COMITATO REGIONALE CALABRIA

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C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 15/11/2018 – Delibera – Gara del 10/11/2018 ROCCELLETTA – NAUSICAA CALCIO A 5

Gara del 10/11/2018 ROCCELLETTA – NAUSICAA CALCIO A 5 Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore Stilo Simone nato il 13.11.1997 della società Roccelletta durante la gara specificata in epigrafe al 12° del primo tempo veniva sanzionato dall’arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale allatto della registrazione della sanzione a carico del predetto Stilo Simone accertava che lo stesso non risultava regolarmente tesserato per la società Roccelletta…

C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 15/11/2018 – Delibera – Gara del 10/11/2018 BORGIA 2007 – SANTACROCENOTRIA CZ

Gara del 10/11/2018 BORGIA 2007 – SANTACROCENOTRIA CZ Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore Caserta Gianmarco nato il 13.07.1991 della società Santacrocenotria CZ durante la gara specificata in epigrafe al 8 del secondo tempo veniva sanzionato dall’arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale all’atto della registrazione della sanzione a carico del predetto Caserta Gianmarco accertava che lo stesso non risultava regolarmente tesserato per la società Santacrocenotria…

C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 15/11/2018 – Delibera – Gara del 11/11/2018 ROSSANO CENTRO STORICO – KROTON C5

Gara del 11/11/2018 ROSSANO CENTRO STORICO – KROTON C5 Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società ROSSANO CENTRO STORICO; visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 del C.G.S. DELIBERA 1) infliggere alla società ROSSANO CENTRO STOR. la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; 2) penalizzare la società ROSSANO CENTRO STORICO di…

C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 15/11/2018 – Delibera – Gara del 11/11/2018 SERRALONGA PERTINA – PRATO SAN MARCO ARGENTANO

Gara del 11/11/2018 SERRALONGA PERTINA – PRATO SAN MARCO ARGENTANO Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore Molinari Antonio nato il 20.02.2001 della società Serralonga Pertina durante la gara specificata in epigrafe al 20° del secondo tempo veniva sanzionato dall’arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale all’atto della registrazione della sanzione a carico del predetto Molinari Antonio accertava che lo stesso non risultava regolarmente tesserato per la…

C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 15/11/2018 – Delibera – Gara del 10/11/2018 REAL MILETO – SCOMMETTENDO.IT FRONTI

Gara del 10/11/2018 REAL MILETO – SCOMMETTENDO.IT FRONTI Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore SAIDY Ibrahim nato il 02.06.2001 della società Real Mileto durante la gara specificata in epigrafe al 21 del secondo tempo veniva sanzionato dall’arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale all’atto della registrazione della sanzione a carico del predetto SAIDY Ibrahim accertava che lo stesso non risultava regolarmente tesserato per la società Real…

C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 15/11/2018 – Delibera – Gara del 10/11/2018 AMENDOLARA – SAN LUCIDO CALCIO 2018

Gara del 10/11/2018 AMENDOLARA – SAN LUCIDO CALCIO 2018 Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: al 36º del secondo tempo a seguito della condotta violenta da parte del calciatore Carelli Matteo (Amendolara), Stefano Giovanni(San Lucido ) venivano espulsi per condotta violenta; dopo il provvedimento di espulsione iniziavano una serie di spintoni che faceva nascere una rissa che coinvolgeva quasi tutti i giocatori di entrambe le squadre ed i dirigenti della società San Lucido Calcio; che…

C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 15/11/2018 – Delibera – Gara del 27/10/2018 SAN GAETANO CATANOSO – POLISPORTIVA BOVESE ONLUS

Gara del 27/10/2018 SAN GAETANO CATANOSO – POLISPORTIVA BOVESE ONLUS Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 55 del 31/10/2018; letto il reclamo con il quale la società Polisportiva Bovese Onlus chiede la non omologazione del risultato della gara in oggetto, lamentando che copia dell’elenco dei giocatori della squadra avversaria non le è stata consegnata dall’arbitro prima della gara, ma alla fine della stessa, malgrado le continue richieste formulate all’arbitro dal suo capitano e…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 13/12/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 7 a carico di: 1) ROTELLA Tommaso Francesco, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. ed all’art. 8 comma 9 del C.G.S., per avere, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. Due Mari Tiriolo in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l’obbligo di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D., in favore dell’allenatore Renda Joseph; 2) società A.S.D. DUE MARI TIRIOLO (matricola 931400) ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 3502/1330pfi 17-18/CS/sds del 17/10/2018.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 7 a carico di: ROTELLA Tommaso Francesco, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. ed all’art. 8 comma 9 del C.G.S., per avere, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. Due Mari Tiriolo in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l’obbligo di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 05/12/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.8 A carico di: -sig. MARINO Pietro, presidente e legale rappresentante della società A.S.D.AUDAX RAVAGNESE ha violato l’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione a quanto previsto dall’art.38 comma 1 delle NOIF ( secondo il quale i tecnici per svolgere l’attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società)] per aver consentito e comunque non impedito al tecnico TOMASELLI Francesco di svolgere l’attività di allenatore della società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE partecipante al campionato di Prima Categoria Girone D Calabria senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la stessa società ( ultimo tesseramento risulta per la stagione sportiva 2016/2017); -Società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE. per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al proprio presidente e legale rappresentante MARINO Pietro ed all’allenatore TOMASELLI Francesco. Deferimento della Procura Federle Prot. 3112/1307 pfi 17-18 MS/AS/ac del 2 ottobre 2018.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.8 A carico di: -sig. MARINO Pietro, presidente e legale rappresentante della società A.S.D.AUDAX RAVAGNESE ha violato l’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione a quanto previsto dall’art.38 comma 1 delle NOIF ( secondo il quale i tecnici per svolgere l’attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società)] per aver consentito e comunque non impedito…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 05/12/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 7 a carico di: -DE DOMENICO LETTERIO, dirigente della ASD Futsal Polistena C5, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 7, comma 7 (Illecito sportivo ed obbligo di denuncia), e 15 (Violazione della clausola compromissoria), del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 30 (Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria), comma 4, dello Statuto Federale; -FUOCO GIUSEPPE, presidente della ASD Cosenza C5, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 7, commi 1 e 2 (Illecito sportivo ed obbligo di denuncia), del Codice di Giustizia Sportiva; -DAVID ETTORE, dirigente della ASD Cosenza C5, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 7, commi 1 e 2 (Illecito sportivo ed obbligo di denuncia), del Codice di Giustizia Sportiva; -ASD FUTSAL POLISTENA C5 (matricola 934934), ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio dirigente De Domenico Letterio; -ASD CITTA’ DI COSENZA C5 (matricola 935029), ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio presidente Giuseppe Fuoco ed al proprio dirigente David Ettore. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.Prot.2420/1324 pfi 17-18/CS/SDS del 12/09/2018.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 7 a carico di: -DE DOMENICO LETTERIO, dirigente della ASD Futsal Polistena C5, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 7, comma 7 (Illecito sportivo ed obbligo di denuncia), e 15 (Violazione della clausola compromissoria), del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 30 (Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria), comma 4, dello Statuto Federale; -FUOCO GIUSEPPE, presidente della ASD Cosenza C5, per rispondere della…

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