COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.6 a carico di: LIRANGI Franco, Presidente dell’ASD LUZZESE CALCIO 99; CONDEMI Giovanni, Collaboratore della Società ASD LUZZESE CALCIO 99, che ha svolto attività nell’interesse della stessa Società: per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 1 e…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.9 a carico di: Sig.FIORILLO Antonio, dirigente dell’A.C.D. Piscopio, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver tenuto un comportamento scorretto ed offensivo nei confronti del giovane Arbitro Idà Bruno, determinando l’aggressione ai danni di quest’ultimo da parte di quattro sostenitori del Piscopio, di cui uno indossava la tuta della stessa Società, come meglio specificato nella parte motivata; la società A.C.D. PISCOPIO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, per la violazione ascritta al proprio dirigente Fiorillo Antonio, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 2, del C.G.S. Deferimento Vice Procuratore Federale del 13 dicembre 2011.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.9 a carico di: Sig.FIORILLO Antonio, dirigente dell’A.C.D. Piscopio, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver tenuto un comportamento scorretto ed offensivo nei confronti del giovane Arbitro Idà Bruno, determinando l’aggressione ai…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.8 a carico di: Sig. GUZZO Pierpaolo, calciatore;Sig.D’ANELLO Giuseppe, dirigente della società Belvedere; la società A.S. BELVEDERE; per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art.22, comma 6, del C.G.S. per violazione del principio di lealtà, correttezza e probità sportiva e delle norme in materia di esecuzione delle sanzioni, per avere disputato nella S.S. 2011/2012, benché squalificato, la gara del campionato di 1^ Cat. Pietrafitta Calcio 2003 – Belvedere del 17.09.2011 nelle fila della società A.S. Belvedere; il secondo della violazione di cui all’art.1, in relazione all’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. perché, quale dirigente accompagnatore della società Belvedere, sottoscriveva la distinta dei calciatori partecipanti alla gara Pietrafitta Calcio 2003 – Belvedere del 17.09.2011, con ciò permettendo al sig. Guzzo Pierpaolo di giocare, sebbene squalificato; la Società A.S. Belvedere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del C.G.S. nelle violazione ascritte ai propri tesserati e/o di soggetti comunque abbiano agito in suo conto ai sensi dell’art.1, comma 5, del C.G.S. Deferimento Vice Procuratore Federale del 06 dicembre 2011.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.8 a carico di: Sig. GUZZO Pierpaolo, calciatore;Sig.D’ANELLO Giuseppe, dirigente della società Belvedere; la società A.S. BELVEDERE; per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art.22, comma 6, del C.G.S. per violazione del principio di lealtà, correttezza e probità sportiva e delle norme in materia…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.7 a carico di: NAPOLI Pasquale, Presidente Us Falchi Maropati; ANSELMO Giorgio, dirigente della Us Falchi Maropati; ALIFFI Massimo Concetto, dirigente della Us Falchi Maropati; LUMICISI Francesco, dirigente della Us Falchi Maropati; MACRI’ Salvatore, dirigente della Us Falchi Maropati; la SOCIETA’Us FALCHI MAROPADI. Per rispondere 1) Il Sig. Napoli Pasquale, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento agli artt. 38, comma 1, 61, comma 1 e 66, comma 4, delle NOIF, per avere, nella sua qualità: A) consentito al Sig. Lumicisi Domenico, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore per gli incontri disputati dalla Us Falchi Maropati il 19/09/2010-26/09/2010-San Roberto/Falchi Maropati(distinta priva di data) e del 10/10/2010, pur non essendo in costanza di tesseramento con la società; B) consentito al Sig. Giancotta Giuseppe, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore per gli incontri disputati dalla Us Falchi Maropati il 30/10/2010-28/11/2010-12/12/2010-, pur non essendo in costanza di tesseramento con la società, intervenuto solamente in data 17/12/2010; C) sottoscritto, quale dirigente accompagnatore ufficiale, le distinte ufficiali di gara della Us Falchi Maropati del 30/10/2010 – 28/11/2010 e 12/12/2010 nelle quali dichiarava, sotto la propria responsabilità, che il Sig. Giancotta Giuseppe, inserito ed indicato quale tecnico della squadra, era regolarmente tesserato per tale funzione, malgrado, invece, lo stesso non fosse, al momento,tesserato con la società; D) sottoscritto,consentito e, comunque, non impedito che nel foglio censimento della stagione 2010-2011 della Us Falchi Maropati, fosse inserito, quale allenatore, il nominativo del Sig. Lumicisi Domenico, pur non essendo mai stato in costanza di tesseramento con la società; 2) il Sig. Anselmo Giorgio della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento agli artt. 61, comma 1, e 66, comma 4, delle NOIF, per avere sottoscritto, quale dirigente accompagnatore ufficiale, le distinte ufficiali di gara del 19/09/2010 – 26/09/2010 – San Roberto/Falchi Maropati (distinta priva di data) e del 10/10/2010 della società Us Falchi Maropati, nelle quali dichiarava, sotto la propria responsabilità, che il Sig. Lumicisi Domenico, inserito ed indicato quale tecnico della squadra, era regolarmente tesserato per tale funzione, malgrado,invece, lo stesso non fosse, al momento, in costanza di tesseramento con la società; 3-4-5) I Sigg. Aliffi Massimo Concetto, Lumicisi Francesco e Macrì Salvatore della violazione di cui all’art. 1, commi 1 e 3, del CGS, per avere omesso di presentarsi, benché regolarmente convocati, avanti agli organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C; 6) la società Us Falchi Maropati, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotte ascrivibili, al Presidente, ai tecnici ed ai dirigenti tutti, ai sensi dell’art. 4, commi l e 2, del CGS. Deferimento Vice Procuratore Federale del 23 novembre 2011.