COMITATO REGIONALE CALABRIA

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C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 18/01/2019 – Delibera – Gara del 15/ 1/2019 JUVENILIA ROSETO C.S. – B.S.V. VILLAPIANA SSD

Gara del 15/ 1/2019 JUVENILIA ROSETO C.S. – B.S.V. VILLAPIANA SSD Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che al 43º minuto del secondo tempo l’arbitro era costretto a sospendere l’incontro in quanto la società Juvenilia Roseto C.S. veniva a trovarsi in campo con solo sei elementi (la stessa era scesa in campo con n. 9 giocatori); L visti gli artt. 73 punto 2 delle N.O.I.F. e 17 punto 1 e 18 comma b) del C.G.S.;…

C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 93 del 17/01/2019 – Delibera – Gara del 13/ 1/2019 FUTSAL CLUB FILADELFIA – SILVER CITY

Gara del 13/ 1/2019 FUTSAL CLUB FILADELFIA – SILVER CITY Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che i calciatori Curcio Ettore Giovanni nato il 11.08.2003 e Liparota Paolo nato il 05.04.2001 durante la gara specificata in epigrafe, al 20’ e al 24’ del secondo tempo venivano sanzionati dall’arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale all’atto della registrazione della sanzione a carico dei predetti Curcio Ettore Giovanni nato il 11.08.2003…

C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 93 del 17/01/2019 – Delibera – Gara del 16/12/2018 PROPELLARO1919 SOCCER LAB – CALCIO RAVAGNESE 2015

Gara del 16/12/2018 PROPELLARO1919 SOCCER LAB – CALCIO RAVAGNESE 2015 Il Giudice Sportivo Territoriale letto il reclamo con il quale la società Calcio Ravagnese 2015 chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per avere nelle fila di quest’ultima fatto partecipare il giocatore Mallimaci Antonio nato il 02.03.1999, non avente titolo in quanto non aveva scontato la giornata di squalifica inflittagli nel corso della gara Luzzese Calcio 1965 –…

C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 10/01/2019 – Delibera – Gara del 6/ 1/2019 PRAIATORTORA – REAL SANT AGATA

Gara del 6/ 1/2019 PRAIATORTORA – REAL SANT AGATA Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: – che l’arbitro, al 47° del secondo tempo, adottava provvedimento disciplinare nei confronti del giocatore Iunti Antonio appartenente alla società Real Sant Agata per aver colpito con un calcio al petto un giocatore della squadra avversaria; – che contestualmente si creava una mischia alla quale partecipavano giocatori di entrambe le società e l’arbitro, tra i partecipanti, identificava, senza ombra di…

C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 10/01/2019 – Delibera – Gara del 29/12/2018 ROCCA CALCIO – REAL SANT AGATA

Gara del 29/12/2018 ROCCA CALCIO – REAL SANT AGATA Il Giudice Sportivo Territoriale preso atto che sul C.U. 85 del 3/1/2019 è apparsa la squalifica a carico di calciatori espulsi dal campo per una gara al calciatore Berardi Giuseppe nato il 28.02.1981 (Rocca Calcio); rilevato, che a seguito errore materiale, il calciatore effettivamente espulso risulta essere il numero 9 il sig. Russo Marco nato il 01.07.1990 della società Rocca Calcio e non Berardi Giuseppe per come erroneamente indicato, considerato inoltre…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 112 del 13/02/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.13 a carico di: – Società A.S.D. Silana Calcio 1947 (matr. 945240) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. per il comportamento posto in essere dal Sig. Maurizio Perrelli soggetto appartenente alla società al momento della consumazione della violazione. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 6492/140 pfi 18-19/MS/AS/ac del 28/12/2018.

  PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.13 a carico di: – Società A.S.D. Silana Calcio 1947 (matr. 945240) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. per il comportamento posto in essere dal Sig. Maurizio Perrelli soggetto appartenente alla società al momento della consumazione della violazione. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 6492/140 pfi 18-19/MS/AS/ac del 28/12/2018. Il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Aggiunto; Visti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n.…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 105 del 30/01/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 12 a carico di: -ROTELLA TOMMASO FRANCESCO, presidente della A.S.D. Due Mari Tiriolo nella stagione 2016/2017 e nella corrente stagione; -la società A.S.D. DUE MARI TIRIOLO (matricola 931400); per rispondere: -Rotella Tommaso Francesco, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società A.S.D. Due Mari Tiriolo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’articolo 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dalla L.N.D con Comunicato Ufficiale n° 84, punto A, pubblicato il 12 Agosto 2016, in riferimento all’articolo 94 , commi 1, punto A e 2 delle N.O.I.F., nonché articolo 30, comma 2, dello Statuto Federale in relazione all’art. 15, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere pattuito il 30/09/2016, con l’allenatore Joseph Renda, un premio di tesseramento per la conduzione tecnica della A.S.D. Due Mari Tiriolo – partecipante, nella stagione 2016/2017 al campionato di seconda categoria, organizzato dal Comitato Regionale Calabria – di Euro 2.800,00, dunque, superiore al massimale fissato dalla richiamata normativa in Euro 2.500,00; ed eluso il cd. “vincolo di giustizia sportiva”, depositando in data 10/02/2018 (quindi, due giorni dopo l’intervenuta decisione del Collegio Arbitrale della LND della vertenza inerente al reclamo n° 70/78 – 2017/18), avanti ai Carabinieri della stazione Tiriolo denuncia – querela nei confronti di Joseph Renda chiedendone la penale punizione in relazione al reato di cui all’art. 646, comma 3, del Codice Penale. In particolare, fondando tale richiesta sulla circostanza che il tecnico, seppur autorizzato a riscuotere le rette associative dei giovani calciatori della società, le avesse indebitamente trattenute e non versate alla società per una ammontare ben oltre le somme che lo stesso allenatore pretendeva a suo credito per la funzione professionale svolta; comportamento per il quale ometteva ogni difesa nel corso del giudizio arbitrale e che, comunque, risultava privo di alcuna autorizzazione federale in deroga al già richiamato vincolo, ovverosia, l’obbligo di accettare, in ragione della propria appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo e dei doveri assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena, definitiva ed esclusiva efficacia di qualsivoglia provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati; -la società A.S.D. DUE MARI TIRIOLO, in punto di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto a Rotella Tommaso Francesco, già suo Presidente all’epoca dei fatti, nonché a Joseph Renda, allenatore di base. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 5644/57pfi 18-19/MS/AS/ac del 06/12/2018.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 12 a carico di: -ROTELLA TOMMASO FRANCESCO, presidente della A.S.D. Due Mari Tiriolo nella stagione 2016/2017 e nella corrente stagione; -la società A.S.D. DUE MARI TIRIOLO (matricola 931400); per rispondere: -Rotella Tommaso Francesco, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società A.S.D. Due Mari Tiriolo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’articolo 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dalla L.N.D con…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 96 del 22/01/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.10 a carico di: 1)Sig.SOCIEVOLE Marcello, Presidente e dirigente della soc. A.C.D. Città di Amantea 1927 all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e art.8 comma 9 e comma 15 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.94 ter comma 13 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al pagamento di €.11.674,80 in favore dell’allenatore Sig.Antonio Santino Aceto così come disposto dal collegio Arbitrale LND (Lodo Arbitrale n. 89/56 pubblicato sul C.U. n.2/17 del 23.2.2017); 2)Sig. BERARDONE Giovanni, direttore generale della Societa’ A.C.D. Citta’ di Amantea 1927 all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e art.8 comma 9 e 15 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.94 ter comma 13 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al pagamento di €.11.674,80 in favore dell’allenatore Sig.Antonio Santino Aceto così come disposto dal collegio Arbitrale LND (Lodo Arbitrale n. 89/56 pubblicato sul C.U. n.2/17 del 23.2.2017); 3)La Società A.C.D. CITTA’ DI AMANTEA 1927 (matricola 610128), per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS. per le condotte riconducibili a carico del proprio presidente: Sig. Socievole Marcello. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. Prot. 4863/1043 pf 17-18/CS/sds del 19/11/2018.

  PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.10 a carico di: 1)Sig.SOCIEVOLE Marcello, Presidente e dirigente della soc. A.C.D. Città di Amantea 1927 all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e art.8 comma 9 e comma 15 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.94 ter comma 13 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al pagamento di €.11.674,80 in favore dell’allenatore Sig.Antonio Santino Aceto così come disposto dal collegio Arbitrale…

C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 111 del 13/02/2019 – Delibera – RECLAMO n. 41 della Societa’ A.S.D. CORIGLIANO CALABRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 106 del 31.01.2019 (squalifica calciatore KHORIS Jonis per TRE gare effettive).

RECLAMO n. 41 della Societa’ A.S.D. CORIGLIANO CALABRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 106 del 31.01.2019 (squalifica calciatore KHORIS Jonis per TRE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il dirigente delegato della società reclamante; ritenuto che dagli atti ufficiali emerge che il calciatore Khoris Jonis al termine della gara ha colpito volontariamente con uno schiaffo al volto un calciatore…

C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 111 del 13/02/2019 – Delibera – RECLAMO nr.40 del signor De Rosa Giorgio (Società S.C.D. Digiesse De Giorgio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.45 SGS del 31.01.2019 (inibizione fino al 31.03.2019).

  RECLAMO nr.40 del signor De Rosa Giorgio (Società S.C.D. Digiesse De Giorgio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.45 SGS del 31.01.2019 (inibizione fino al 31.03.2019). LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che le argomentazioni difensive non sono sufficienti a confutare quanto emerge dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, all’entità,…

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