COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 15/03/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 12 febbraio 2019 a carico di PIZZINI Marco, Presidente della società CSC RONCADELLE, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell’Art. 10 del CGS in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 NOIF e 43 commi 1 e 6 NOIF, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore, MENDINI Michele e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso della gara di Coppa Lombardia Roncadelle/Real Castenedolo dell’1.11.2018; MENDINI Michele, all’epoca dei fatti non ancora tesserato per la CSC RONCADELLE, , per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell’Art. 10 del CGS in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 NOIF e 43 commi 1 e 6 NOIF, per avere preso parte alla gara di Coppa Lombardia Roncadelle/Real Castenedolo dell’1.11.2018 senza essere regolarmente tesserato per la CSC RONCADELLE; BACHETTI Salvatore, Dirigente Accompagnatore della società CSC RONCADELLE, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell’Art. 10 del CGS in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 NOIF e 43 commi 1 e 6 NOIF, per avere consentito al calciatore, MENDINI Michele di prendere parte alla gara di Coppa Lombardia Roncadelle/Real Castenedolo dell’1.11.2018, senza essere regolarmente tesserato per la CSC RONCADELLE; CSC RONCADELLE per violazione dell’Art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta e/o oggettiva;

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 12 febbraio 2019 a carico di PIZZINI Marco, Presidente della società CSC RONCADELLE, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell’Art. 10 del CGS in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 NOIF e 43 commi 1 e 6 NOIF, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore, MENDINI Michele e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso della gara di Coppa…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 28/02/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 16 gennaio 2019 a carico di RICOTTI Marco Enrico, Presidente della società GS San Giorgio, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’Art. 5, commi 1, 4 e 6 lett. C del CGS, per omesso controllo circa la pubblicazione su facebook da parte di un tesserato della società di affermazioni offensive nei confronti degli arbitri; GS SAN GIORGIO per violazione dell’Art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta e/o oggettiva;

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 16 gennaio 2019 a carico di RICOTTI Marco Enrico,  Presidente della società GS San Giorgio, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’Art. 5, commi 1, 4 e 6 lett. C del CGS, per omesso controllo circa la pubblicazione su facebook da parte di un tesserato della società di affermazioni offensive nei confronti degli arbitri; GS SAN GIORGIO  per violazione dell’Art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 17/01/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 30 ottobre 2018 a carico di: 1) COSTA Virgilio, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto in occasione della stagione sportiva 2016-2017, accordi economici, non depositati presso il C.R. Lombardia, con i calciatori, BORGONOVI Nicola, BOSELLI Mirko, BIROLI Leonardo, VICENZI Giovanni. ZERILLO Alessandro, RECCHIA Alessandro Gianni, NDIAYE Amadou Moctar, GAZZI Alessandro, FLORES Luis, DALLA PELLEGRINO Marco e DAL BOSCO Davide, che prevedevano per tutti i suindicati calciatori il riconoscimento di compensi per l’intera stagione sportiva 2016-2017 oltre al riconoscimento di premi play-off in favore dei calciatori, Borgonovi, Vicenzi e Recchia, nonché l’offerta di un posto di lavoro [dopo il conseguimento della patente di guida] in favore del calciatore, FLORES Luis, in violazione delle suddette norme federali; 2) BORGONOVI Nicola, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOlF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 4.950,00 per l’intera stagione sportiva 2016-2017, oltre un premio in caso di qualificazione ai play-off, al termine della “regular season”, pari ad Euro 450,00: 3) BIROLI Leonardo, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 2.250,00 per l’intera stagione sportiva 2016-2017; 4) VICENZI Giovanni, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 6.500,00 per l’intera stagione sportiva 2016-2017, oltre un premio in caso di qualificazione ai play-off, al termine della “regular season”, pari ad Euro 500,00; 5) ZERRILLO Alessandro, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 2.700,00 per l’intera stagione sportiva 2016-2017; 6) RECCHIA Alessandro, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 3.150,00 per l’intera stagione sportiva 2016-2017, oltre un premio in caso di qualificazione ai play-off, al termine della “regular season”, pari ad Euro 500,00; 7) GAZZI Alessandro, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 3.500,00 per l’intera stagione sportiva 2016-2017; 8) A.C. CASTEL D’ARIO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per quanto addebitato al suo Presidente, e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4. comma 2, del C.G.S. per quanto addebitato ai suoi tesserati.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 30 ottobre 2018 a carico di: 1) COSTA Virgilio, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto in occasione della stagione sportiva 2016-2017, accordi economici, non depositati presso il C.R. Lombardia, con i calciatori, BORGONOVI Nicola, BOSELLI Mirko, BIROLI Leonardo, VICENZI Giovanni. ZERILLO Alessandro,…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 17/01/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 23 novembre 2018 a carico di: ASD CARPIANESE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2, CGS per il comportamento tenuto dal proprio calciatore Martino Gimondi il quale con e mail inviata il 12.10.2018 alla Delegazione di Pavia denigrava la classe arbitrale;

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 23 novembre 2018 a carico di: ASD CARPIANESE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2, CGS per il comportamento tenuto dal proprio calciatore Martino Gimondi il quale con e mail inviata il 12.10.2018 alla Delegazione di Pavia denigrava la classe arbitrale; Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, – preso atto che all’udienza fissata per il giorno 10.1.2019, la società deferita ha concordato con il rappresentante della Procura…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 10/01/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE del 15 novembre 2018 a carico di: REDUZZI GIAN BATTISTA, Presidente della società GSD Calcio Oratorio Cologno, per rispondere della violazione all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S. nonché dell’art. 28, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, in relazione al CU n. 1 del 1 luglio 2017, ed in riferimento al CU n. 3 del 26 luglio 2017 per avere, quale sottoscrittore per conto della società organizzatrice dei regolamenti per le squadre partecipanti al 5° torneo di Natale nelle categorie Esordienti 2005 e 2006 e Pulcini 2007, consentito o comunque omesso la vigilanza che gli incontri delle indicate categorie si svolgessero con squadre formate da 11 calciatori (per gli esordienti) e 9 calciatori (per i Pulcini 2007), anziché rispettivamente 9 e 7 calciatori come previsto nel regolamento del torneo approvato e comunque come espressamente richiesto dalla richiamata normativa di riferimento. BARON IVAN all’epoca dei fatti responsabile dell’organizzazione del 5° torneo di Natale per rispondere della violazione all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S. nonché dell’art. 28, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, in relazione al CU n. 1 del 1 luglio 2017, ed in riferimento al CU n. 3 del 26 luglio 2017 per avere, quale responsabile organizzatore del 5° torneo di Natale, consentito o comunque omesso la vigilanza che gli incontri delle indicate categorie si svolgessero con squadre formate da 11 calciatori (per gli esordienti) e 9 calciatori (per i Pulcini 2007) anziché rispettivamente 9 e 7 calciatori come previsto nel regolamento del torneo approvato e comunque come espressamente richiesto dalla richiamata normativa di riferimento. A.S.D. CALCIO ORATORIO COLOGNO, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva, alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti e nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata i soggetti avvisati.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE del 15 novembre 2018 a carico di: REDUZZI GIAN BATTISTA, Presidente della società GSD Calcio Oratorio Cologno, per rispondere della violazione  all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S. nonché dell’art. 28, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, in relazione al CU n. 1 del 1 luglio 2017, ed in riferimento al CU n. 3 del 26 luglio 2017 per avere, quale sottoscrittore per conto della società organizzatrice dei regolamenti per le squadre partecipanti al…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 20/12/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE dell’1 agosto 2018 a carico di: ALBERTINI Gabriele, presidente della Pro Sesto S.r.1., all’epoca dei fatti per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1, del CGS in relazione all’art. 41, comma 3, ora trasfuso nell’art. 40 comma 31 del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito e comunque non impedito al Sig. Giancarlo MERONI di svolgere attività di proselitismo o comunque collegata direttamente o indirettamente al trasferimento o al collocamento di giovani calciatrici, in favore della squadra femminile della S.S.D. Pro Sesto S.r.1. partecipante nella stagione 2017/2018 al campionato regionale femminile Serie D. – S.S.D. Pro Sesto S.r.l. squadra femminile per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 del CGS per il comportamento posto in essere da1 Sig. Giancarlo MERONI soggetto appartenente alla società a1 momento della consumazione del fatto e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE dell’1 agosto 2018 a carico di: ALBERTINI Gabriele, presidente della Pro Sesto S.r.1., all’epoca dei fatti per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1, del CGS in relazione all’art. 41, comma 3, ora trasfuso nell’art. 40 comma 31 del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito e comunque non impedito al Sig. Giancarlo MERONI di svolgere attività di proselitismo o comunque collegata direttamente o indirettamente al trasferimento o al collocamento di giovani calciatrici,…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 20/12/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE del 2 ottobre 2018 a carico di: MONTINI Marcello, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Alcione, per rispondere della violazione all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. nonché dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, perchè, in concorso con TENTARDINI Marco, all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Alcione e con ODDI Remo, all’epoca dei fatti Presidente della società GSD Carducci, commetteva direttamente e comunque consentiva che altri commettessero, a suo nome o nel suo interesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Carducci – Alcione disputata in data 2 dicembre 2017, poi terminata con il punteggio di 1-1, in quanto a seguito dell’imprevista marcatura di una rete da parte della squadra Alcione a pochi minuti dalla fine dell’incontro, i relativi calciatori senza esultare, ma anzi lasciandosi andare anche ad evidenti atteggiamenti di stizza consentivano ai calciatori della squadra avversaria del Carducci di pareggiare, circostanza che si verificava dopo soli due minuti in seguito dello sviluppo di un’azione su calcio d’angolo; risultato che consentiva ad entrambe le squadre, di fatto gestite esclusivamente da un’unica compagine societaria facente capo all’Alcione, di essere promosse ai campionati regionali, l’Alcione come prima del girone H in virtù della differenza reti, il Carducci come migliore seconda dello stesso girone; TENTARDINI Marco, all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Alcione, per rispondere della violazione all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. nonché dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, perchè, in concorso con MONTINI Marcello, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Alcione e con ODDI Remo, all’epoca dei fatti Presidente della società GSD Carducci, commetteva direttamente e comunque consentiva che altri commettessero, a suo nome o nel suo interesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Carducci – Alcione disputata in data 2 dicembre 2017, poi terminata con il punteggio di 1-1, in quanto a seguito dell’imprevista marcatura di una rete da parte della squadra Alcione a pochi minuti dalla fine dell’incontro, i relativi calciatori senza esultare, ma anzi lasciandosi andare anche ad evidenti atteggiamenti di stizza consentivano ai calciatori della squadra avversaria del Carducci di pareggiare, circostanza che si verificava dopo soli due minuti in seguito dello sviluppo di un’azione su calcio d’angolo; risultato che consentiva ad entrambe le squadre, di fatto gestite esclusivamente da un’unica compagine societaria facente capo all’Alcione, di essere promosse ai campionati regionali, l’Alcione come prima del girone H in virtù della differenza reti, il Carducci come migliore seconda dello stesso girone; ODDI Remo, all’epoca dei fatti Presidente della società GSD Carducci, per rispondere della violazione all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. nonché dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, perchè, in concorso con MONTINI Marcello, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Alcione e con TENTARDINI Marco, all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Alcione, commetteva direttamente e comunque consentiva che altri commettessero, a suo nome o nel suo interesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Carducci – Alcione disputata in data 2 dicembre 2017, poi terminata con il punteggio di 1-1, in quanto a seguito dell’imprevista marcatura di una rete da parte della squadra Alcione a pochi minuti dalla fine dell’incontro, i relativi calciatori senza esultare, ma anzi lasciandosi andare anche ad evidenti atteggiamenti di stizza consentivano ai calciatori della squadra avversaria del Carducci di pareggiare, circostanza che si verificava dopo soli due minuti in seguito dello sviluppo di un’azione su calcio d’angolo; risultato che consentiva ad entrambe le squadre, di fatto gestite esclusivamente da un’unica compagine societaria facente capo all’Alcione, di essere promosse ai campionati regionali, l’Alcione come prima del girone H in virtù della differenza reti, il Carducci come migliore seconda dello stesso girone; A.S.D. ALCIONE, per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente al tempo della commissione dei fatti in contestazione; GSD CARDUCCI, per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente al tempo della commissione dei fatti in contestazione.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE del 2 ottobre 2018 a carico di: MONTINI Marcello, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Alcione, per rispondere della violazione  all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. nonché dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, perchè, in concorso con TENTARDINI Marco, all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Alcione e con ODDI Remo, all’epoca dei fatti Presidente della società GSD Carducci, commetteva direttamente e comunque consentiva che altri commettessero, a suo nome o nel…

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