COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 del 9 GIUGNO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 149 della S.C.D. PISCOPIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.91 del 25.05.2011 (squalifica dei calciatori CUTRULLA Giuseppe, FURCI Pasqualino, COSCARELLA Gregorio, FRANZE’ Domenico A., MUSCAGLIONE Lorenzo fino al 25 maggio 2016; inibizione dei dirigenti D’AMICO Giuseppe, D’AMICO…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 del 9 GIUGNO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 148 della S.S.D. OLIMPIA REAL SILANA 1947 avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.48 del 27.05.2011 (Punizione sportiva perdita della gara (Olimpia Real Silana 1947 – San Leonardo del 22.5.2011 – campionato 3^ cat.),con il punteggio di 0 – 3).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 del 9 GIUGNO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 148 della S.S.D. OLIMPIA REAL SILANA 1947 avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.48 del 27.05.2011 (Punizione sportiva perdita della gara (Olimpia Real Silana 1947 – San Leonardo del 22.5.2011 – campionato 3^ cat.),con il punteggio di 0 –…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 del 9 GIUGNO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO nr.147 del Sig.FABIANO Francesco (Soc. New Team Lido Calcio a 5) avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.68 del 12.05.2011 (squalifica fino al 30/04/2012).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 del 9 GIUGNO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO nr.147 del Sig.FABIANO Francesco (Soc. New Team Lido Calcio a 5) avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.68 del 12.05.2011 (squalifica fino al 30/04/2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che alla stregua di…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 31 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.15 a carico di: ASSISI Elio, tesserato AIA Sezione di Vibo Valentia, per aver contravvenuto al divieto per gli arbitri di calcio di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche, nonché delle disposizioni dell’art.28 del Settore Tecnico per aver svolto le funzioni innanzi precisate senza essere iscritto nel Ruolo dei Medici Sociali, così violando l’art.1,comma 1 del C.G.S.; D’AGOSTINO Domenico, all’epoca dei fatti dirigente dell’U.S. Vibonese Calcio, per aver permesso al Dott. Assisi Elio di svolgere le funzioni di medico sociale pur sapendo che lo stesso era arbitro di calcio della F.I.G.C. e che non era iscritto nel Ruolo dei Medici Sociali presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., sottoscrivendo la distinta di gara, così violando l’art.1 del C.G.S.; U.S.VIBONESE, per responsabilità oggettiva ex art. 4. comma 2 del C.G.S. per il comportamento antiregolamentare del proprio dirigente e del Dott. Assisi Elio (art.1, comma 5 del C.G.S.). Deferimento del Procuratore Federale del 24 febbraio 2011.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 31 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.15 a carico di: ASSISI Elio, tesserato AIA Sezione di Vibo Valentia, per aver contravvenuto al divieto per gli arbitri di calcio di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche, nonché delle disposizioni dell’art.28 del Settore Tecnico per aver svolto le funzioni innanzi precisate senza essere…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 31 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.16 a carico di: Gino D.. SPOLITU, tesserato nella stagione sportiva 2010/2011 con l’U.S. Praia in qualità di Presidente, per rispondere della violazione dell’articolo 5, commi 1,4,5 e 6, lettera a), b), c) e d) del C.G.S., per aver reso, pubblicamente, dichiarazioni gravemente lesive del prestigio, dell’onorabilità e credibilità del Presidente del Comitato Regionale LND Calabria, del Comitato stesso, dell’arbitro della gara S.Lucido – Praia del 9.1.2011, nonché della struttura regionale dell’AIA-Comitato Regionale Calabro, come descritto nella parte motivata; società U.S. PRAIA per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, della violazione dell’art.4, coma 1 e 5, comma 2 del C.G.S. per dichiarazioni rese dal Presidente p.t. della società. Deferimento del Procuratore Federale del 15 marzo 2011
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 31 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.16 a carico di: Gino D.. SPOLITU, tesserato nella stagione sportiva 2010/2011 con l’U.S. Praia in qualità di Presidente, per rispondere della violazione dell’articolo 5, commi 1,4,5 e 6, lettera a), b), c) e d) del C.G.S., per aver reso, pubblicamente, dichiarazioni gravemente lesive del prestigio, dell’onorabilità e credibilità…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 146 del 10 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 18 a carico di: Alessandro ROMA, calciatore tesserato della società F.C. Albidona, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato nella corrente stagione sportiva 13 gare di campionato nelle file della società F.C Albidona senza averne titolo perché squalificato, così come descritto nella parte motiva;del Sig.Pasquale IPPOLITO, dirigente della Società FC Albidona,per rispondere della violazione di cui alI’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consegnato all’arbitro nella corrente stagione sportiva in occasione di 12 gare di campionato una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Alessandro Roma non ne avesse titolo perché squalificato, come descritto nella parte motiva;del Sig.Leonardo CIRIGLIANO, dirigente della Società FC Albidona, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 6, deI C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consegnato all’arbitro nella corrente stagione sportiva in occasione di 1 gara di campionato una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Alessandro Roma non ne avesse titolo perché squalificato, come descritto nella parte motiva; la società F.C ALBIDONA per aver beneficiato nella corrente stagione sportiva della partecipazione del calciatore Alessandro ROMA non avente titolo in occasione di 13 gare valevoli per il Campionato Regionale di I Categoria — Girone “A”, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, C.G.S.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 146 del 10 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 18 a carico di: Alessandro ROMA, calciatore tesserato della società F.C. Albidona, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato nella…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 del 04 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 a carico di: STRAFACE Giuseppe, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società F.C. Calcio ACRI ed attualmente in prestito alla A.S.D. VIGOR ACRI per la violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento alla disposizione dell’art. 10, commi 2 e 6 dello stesso Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi d lealtà, correttezza e probità per aver partecipato alla gara di cui alla parte motiva del presente atto senza averne titolo, essendo tesserato per altra società sportiva; PERRI Michele, in qualità di dirigente accompagnatore dell’A.S.D. VIGOR ACRI, per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento alla disposizione dell’art. 10, commi 2 e 6 dello stesso Codice di Giustizia Sportiva per aver presentato all’arbitro la distinta dei calciatori partecipanti al gara di cui alla parte motiva del presente atto con inclusione del calciatore Straface Giuseppe non avente titolo in quanto tesserato per altra società; la Società A.S.D. VIGOR ACRI, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, delle violazioni ascritte al proprio tesserato ovvero dei soggetti che abbiano comunque svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1 comma 5 del C.G.S. così come descritto nella parte motiva; la Società F.C. CALCIO ACRI, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, delle violazioni ascritte al proprio calciatore
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 del 04 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 a carico di: STRAFACE Giuseppe, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società F.C. Calcio ACRI ed attualmente in prestito alla A.S.D. VIGOR ACRI per la violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento alla disposizione dell’art. 10, commi 2 e 6 dello…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 del 22 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale (194/BIS) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AC LOCRI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. EUGENIO MINNITI (Presidente) E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE S.S. 2010/2011 ALLA SOCIETA’, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 49 del 4.11.2010).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 del 22 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale (194/BIS) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AC LOCRI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. EUGENIO MINNITI (Presidente) E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE S.S. 2010/2011 ALLA SOCIETA’, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria –…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 del 22 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale (194) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AC LOCRI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 ALLA SIG.RANATALIA SPADA (già Presidente) E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTES.S. 2010/2011 ALLA SOCIETA’, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 49 del 4.11.2010).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 del 22 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale (194) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AC LOCRI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 ALLA SIG.RANATALIA SPADA (già Presidente) E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTES.S. 2010/2011 ALLA SOCIETA’, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 31 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.146 della A.S. SCALA COELI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.47 del 18.5.2011 (omologazione risultato della gara Themesen – Scala Coeli del 15.05.2011).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 31 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.146 della A.S. SCALA COELI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.47 del 18.5.2011 (omologazione risultato della gara Themesen – Scala Coeli del 15.05.2011). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti,…