PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 a carico di: – CATALDO Domenico, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. HIERAX per violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art. 44 del Regolamento L.N.D. (E’ fatto obbligo alle società partecipanti …ai campionati del Calcio a Cinque, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 10/09/2019 – Delibera – OGGETTO: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 a carico di: 1) SQUILLACE ANTONINO, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della S.C. C.S.P.R. 94, per rispondere nella richiamata qualità, a) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico e in particolare ai diritti/doveri ivi richiamati in premessa, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, consentito o, comunque, non impedito -tanto da assumerne pregiudizialmente la difesa in corso di audizione – che Albanese Gesualdo, durante gli allenamenti e le partite disputate dalla squadra della S.C. C.S.P.R. 94 partecipante ad attività di categoria Pulcini, utilizzasse un frasario scurrile, persino blasfemo, e adottasse comportamenti affatto consoni al ruolo rivestito, offendendo, simulando di percuotere e persino percuotendo – come nel caso del piccolo Benedetto di Salvo durante l’allenamento del 10 ottobre 2018 – giovani calciatori tesserati; b) OGGETTO: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 a carico di: della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S con riferimento agli artt. 36 e 38 delle NOIF, all’art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione al CU n. 1 del 1° luglio 2018 del Settore Giovanile Scolastico, per avere di fatto affidato e comunque per non avere impedito che venisse di fatto affidato, nella stagione sportiva 2018/2019, come nella precedente, il ruolo di allenatore della squadra partecipante ad attività di categoria Pulcini della S.C. C.S.P.R. 94 2) la Società S.C. C.S.P.R. 94 a Gesualdo Albanese in assenza di regolare tesseramento; , (matricola 610092) Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 15194/696 pfi 18-19/MS/ac del27/06/2019. per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, del previgente C.G.S. per i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante e dal tecnico non tesserato, descritti in narrativa.
OGGETTO: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 a carico di: SQUILLACE ANTONINO, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della S.C. C.S.P.R. 94, per rispondere nella richiamata qualità, a) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico e in particolare ai diritti/doveri ivi richiamati in premessa, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, consentito o, comunque,…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 29/07/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 2 (2019/2020) a carico di: – ROMANO Pasquale, in qualità di Presidente della A.S.D. REAL MILETO all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 6, ultimo periodo, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 34, comma 3, NOIF, in quanto consentiva che il calciatore Alberto Giuseppe Direnzo, pur regolarmente tesserato per la società, ma minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipasse sotto falso norme di altro tesserato, sig. Casuscelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, Regione Calabria; – DIRENZO Alberto Giuseppe, in qualità di calciatore tesserato della A.S.D. REAL Mileto all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 6, ultimo comma, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 34, comma 3, NOIF, in quanto, minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipava sotto falso norme di altro tesserato, sig. Casuscelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, Regione Calabria; – A.S.D. REAL MILETO (matricola 921949), per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., ad essa appartenendo i sopracitati tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 14752/709 pfi 18-19/MS/CS/jg del 19/06/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 2 (2019/2020) a carico di: – ROMANO Pasquale, in qualità di Presidente della A.S.D. REAL MILETO all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 6, ultimo periodo, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 34, comma 3, NOIF, in quanto consentiva che il calciatore Alberto Giuseppe Direnzo, pur regolarmente…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 29/07/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 1 (2019/2020) a carico di: – ALESSIO ORLANDO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD COTRONEI 1994, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 15, del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore sig. Vanzetto Leonardo, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. con decisioni del 19.7.2018 e del 11.10.2018 (pubblicate rispettivamente con C.U. – C.A./L.N.D. n.4/2018 del 20.7.2018 e 5/2018 del 11.10.2018), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle suddette pronunce; – Società A.S.D. COTRONEI 1994 (matricola 610079) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante pro-tempore, come sopra descritto. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 13471/997 pfi 18-19/MS/CS/cf del 28/05/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 1 (2019/2020) a carico di: – ALESSIO ORLANDO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD COTRONEI 1994, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 15, del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore sig. Vanzetto Leonardo, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. con decisioni del 19.7.2018 e del 11.10.2018 (pubblicate rispettivamente con C.U. –…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 29/07/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 (2018/2019) a carico di: – sig. PAPA Antonio, all’epoca dei fatti presidente e rappresentante legale della A.Q. Real Fondo Gesu (Cod.matr. 916506) per rispondere, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, tramite la pagina facebook della predetta società, consentiva di esprimere pubblicamente in data 16-03-19 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della reputazione del Vice Presidente A.I.A. di Catanzaro, nonché di riflesso di quella propria della A.I.A. e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo facebook in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “….Poi essere definiti “PECURINI” dal vice presidente dell’AIA di Catanzaro NON HA PREZZO!!….”; – La società A.Q. Real Fondo Gesu (Cod.matr. 916506) quale soggetto dell’ordinamento federale, partecipante al Campionato di Seconda Categoria – girone C, Catanzaro, L.N.D. C.R. Calabria per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, tramite la pagina facebook della predetta società, esprimeva pubblicamente in data 16-03-19 le predette dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della reputazione del Vice Presidente A.I.A. di Catanzaro, nonché di riflesso di quella propria della A.I.A. e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo facebook in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “….Poi essere definiti “PECURINI” dal vice presidente dell’AIA di Catanzaro NON HA PREZZO!!….”, nonché a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la condotta, come sopra descritta, ascrivibile al proprio presidente rappresentante legale all’epoca dei fatti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 12210/1090pfi 18-19/MS/CS/gb del 02/05/2019
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 (2018/2019) a carico di: – sig. PAPA Antonio, all’epoca dei fatti presidente e rappresentante legale della A.Q. Real Fondo Gesu (Cod.matr. 916506) per rispondere, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, tramite la pagina facebook della predetta società, consentiva di esprimere pubblicamente in data 16-03-19 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della…
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C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 128 del 18/02/2020 – Delibera – RECLAMO n.32 della Società U.S.D. CACCURESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.123 del 7.02.2020 (squalifica calciatore LORIA Giuseppe fino al 6.3.2020).
RECLAMO n.32 della Società U.S.D. CACCURESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.123 del 7.02.2020 (squalifica calciatore LORIA Giuseppe fino al 6.3.2020). LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante contesta la delibera del primo giudice che – per la parte che qui si impugna – ha squalificato, fino al 06/03/2020, il calciatore Loria Giuseppe capitano della società U.S.D. Caccurese, quale firmatario, in…
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C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 128 del 18/02/2020 – Delibera – RECLAMO n.31 del signor PESCE Enzo (Società S.S. Real Jonadi Giovani) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.41 del 30.01.2020 (inibizione fino al 29.3.2020).
RECLAMO n.31 del signor PESCE Enzo (Società S.S. Real Jonadi Giovani) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.41 del 30.01.2020 (inibizione fino al 29.3.2020). LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il reclamante contesta la delibera del primo giudice che – per la parte che qui si impugna – lo ha inibito, fino al 29/03/2020, quale firmatario, in qualità di Dirigente Accompagnatore…
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C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 128 del 18/02/2020 – Delibera – RECLAMO n.30 della Società A.S.D. CAPO VATICANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.120 del 31.01.2020 (squalifica calciatore LA TORRE Simone fino al 24.04.2020).
RECLAMO n.30 della Società A.S.D. CAPO VATICANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.120 del 31.01.2020 (squalifica calciatore LA TORRE Simone fino al 24.04.2020). LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato il calciatore La Torre Simone per aver spinto l’arbitro senza conseguenze (atto di protesta violenta). Sostiene il Capo Vaticano che il calciatore…
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C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 128 del 18/02/2020 – Delibera – RECLAMO n. 29 della Società F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.119 del 30.1.2020 (omologazione risultato (2 – 1) della gara Trebisacce – Isola Capo Rizzuto del 19.1.2020, Campionato Eccellenza).
RECLAMO n. 29 della Società F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.119 del 30.1.2020 (omologazione risultato (2 – 1) della gara Trebisacce – Isola Capo Rizzuto del 19.1.2020, Campionato Eccellenza). LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo nonché le controdeduzioni del Trebisacce; sentito l’Avv. Elio Manica, nell’interesse della Società reclamante; RILEVA la società Isola Capo Rizzuto, con reclamo al Giudice Sportivo…
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C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 125 del 11/02/2020 – Delibera – RECLAMO n. 28 della Società A.S.D. POLISPORTIVA PALERMITI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 28 CZ del 23.01.2020 (inibizione dirigenti IEMMELLO Francesco e TRUGLIA Antonio fino al 08.03.2020, squalifica calciatori ALOISI Pasquale e AQUILOTTI Gianluca per CINQUE gare effettive).
RECLAMO n. 28 della Società A.S.D. POLISPORTIVA PALERMITI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 28 CZ del 23.01.2020 (inibizione dirigenti IEMMELLO Francesco e TRUGLIA Antonio fino al 08.03.2020, squalifica calciatori ALOISI Pasquale e AQUILOTTI Gianluca per CINQUE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che le argomentazioni addotte non possono inficiare quanto risultante dagli atti ufficiali, che costituiscono prova…