COMITATO REGIONALE CALABRIA

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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 13/12/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 7 a carico di: 1) ROTELLA Tommaso Francesco, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. ed all’art. 8 comma 9 del C.G.S., per avere, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. Due Mari Tiriolo in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l’obbligo di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D., in favore dell’allenatore Renda Joseph; 2) società A.S.D. DUE MARI TIRIOLO (matricola 931400) ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 3502/1330pfi 17-18/CS/sds del 17/10/2018.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 7 a carico di: ROTELLA Tommaso Francesco, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. ed all’art. 8 comma 9 del C.G.S., per avere, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. Due Mari Tiriolo in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l’obbligo di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 05/12/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.8 A carico di: -sig. MARINO Pietro, presidente e legale rappresentante della società A.S.D.AUDAX RAVAGNESE ha violato l’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione a quanto previsto dall’art.38 comma 1 delle NOIF ( secondo il quale i tecnici per svolgere l’attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società)] per aver consentito e comunque non impedito al tecnico TOMASELLI Francesco di svolgere l’attività di allenatore della società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE partecipante al campionato di Prima Categoria Girone D Calabria senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la stessa società ( ultimo tesseramento risulta per la stagione sportiva 2016/2017); -Società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE. per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al proprio presidente e legale rappresentante MARINO Pietro ed all’allenatore TOMASELLI Francesco. Deferimento della Procura Federle Prot. 3112/1307 pfi 17-18 MS/AS/ac del 2 ottobre 2018.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.8 A carico di: -sig. MARINO Pietro, presidente e legale rappresentante della società A.S.D.AUDAX RAVAGNESE ha violato l’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione a quanto previsto dall’art.38 comma 1 delle NOIF ( secondo il quale i tecnici per svolgere l’attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società)] per aver consentito e comunque non impedito…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 05/12/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 7 a carico di: -DE DOMENICO LETTERIO, dirigente della ASD Futsal Polistena C5, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 7, comma 7 (Illecito sportivo ed obbligo di denuncia), e 15 (Violazione della clausola compromissoria), del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 30 (Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria), comma 4, dello Statuto Federale; -FUOCO GIUSEPPE, presidente della ASD Cosenza C5, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 7, commi 1 e 2 (Illecito sportivo ed obbligo di denuncia), del Codice di Giustizia Sportiva; -DAVID ETTORE, dirigente della ASD Cosenza C5, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 7, commi 1 e 2 (Illecito sportivo ed obbligo di denuncia), del Codice di Giustizia Sportiva; -ASD FUTSAL POLISTENA C5 (matricola 934934), ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio dirigente De Domenico Letterio; -ASD CITTA’ DI COSENZA C5 (matricola 935029), ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio presidente Giuseppe Fuoco ed al proprio dirigente David Ettore. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.Prot.2420/1324 pfi 17-18/CS/SDS del 12/09/2018.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 7 a carico di: -DE DOMENICO LETTERIO, dirigente della ASD Futsal Polistena C5, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 7, comma 7 (Illecito sportivo ed obbligo di denuncia), e 15 (Violazione della clausola compromissoria), del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 30 (Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria), comma 4, dello Statuto Federale; -FUOCO GIUSEPPE, presidente della ASD Cosenza C5, per rispondere della…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 13/11/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.6 a carico di: -sig.MELIA GIUSEPPE, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. FILANDARI per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 48, comma 3, delle N.O.I.F. per avere, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l’obbligo di schierare in campo la migliore formazione nonché per aver consentito a propri tifosi di esporre uno striscione contenente frasi irriguardose nei confronti di istituzioni federali e calcistiche; -sig. MELIA VINCENZO, dirigente della società A.S.D. FILANDARI e nell’occasione anche Dirigente Accompagnatore per aver, in violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 48, comma 3, delle N.O.I.F. per avere, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l’obbligo di schierare in campo la migliore formazione e comunque di non aver richiamato nel corso della gara i propri calciatori ad un maggior impegno nonché per aver consentito a tifosi della propria società di esporre uno striscione contenente frasi irriguardose nei confronti di istituzioni federali e calcistiche; -società A.S.D. FILANDARI (matricola 944209) ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante nonché dal proprio dirigente. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,1973/1177 pfi 17-18/CS/SDS del 28/08/2018.

  PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.6 a carico di: -sig.MELIA GIUSEPPE, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. FILANDARI per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 48, comma 3, delle N.O.I.F. per avere, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l’obbligo di schierare in campo la migliore formazione nonché per aver consentito a propri tifosi di esporre uno striscione contenente frasi irriguardose nei confronti di istituzioni federali e…

C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 09/01/2019 – Delibera – avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del 20.12.2018 (squalifica calciatore SEMINARIO Antonio per SETTE gare effettive). RECLAMO n.38 della società A.S.D. CASABONA PER LO SPORT

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del 20.12.2018 (squalifica calciatore SEMINARIO Antonio per SETTE gare effettive). RECLAMO n.38 della società A.S.D. CASABONA PER LO SPORT LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la Società A.S.D. Casabona per lo Sport impugna la delibera del giudice di primo grado che ha inflitto al calciatore Antonio Seminario una squalifica per sette giornate di gare…

C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 09/01/2019 – Delibera – RECLAMO n.37 della società A.S.D. FUTSAL UNSIC SORIANO 2018 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 20.12.2018 (squalifica calciatori CALVETTA Fioravante fino al 20.6.2019 e GIOGA Gianmarco per QUATTRO gare effettive).

RECLAMO n.37 della società A.S.D. FUTSAL UNSIC SORIANO 2018 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 20.12.2018 (squalifica calciatori CALVETTA Fioravante fino al 20.6.2019 e GIOGA Gianmarco per QUATTRO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna le sanzioni di cui in epigrafe negando in toto che gli eventi che hanno portato alle decisioni di…

C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 09/01/2019 – Delibera – RECLAMO n.36 del signor ROMAGNO Francesco Fedele (Società G.S.D.Xerox Chianello DLF Paola) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.32 S.G.S. del 13.12.018 (squalifica fino al 12.12.2019).

RECLAMO n.36 del signor ROMAGNO Francesco Fedele (Società G.S.D.Xerox Chianello DLF Paola) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.32 S.G.S. del 13.12.018 (squalifica fino al 12.12.2019). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’Avvocato Adolfo Cavaliere per il reclamante in presenza dei genitori esercenti la potestà genitoriale; RILEVA Il signor Romagno Paolo e la signora Sarpa Elisabetta in qualità di genitori esercenti la…

C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 09/01/2019 – Delibera – RECLAMO n. 35 del signor FILIPPONE Fernando (Società U.S.D. Borgia 2007) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 82 del 20.12.2018 (squalifica fino al 19.2.2019).

RECLAMO n. 35 del signor FILIPPONE Fernando (Società U.S.D. Borgia 2007) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 82 del 20.12.2018 (squalifica fino al 19.2.2019). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante assistito da un dirigente della Società di appartenenza; RILEVA il giudice di primo grado ha squalificato il calciatore Filippone sanzionando il comportamento di questi che, a gioco fermo, correva…

C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 09/01/2019 – Delibera – RECLAMO n.34 della Società A.S.D. FUSCALDO CALCIO 1973 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 79 del 13.12.2018 (punizione sportiva della perdita della gara Fuscaldo Calcio1973 –Tavernese del 9.12.2018, Campionato 1^Categoria; squalifica calciatori SPAGNUOLO Mattia, SANTORO Giovanni, TROTTA Antonio, MAIO Fabrizio per TRE gare effettive, squalifica allenatore MARTORA Carmine fino al 30.1.2019, ammenda euro € 300,00).

RECLAMO n.34 della Società A.S.D. FUSCALDO CALCIO 1973 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 79 del 13.12.2018 (punizione sportiva della perdita della gara Fuscaldo Calcio1973 –Tavernese del 9.12.2018, Campionato 1^Categoria; squalifica calciatori SPAGNUOLO Mattia, SANTORO Giovanni, TROTTA Antonio, MAIO Fabrizio per TRE gare effettive, squalifica allenatore MARTORA Carmine fino al 30.1.2019, ammenda euro € 300,00). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito…

C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 09/01/2019 – Delibera – RECLAMO n. 33 A.S.D. CITTÀ DI APRIGLIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 79 del 13.12.2018 (inibizione dirigente BARBERIO Francesco fino al 31.1.2019, squalifica calciatore ESPOSITO Simone per TRE gare effettive).

  RECLAMO n. 33 A.S.D. CITTÀ DI APRIGLIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 79 del 13.12.2018 (inibizione dirigente BARBERIO Francesco fino al 31.1.2019, squalifica calciatore ESPOSITO Simone per TRE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA con il presente reclamo si impugna la delibera del giudice di primo grado che ha squalificato il calciatore Esposito per atto di violenza…

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