Gara del 19/ 2/2019 CITTA DI CIRO MARINA – TAVERNA Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società A.S.D. Taverna; visto l’art. 53 delle N.O.I.F., l’art. 17, comma 1, e l’art. 18 comma1 lettere b) ed m)del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società A.S.D. TAVERNA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 –…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 118 del 22/02/2019 – Delibera – Gara del 5/ 2/2019 CORIGLIANO CALABRO – OLYMPIC ROSSANESE 1909
Gara del 5/ 2/2019 CORIGLIANO CALABRO – OLYMPIC ROSSANESE 1909 Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 110 dell’8/02/2019; letti gli atti ufficiali dai quali risulta: – che al 43° del primo tempo, a seguito dell’allontanamento di due dirigenti della società Olympic Rossanese, che tra l’altro invitavano la propria squadra a ritirarsi, il capitano della squadra Sig. Scigliano Cataldo rassicurava l’arbitro che “il resto della gara sarebbe continuata ugualmente”; – che alla fine del…
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C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 117 del 21/02/2019 – Delibera – Gara del 17/ 2/2019 DOMENICO SPORT – SILVER CITY
Gara del 17/ 2/2019 DOMENICO SPORT – SILVER CITY Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che i calciatori Argento Giuseppe nato il 30.12.2002 e Puritano Lorenzo nato il 31.12.2000 durante la gara specificata in epigrafe venivano sanzionati dall’arbitro, e precisamente il calciatore Argento Giuseppe al 16° del secondo tempo veniva sanzionato dall’arbitro con provvedimento di ammonizione e al 24° del secondo tempo il calciatore Puritano Lorenzo veniva colpito da provvedimento di espulsione per…
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C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 117 del 21/02/2019 – Delibera – Gara del 2/ 2/2019 CITTA DI COSENZA C5 – C.T.MAESTRELLI CALCIO
Gara del 2/ 2/2019 CITTA DI COSENZA C5 – C.T.MAESTRELLI CALCIO Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo con il quale la società C.T. Maestrelli C5 chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 per avere nelle fila di quest’ultima partecipato il giocatore Riconosciuto Walter benchè squalificato; A rilevato che quanto affermato dalla società reclamante trova riscontro negli atti ufficiali, in quanto il giocatore suddetto non aveva titolo a…
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C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 117 del 21/02/2019 – Delibera – Gara del 2/ 2/2019 ATLETI COSENZA MORRONE – BRUTIUM COSENZA
Gara del 2/ 2/2019 ATLETI COSENZA MORRONE – BRUTIUM COSENZA Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 109 del 07/02/2019, letto il reclamo con il quale la società Brutium Cosenza chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per avere nelle fila di quest’ultima partecipato il giocatore Crispino Andrea, nato il 07.05.2000, non avente titolo in quanto, non prendendo parte al raduno della…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 173 del 25/06/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.22 a carico di: Sig. RITORTO Graziano, all’epoca dei fatti Osservatore Arbitrale presso il C.R.A. Calabria, tesserato A.I.A. sezione di Locri, per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, tramite la pagina del social network “Facebook” collegata al profilo personale, pubblicato in data 26-04-19 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio e denigratorio, lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dei Commissari di Campo, nonché di riflesso di quella propria delle Leghe e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo “Facebook” vengono riportate le seguenti dichiarazioni contenenti le testuali espressioni: “Ma se i commissari di campo (fortunatamente pochi si salvano) già rompono e non collaborano efficacemente con gli ufficiali di gara nelle categorie dilettantistiche, intrattenendo spesso rapporti con i dirigenti delle società , vuoi che in serie A siano integerrimi ??? In serie A vanno solo alla ricerca della maglia da dare all’amico e a strafogarsi nei buffet. Hai perfettamente ragione Luca!”. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 13235/1167/pfi18-19/MS/CS/cf del 23/05/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.22 a carico di: Sig. RITORTO Graziano, all’epoca dei fatti Osservatore Arbitrale presso il C.R.A. Calabria, tesserato A.I.A. sezione di Locri, per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, tramite la pagina del social network “Facebook” collegata al profilo personale, pubblicato in data 26-04-19 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio e denigratorio, lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dei Commissari di Campo, nonché di riflesso di quella…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 173 del 25/06/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.21 a carico di: Sig. CASELLA Angelo, all’epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. Virtus Diamante, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS ( dovere di lealtà e correttezza) e dell’art. 3 comma 1 (responsabilità delle persone fisiche) del C.G.S. in quanto non ha assicurato la presenza di un defibrillatore nel corso della gara Virtus Diamante – Cetraro” del 13.10.2018 , non ottemperando a quanto previsto dal D.M. del 24.04.2013, che prevede l’obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche ospitanti che utilizzano l’impianto sportivo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità ; -Società S.S.D. VIRTUS DIAMANTE ( matricola 930989) per rispondere della violazione degli art. 4, commi 1 in relazione all’art. 18 comma 1 lett. b) del C.G.S.alla quale apparteneva il sig. Casella Angelo (presidente ) al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 13032/693 pfi 18-19/MS/CS/jg del 20/05/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.21 a carico di: Sig. CASELLA Angelo, all’epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. Virtus Diamante, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS ( dovere di lealtà e correttezza) e dell’art. 3 comma 1 (responsabilità delle persone fisiche) del C.G.S. in quanto non ha assicurato la presenza di un defibrillatore nel corso della gara Virtus Diamante – Cetraro” del 13.10.2018 , non ottemperando a quanto previsto dal D.M. del 24.04.2013, che prevede l’obbligo per le…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 170 del 11/06/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 a carico di: – sig. PAPA Antonio, all’epoca dei fatti presidente e rappresentante legale della A.Q. Real Fondo Gesu (matr.916506) per rispondere, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del C.G.S., in quanto, tramite la pagina facebook della predetta società, consentiva di esprimere pubblicamente in data 16.3.2019 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della reputazione del Vice Presidente A.I.A. di Catanzaro, nonché di riflesso di quella propria della A.I.A. e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo facebook in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “….Poi essere definiti “PECURINI” dal vice presidente dell’AIA di Catanzaro NON HA PREZZO!!