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.7 a carico di: NAPOLI Pasquale, Presidente Us Falchi Maropati; ANSELMO Giorgio, dirigente della Us Falchi Maropati; ALIFFI Massimo Concetto, dirigente della Us Falchi Maropati; LUMICISI Francesco, dirigente della Us Falchi Maropati; MACRI’ Salvatore, dirigente della Us Falchi Maropati; la SOCIETA’Us FALCHI MAROPADI. Per rispondere 1) Il Sig. Napoli Pasquale, della…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.64 della Società REAL SAN MAURO MARCHESATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.17 SGS del 28.12.2011 (ammenda di €150,00, inibizione fino al 15.12.2012 Dirigente accompagnatore RASPA Michele).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.64 della Società REAL SAN MAURO MARCHESATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.17 SGS del 28.12.2011 (ammenda di €150,00, inibizione fino al 15.12.2012 Dirigente accompagnatore RASPA Michele). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.63 della A.S.D. CICALESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 22.12.2011 (squalifica dell’allenatore PARROTTA Salvatore fino al 30 APRILE 2012).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.63 della A.S.D. CICALESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 22.12.2011 (squalifica dell’allenatore PARROTTA Salvatore fino al 30 APRILE 2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro (con relativo supplemento)…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 62 della Società A.S.D. CLUB SCARCELLI 1988 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.15 del 22.12.2012 (inibizione del dirigente TROTTA Piero fino al 22 GENNAIO 2012, squalifica del calciatore LOURO Ricky per QUATTRO gare, squalifica del calciatore TROTTA Valerio per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 62 della Società A.S.D. CLUB SCARCELLI 1988 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.15 del 22.12.2012 (inibizione del dirigente TROTTA Piero fino al 22 GENNAIO 2012, squalifica del calciatore LOURO Ricky per QUATTRO gare, squalifica del calciatore TROTTA Valerio per…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.61 della Società A.S.D. FAGNANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.14 del 15.12.2011 (punizione sportiva della perdita della gara ASD Fagnano – USD Santa Maria del Cedro dell’11 dicembre 2011, squalifiche: calciatore LISCO Massimo fino al 14.12.2012, PALERMO Giampaolo fino al 30.05.2012, inibizione dirigente accompagnatore BELLOMUSTO Pompeo Pino fino al 31.12.2012, ammenda di € 500,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.61 della Società A.S.D. FAGNANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.14 del 15.12.2011 (punizione sportiva della perdita della gara ASD Fagnano – USD Santa Maria del Cedro dell’11 dicembre 2011, squalifiche: calciatore LISCO Massimo fino al 14.12.2012, PALERMO Giampaolo fino…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 60 della Società A.S. PALUDI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distr. di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.18 del 15.12.2011 (squalifica del calciatore LUZZI Sandro fino al 10.10.2012, squalifica del calciatore RUSSO Francesco Marcello per DUE gare, squalifica del calciatore AMBROSANO Benito fino al 7.3.2012, squalifica dell’allenatore BARATTO Vincenzo fino al 30.6.2012, inibizione del dirigente SALATINO Salvatore fino al 30.6.2012, ammenda di € 400,00, tenere indenne l’arbitro da eventuali danni e spese se richieste).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 60 della Società A.S. PALUDI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distr. di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.18 del 15.12.2011 (squalifica del calciatore LUZZI Sandro fino al 10.10.2012, squalifica del calciatore RUSSO Francesco Marcello per DUE gare, squalifica del calciatore AMBROSANO Benito fino al 7.3.2012, squalifica…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.47 della Società A.S.D. PIETRAFITTA CALCIO 2003 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 61 del 24.11.2011 (squalifica fino al 23.4.2012 dei calciatori DE LUCA Manuel, LAURITO Elio, PECORI Mario Franco, ROSSIELLO Francesco, SIJINARDI Gianluca, SIJINARDI Mauro).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.47 della Società A.S.D. PIETRAFITTA CALCIO 2003 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 61 del 24.11.2011 (squalifica fino al 23.4.2012 dei calciatori DE LUCA Manuel, LAURITO Elio, PECORI Mario Franco, ROSSIELLO Francesco, SIJINARDI Gianluca, SIJINARDI Mauro). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti…