COMITATO REGIONALE CALABRIA

Pagina: 1 2 85 86 87 88 89 362 363

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico di : Sig. Domenico ANDREOLI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti U.S. Paolana), per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale e 10, comma 2, e 4 del C.G.S., dei Sigg. DODARO Annunziato, SCARAMUZZO Ferdinando Vincenzo; GUERRIERO Francesco; TORCHIARO Michele; CASTROVILLARI Alfonso per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, art. 10, comma 2, del C.G.S., e 61 delle N.O.I.F. nonché la società F.C. CALCIO ACRI a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico di : Sig. Domenico ANDREOLI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti U.S. Paolana), per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale e 10, comma 2, e 4 del C.G.S., dei…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 10 a carico di : Sig. Daniele LANZA (calciatore tesserato F.C. San Marco), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S., 40. Comma 4 delle N.O.I.F. e 10, commi 2 e 6 del C.G.S., Sig. Stefano MUNGO (coPresidente della F.C. San Marco), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S., 40. Comma 4 delle N.O.I.F. e 10, commi 2 e 6 del C.G.S., Sig. Santo SPADAFORA (coPresidente della F.C. San Marco), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S. e 10, commi 2 e 6 del C.G.S., Sig. Bruno SICILIANO (dirigente della F.C. San Marco), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S. e 10, commi 2 e 6 del C.G.S., Sig. Pasquale PERRONE (dirigente della F.C. San Marco), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S. e 10, commi 2 e 6 del C.G.S., Sig. Andrea RUFFO (dirigente della F.C. San Marco), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S. e 10, commi 2 e 6 del C.G.S., nonché la società F.C. SAN MARCO per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per le condotte ascritte ai suoi coPresidenti ed ai suoi tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 10 a carico di : Sig. Daniele LANZA (calciatore tesserato F.C. San Marco), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S., 40. Comma 4 delle N.O.I.F. e 10, commi 2 e 6 del C.G.S., Sig. Stefano MUNGO (coPresidente della F.C. San Marco), per…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 111 della società A.S. ONLUS NIKE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 18 del 18.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Amatori Pianopoli – Onlus Nike del 31.01.2009 – con il punteggio di 0 – 3, Un punto di penalizzazione, ammenda di € 50,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 111 della società A.S. ONLUS NIKE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 18 del 18.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Amatori Pianopoli – Onlus Nike del 31.01.2009 – con il punteggio di 0 – 3,…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 48 della società AMATORI CARLOPOLI (S.S.2007/2008) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 5 del 21.11.2007 (Regolarità della gara – Amatori Carlopoli – Amatori Amami del 17.11.2007, inammissibilità del ricorso al Giudice Sportivo).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 48 della società AMATORI CARLOPOLI (S.S.2007/2008) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 5 del 21.11.2007 (Regolarità della gara – Amatori Carlopoli – Amatori Amami del 17.11.2007, inammissibilità del ricorso al Giudice Sportivo). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 112 della società U.S.C. CORIGLIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 104 del 26.02.2009 (Ammenda di € 700,00 e DIFFIDA).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 112 della società U.S.C. CORIGLIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 104 del 26.02.2009 (Ammenda di € 700,00 e DIFFIDA). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA -in via preliminare che, ai sensi…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 113 della società A.S.D. MANCHESTER CASTROVILLARI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 101 del 19.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Crucolese – Manchester Castrovillari del 28.01.2009 – con il punteggio di 0 – 3).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 113 della società A.S.D. MANCHESTER CASTROVILLARI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 101 del 19.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Crucolese – Manchester Castrovillari del 28.01.2009 – con il punteggio di 0 – 3). LA COMMISSIONE…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 115 della società S.S. ORATORIO S. FRANCESCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 115 del 19.03.2009 (Ammenda di € 500,00 e DIFFIDA del campo di gioco).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 115 della società S.S. ORATORIO S. FRANCESCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 115 del 19.03.2009 (Ammenda di € 500,00 e DIFFIDA del campo di gioco). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 116 della società MAGIC GAMES CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 115 del 19.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Magic Games C/5 – Comprensorio Presilano del 11.03.2009 – con il punteggio di 0 – 6).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 116 della società MAGIC GAMES CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 115 del 19.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Magic Games C/5 – Comprensorio Presilano del 11.03.2009 – con il punteggio di 0…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 118 della società A.S.D. CASCIOLINO 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 46 del 11.03.2009 (Omologazione della gara – Casciolino 2007 – Sporting S. Anna del 22.02.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 118 della società A.S.D. CASCIOLINO 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 46 del 11.03.2009 (Omologazione della gara – Casciolino 2007 – Sporting S. Anna del 22.02.2009). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il…

10
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it