….”; – la società A.Q. Real Fondo Gesu (matr.916506) quale soggetto dell’ordinamento federale, partecipante al Campionato di Seconda Categoria – Gir. C, Catanzaro, L.N.D. C.R. Calabria per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, tramite la pagina facebook della predetta società, esprimeva pubblicamente in data 16.3.2019 le predette dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della reputazione del Vice Presidente A.I.A. di Catanzaro, nonché di riflesso di quella propria della A.I.A. e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo facebook in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “….Poi essere definiti “PECURINI” dal vice presidente dell’AIA di Catanzaro NON HA PREZZO!!….”, nonché a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la condotta, come sopra descritta, ascrivibile al proprio presidente rappresentante legale all’epoca dei fatti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 12210/1090pfi 18-19/MS/CS/gb del 02/05/2019
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 a carico di: – sig. PAPA Antonio, all’epoca dei fatti presidente e rappresentante legale della A.Q. Real Fondo Gesu (matr.916506) per rispondere, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del C.G.S., in quanto, tramite la pagina facebook della predetta società, consentiva di esprimere pubblicamente in data 16.3.2019 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della reputazione del Vice Presidente A.I.A. di…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 167 del 04/06/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.19 a carico di -sig. SOLANO Mario Giuseppe Italo, presidente rappresentante legale della A.S.D. Nicotera (Cod.matr. 946256) per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, a mezzo di denuncia/esposto del 22-03-19 trasmesso alla Procura Federale, al Presidente FIGC, al C.R. Calabria, alla Delegazione FIGC di Vibo Valentia, al CRA di Catanzaro Sez. Vibo Valentia, esprimeva pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del direttore di gara Messina Francesco, delle due società antagoniste, del Giudice Sportivo nonché di riflesso del designatore Messina, di quella propria della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata denuncia/esposto in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “….arbitro Francesco Messina della delegazione AIA di Vibo Valentia (credo che sia il figlio del designatore) referta come riportato dal comunicato ufficiale n. 64 del 21 marzo 2019 a pag. 64/559 che allego il risultato di 0-10. L’arbitro è prova fede. Ma credo che quello che è stato scritto è vergognoso chi ha favorito il Sig. Messina Francesco omologando un risultato che non c’è stato? Infatti la gara non si è svolta, ed è stato commesso un illecito, favorendo le 2 squadre una non pagando la multa l’altra con il risultato superiore al 0-6. Compiacenti a tale illecito i tre attori Arbitro, squadra ospitante e squadra ospitata”; -la Società A.S.D. NICOTERA (Cod.matr. 946256) a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la condotta, come sopra descritta, ascrivibile al proprio presidente rappresentante legale all’epoca dei fatti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 11741/1057pfi 18-19/MS/CS/jg del 18/04/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.19 a carico di -sig. SOLANO Mario Giuseppe Italo, presidente rappresentante legale della A.S.D. Nicotera (Cod.matr. 946256) per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, a mezzo di denuncia/esposto del 22-03-19 trasmesso alla Procura Federale, al Presidente FIGC, al C.R. Calabria, alla Delegazione FIGC di Vibo Valentia, al CRA di Catanzaro Sez. Vibo Valentia, esprimeva pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del direttore di gara Messina…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 163 del 22/05/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 18 a carico di: 1) Società “A.S.D. VILLESE CALCIO” ora “A.S.D. VILLESE ACCADEMY” (matricola 933876); 2) Donato POSTORINO Presidente della Società, A.S.D. VILLESE CALCIO” ora “A.S.D. VILLESE ACCADEMY” per rispondere della violazione dell’art. 1 bis (Doveri ed obblighi generali), primo comma, e dell’art. 8 (Violazioni in materia gestionale ed economica), commi nono e decimo, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione con l’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di Società della L.N.D.), tredicesimo comma, delle Norme Organizzative Interne Federali (N.O.I.F.), per non aver adempiuto l’obbligo di corrispondere in favore del tecnico sig. Antonio Barillà l’importo determinato e liquidato mediante apposito lodo del Collegio Arbitrale nel termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento. Deferimento Procura Federale Prot.010369/368pfi18-19/CS/ps del 22 marzo 2019
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 18 a carico di: 1) Società “A.S.D. VILLESE CALCIO” ora “A.S.D. VILLESE ACCADEMY” (matricola 933876); 2) Donato POSTORINO Presidente della Società, A.S.D. VILLESE CALCIO” ora “A.S.D. VILLESE ACCADEMY” per rispondere della violazione dell’art. 1 bis (Doveri ed obblighi generali), primo comma, e dell’art. 8 (Violazioni in materia gestionale ed economica), commi nono e decimo, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione con l’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali…