZARESE STEFANO GALLO, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a fine gara, spintonato, strattonato e minacciato…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 157 DEL 20/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 18 a carico di: -Sig. Giuseppe Commisso, quale calciatore della soc. GS Antonimina; -Società GS ANTONIMINA; per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 34 del Regolamento della LND, nonché dell’art. 61 delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, così come descritto nella parte motiva, avendo tentato di porre in essere una fraudolenta sostituzione di altro calciatore e la conseguente sua indebita partecipazione alla gara GS ANTONIMINA — ASD CAPOSUD del 3/12/2011, nonché della violazione di cui all’art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato avanti gli Organi della Giustizia Sportiva senza addurre alcuna valida giustificazione; la soc. GS ANTONIMINA a titolo di responsabilità oggettiva conseguente, ai sensi e per effetti di cui all’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, alle violazioni ascritte al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 157 DEL 20/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 18 a carico di: -Sig. Giuseppe Commisso, quale calciatore della soc. GS Antonimina; -Società GS ANTONIMINA; per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 34 del Regolamento della LND, nonché dell’art. 61 delle NOIF, per aver contravvenuto ai…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 157 DEL 20/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 a carico di: -sig. Giancarlo Oliveri, all’epoca del fatti e attualmente Presidente della U.S. Palmese; -società U.S. Palmese; per rispondere: il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1,comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico nonché dall’art. 38 delle N.O.I.F. per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti in parte motiva; la seconda della violazione dell’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento alle condotte ascrivibili al Presidente ed ad al sig. Mario Del Torrione; -il sig. Ferdinando Rombola’, all’epoca del fatti e attualmente Presidente della L.C. Nuova Gioiese; -la società L.C. Nuova Gioiese; per rispondere: il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 38 delle N.O.I.F. per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti in parte motiva; la seconda della violazione dell’art. 4. commi 1 e 2, del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento alle condotte ascrivibili al Presidente ed al sig. Mario del Torrione.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 157 DEL 20/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 a carico di: -sig. Giancarlo Oliveri, all’epoca del fatti e attualmente Presidente della U.S. Palmese; -società U.S. Palmese; per rispondere: il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1,comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 35 del Regolamento del…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 DEL 30/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n° 147 della Società A.S.D. BOCALE CALCIO 1983 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°146 del 17.5.2012 (squalifica allenatore Pasquale CASCIANO fino al 31.12.2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 DEL 30/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n° 147 della Società A.S.D. BOCALE CALCIO 1983 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°146 del 17.5.2012 (squalifica allenatore Pasquale CASCIANO fino al 31.12.2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la delibera del…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 DEL 30/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n° 146 della Società A.S.D. TAVERNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°171 del 17.05.2012 (squalifica massaggiatore DARDANO Giorgio fino al 27.5.2012; squalifica per QUATTRO gare effettive calciatore CARIATI Rosario; squalifica per DUE gare effettive calciatore RIZZO Salvatore).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 DEL 30/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n° 146 della Società A.S.D. TAVERNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°171 del 17.05.2012 (squalifica massaggiatore DARDANO Giorgio fino al 27.5.2012; squalifica per QUATTRO gare effettive calciatore CARIATI Rosario; squalifica per DUE gare effettive calciatore RIZZO Salvatore). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 DEL 30/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n° 145 della Società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°146 del 17.05.2012 (omologazione risultato della gara di Play Out del Campionato Eccellenza Palmese – Scalea 1912 del 13.05.2012 – 0-3 acquisito sul campo).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 DEL 30/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n° 145 della Società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°146 del 17.05.2012 (omologazione risultato della gara di Play Out del Campionato Eccellenza Palmese – Scalea 1912 del 13.05.2012 – 0-3 acquisito sul campo). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 147 DEL 23/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.144 della Società A.S.D. S. ELIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.141 del 3.5.2012 ( ammenda di € 380,00, squalifica del calciatore RICCA Ivan fino al 2/6/2013, squalifica del calciatore SCOZZAFAVA Nicola fino al 2/6/2013, squalifica del calciatore CIPPARRONE Filippo per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 147 DEL 23/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.144 della Società A.S.D. S. ELIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.141 del 3.5.2012 ( ammenda di € 380,00, squalifica del calciatore RICCA Ivan fino al 2/6/2013, squalifica del calciatore SCOZZAFAVA Nicola fino al 2/6/2013, squalifica del calciatore CIPPARRONE Filippo…

10
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it