COMITATO REGIONALE CALABRIA

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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 163 del 22/05/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 17 a carico di: 1)-GLOMNICU Dragos Cristian, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e dell’art. 19, comma 1, lettera e) per aver partecipato, al termine della gara A.S.D. Comprensorio Archi Calcio – A.S.D. Vigor Lamezia 1919 disputatasi a Cittanova (RC) il 27/05/2018, ad una rissa con atti di violenza nei confronti di tesserati avversari, fatti peraltro accertati dalla Polizia Giudiziaria presso la Questura di Reggio Calabria e non sanzionati dal Giudice Sportivo presso la L.N.D.- C.R. Calabria con il richiamato C.U. n. 176 del 31/05/2018; 2)-ALAMPI Cristian, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e dell’art. 19, comma 1, lettera e) per aver partecipato, al termine della gara A.S.D. Comprensorio Archi Calcio – A.S.D. Vigor Lamezia 1919 disputatasi a Cittanova (RC) il 27/05/2018, ad una rissa con atti di violenza nei confronti di tesserati avversari, fatti peraltro accertati dalla Polizia Giudiziaria presso la Questura di Reggio Calabria e non sanzionati dal Giudice Sportivo presso la L.N.D.- C.R. Calabria con il richiamato C.U. n. 176 del 31/05/2018. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 9872/508pfi 18-19/MS/CS/ps del 13/03/2019.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 17 a carico di: 1)-GLOMNICU Dragos Cristian, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e dell’art. 19, comma 1, lettera e) per aver partecipato, al termine della gara A.S.D. Comprensorio Archi Calcio – A.S.D. Vigor Lamezia 1919 disputatasi a Cittanova (RC) il 27/05/2018, ad una rissa con atti di violenza nei confronti di tesserati avversari, fatti peraltro accertati dalla Polizia Giudiziaria presso la…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 163 del 22/05/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.16 a carico di: STALTERI DOMENICO, all’epoca dei fatti Presidente della ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente gli accordi economici stipulati oralmente con i calciatori Ciccone Emanuele, Pizzoleo Umberto e Okoroji Henry Noubueze per la stagione sportiva 2017-2018, nonché per avere esibito e depositato al collaboratore della Procura Federale, nel corso della propria audizione del 14/09/2018, accordi economici con i calciatori Ciccone Emanuele, Pizzoleo Umberto e Okoroji Henry Noubueze, pure essi non depositati presso la Divisione o il Dipartimento competente, contenenti firme disconosciute dai calciatori e difformi da quelle apposte da questi sia sui rispettivi tesseramenti che in calce ai verbali di audizione; CICCONE EMANUELE, all’epoca dei fatti calciatori dell’ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per avere improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonato gli allenamenti e la società dell’ASD Città di Siderno nel marzo del 2018 e per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente l’accordo economico stipulato oralmente con il presidente della ASD Città di Siderno 1911 sig. Stalteri Domenico; PIZZOLEO UMBERTO, all’epoca dei fatti calciatore della ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per avere improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonato gli allenamenti e la società dell’ASD Città di Siderno nel marzo del 2018 e per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente l’accordo economico stipulato oralmente con il presidente della ASD Città di Siderno 1911 sig. Stalteri Domenico; OKOROJI HENRY NOUBUEZE, all’epoca dei fatti calciatore della ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per avere improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonato gli allenamenti e la società dell’ASD Città di Siderno nel marzo del 2018 e per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente l’accordo economico stipulato oralmente con il presidente della ASD Città di Siderno 1911 sig. Stalteri Domenico; ASD JONICA SIDERNO (già ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911), (matricola 67894) ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio presidente p.t. sig. Stalteri Domenico. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 9821/136pfi 18-19/MS/CS/gb del 12/03/2019.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.16 a carico di: STALTERI DOMENICO, all’epoca dei fatti Presidente della ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per non aver depositato presso la Divisione…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 146 del 16/04/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.15 a carico di: Sig. GIUSEPPE TISCI, tesserato per la società POL.BIGSPORT CROTONE nella stagione sportiva 2017/2018 in qualità di Dirigente accompagnatore, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 30 dello Statuto Federale, per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza violando il vincolo di giustizia previsto dall’art. 30, commi 2 e 4 dello Statuto Federale, richiamato anche dall’art. 15 del CGS, non avendo richiesto alcuna autorizzazione ad adire la Magistratura penale nei confronti del Sig. Gennaro Diaco, Arbitro Effettivo della Sezione di Rossano (CS), in deroga alla clausola compromissoria; la società POL. BIGSPORT CROTONE (matricola 910523) a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 C.G.S., per la condotta, quale sopra descritta, ascritta al suo tesserato Sig. Giuseppe Tisci. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 8440/152pfi 18-19/MS/CS/gb dell’ 11/02/2019.

  PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.15 a carico di: Sig. GIUSEPPE TISCI, tesserato per la società POL.BIGSPORT CROTONE nella stagione sportiva 2017/2018 in qualità di Dirigente accompagnatore, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 30 dello Statuto Federale, per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza violando il vincolo di giustizia previsto dall’art. 30, commi…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 133 del 26/03/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.15 a carico di: Sig. GIUSEPPE TISCI, tesserato per la società POL. BIGSPORT CROTONE nella stagione sportiva 2017/2018 in qualità di Dirigente accompagnatore, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 30 dello Statuto Federale, per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza violando il vincolo di giustizia previsto dall’art. 30, commi 2 e 4 dello Statuto Federale, richiamato anche dall’art. 15 del CGS, non avendo richiesto alcuna autorizzazione ad adire la Magistratura penale nei confronti del Sig. Gennaro Diaco, Arbitro Effettivo della Sezione di Rossano (CS), in deroga alla clausola compromissoria; la società POL. BIGSPORT CROTONE (matricola 910523) a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 C.G.S., per la condotta, quale sopra descritta, ascritta al suo tesserato Sig. Giuseppe Tisci. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 8440/152pfi 18-19/MS/CS/gb dell’ 11/02/2019.

  PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.15 a carico di: Sig. GIUSEPPE TISCI, tesserato per la società POL. BIGSPORT CROTONE nella stagione sportiva 2017/2018 in qualità di Dirigente accompagnatore, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 30 dello Statuto Federale, per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza violando il vincolo di giustizia previsto dall’art. 30,…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 126 del 13/03/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.14 a carico di: -Sig. DE LUCA Matteo (nato il 27.04.2000) e la Società USD MONASTERACE CALCIO (matricola 936386) per rispondere: il Sig. De Luca Matteo, calciatore, della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., per avere inviato messaggi minacciosi e offensivi mediante social network, su chat privata, al sig. Bottura Alessandro, arbitro della gara ASD Chiaravalle – USD Monasterace Calcio del 13.05.2018 valevole per la fase play out del Campionato Regionale di Prima Categoria stagione sportiva 2017/2018; la Società USD Monasterace Calcio, alla quale apparteneva al momento di commissione dei fatti , il soggetto avvisato sig. De Luca Matteo ( calciatore). Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 6970/374 pfi 18-19/CS/ps del 14/01/2019.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.14 a carico di: -Sig. DE LUCA Matteo (nato il 27.04.2000) e la Società USD MONASTERACE CALCIO (matricola 936386) per rispondere: il Sig. De Luca Matteo, calciatore, della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., per avere inviato messaggi minacciosi e offensivi mediante social network, su chat privata, al sig. Bottura Alessandro, arbitro della gara ASD Chiaravalle – USD Monasterace Calcio del 13.05.2018 valevole per la fase play out del Campionato Regionale di Prima Categoria stagione…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 116 del 20/02/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico di: -Alessio Orlando Presidente della Società A.S.D. Cotronei 1994; -la Società A.S.D. Cotronei 1994 (matricola 610079); per rispondere: Alessio Orlando della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 8 comma 9, 10, 15 (Violazione in materia gestionale ed economica) del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 94 ter comma 13 delle NOIF, per aver prodotto e quindi utilizzato in modo ingannevole nel corso del procedimento innanzi al Collegio Arbitrale della L.N.D. una quietanza sulla quale è stata apposta una firma apocrifa del sig. Trapasso Filippo attestante l’avvenuto pagamento dei compensi maturati da quest’ultimo per aver svolto l’attività di allenatore in favore della suddetta società, nonché per non aver provveduto al pagamento delle somme liquidate in favore del sig. Trapasso Filippo dal lodo nei 30 giorni dalla comunicazione dello stesso; la società A.S.D. Cotronei 1994 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 , commi 1 CGS, alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti Alessio Orlando (Presidente) e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 C.G.S.. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 5217/60pfi18-19/MS/CS/gb del 27 novembre 2018.

  PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico di: -Alessio Orlando Presidente della Società A.S.D. Cotronei 1994; -la Società A.S.D. Cotronei 1994 (matricola 610079); per rispondere: Alessio Orlando della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 8 comma 9, 10, 15 (Violazione in materia gestionale ed economica) del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 94 ter comma 13 delle NOIF, per aver prodotto e quindi utilizzato in modo ingannevole nel corso…

C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 165 del 29/05/2019 – Delibera – RECLAMO n. 92 della Società RINO DONATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 27 Amatori del 02.05.2019 ( squalifica calciatore CONSIDERATO Enrico fino al 30.06.2021, squalifica calciatore SEI Silvano fino al 31.01.2020).

RECLAMO n. 92 della Società RINO DONATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 27 Amatori del 02.05.2019 ( squalifica calciatore CONSIDERATO Enrico fino al 30.06.2021, squalifica calciatore SEI Silvano fino al 31.01.2020). LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA che dal rapporto arbitrale della gara Rino Donato – Botricello del 27/04/2019, risulta che al 48’ del secondo tempo il calciatore Enrico…

C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 165 del 29/05/2019 – Delibera – RECLAMO n. 91 della Società POL. BIGSPORT CROTONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 S.G.S. del 09.05.2019 ( inibizione Dirigenti DE ROSE Biagio e MARTINO Domenico fino al 01.05.2021, ammenda € 100,00).

RECLAMO n. 91 della Società POL. BIGSPORT CROTONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 S.G.S. del 09.05.2019 ( inibizione Dirigenti DE ROSE Biagio e MARTINO Domenico fino al 01.05.2021, ammenda € 100,00). LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la ricorrente; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA che dal rapporto arbitrale della gara Pol. Bigsport Crotone – Sila Regia del 01.05.2019,…

C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 162 del 22/05/2019 – Delibera – RECLAMO nr.90 della POL. D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.157 del 9.05.2019 (squalifica calciatore CANGERI Gaetano Adriano per TRE gare effettive)

RECLAMO nr.90 della POL. D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.157 del 9.05.2019 (squalifica calciatore CANGERI Gaetano Adriano per TRE gare effettive) LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la Pol.D. Propellaro 1919 Soccer Lab impugna la sanzione irrogata al calciatore Cangeri Gaetano Adriano per avere colpito con uno sputo un avversario. Sostiene la reclamante che l’arbitro ha…

C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 159 del 15/05/2019 – Delibera – RECLAMO n. 89 della società A.S.D. TARZIA 1976 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale nr.33 del 02.05.2019 (squalifica calciatore ALGIERI Francesco per DUE gare effettive, squalifica calciatore MOLITERNO Kevin per TRE gare effettive, squalifica calciatore MENDY Francis per SEI gare effettive).

RECLAMO n. 89 della società A.S.D. TARZIA 1976 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale nr.33 del 02.05.2019 (squalifica calciatore ALGIERI Francesco per DUE gare effettive, squalifica calciatore MOLITERNO Kevin per TRE gare effettive, squalifica calciatore MENDY Francis per SEI gare effettive). LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che dagli atti ufficiali di gara, che costituiscono prova privilegiata, si evince che i calciatori…

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