COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Pagina: 1 2 103 104 105 106 107 541 542

C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 09 del 31/08/2018 – Delibera – gara del 29/ 8/2018 VIRTUS AURORA TRAVAGLIATO – ORATORIO SAN MICHELE

gara del 29/ 8/2018 VIRTUS AURORA TRAVAGLIATO – ORATORIO SAN MICHELE La Società. Oratorio San Michele con Fax inviata in data 30-8-2018 ore11,25 ribadito con ulteriore fax in data 30-8-2018 ore 11,35 ha inviato reclamo corredato dalle motivazioni ed ha trasmesso l’attestazione dell’invio del medesimo alla controparte. Col reclamo la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Magrone Alessandro, nato il 14-3-89, in posizione irregolare…

C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 09 del 31/08/2018 – Delibera – gara del 29/ 8/2018 MOZZANICHESE – VIRTUS ACLI TRECELLA

gara del 29/ 8/2018 MOZZANICHESE – VIRTUS ACLI TRECELLA Dagli atti di gara risulta che al 45º del 2º tempo è stato ammonito il calciatore Sig. Gad Omar nato il 29/8/1993 della società Virtus Trecella. Il calciatore citato ha partecipato attivamente alla gara con il nº 18subentrando al 26º del 2º tempo al calciatore nº 7. Tuttavia all’atto dell’irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il citato calciatore a seguito di trasferimento è stato tesserato in data…

C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 09 del 31/08/2018 – Delibera – gara del 29/ 8/2018 GRASSOBBIO – TRIBULINA GAVARNO 1973

gara del 29/ 8/2018 GRASSOBBIO – TRIBULINA GAVARNO 1973 La Società. Grassobbio con fax in data 30-8-2018 ore 11,52 ha inviato reclamo corredato dalle motivazioni e dell’attestazione dell’invio del medesimo alla controparte. Col reclamo la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Faccini Diego, nato il 10-4-84, in posizione irregolare in quanto squalificato. Per tal motivo chiede l’applicazione della relativa sanzione a carico della controparte.…

C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 09 del 31/08/2018 – Delibera – gara del 29/ 8/2018 FORESTO SP.SEN ACADEMY – PRO PALAZZOLO

gara del 29/ 8/2018 FORESTO SP.SEN ACADEMY – PRO PALAZZOLO La Società. Pro Palazzolo con fax in data 30-8-2018 ore 11,48 ha inviato reclamo corredato dalle motivazioni e dell’attestazione dell’invio del medesimo alla controparte, a mezzo raccomandata. Col reclamo la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Gueye Ahmadou Lamine, nato il 18-10-93, in posizione irregolare in quanto squalificato. Per tal motivo chiede l’applicazione della…

C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 09 del 31/08/2018 – Delibera – gara del 29/ 8/2018 CALCIO ORATORIO COLOGNO – BRIGNANESE CALCIO A .D.

  gara del 29/ 8/2018 CALCIO ORATORIO COLOGNO – BRIGNANESE CALCIO A .D. Dagli atti di gara si rileva che al 10º del 2º tempo, a seguito di guasto, l’impianto d’illuminazione cessava di essere funzionante. Al direttore di gara veniva comunicato che tale guasto era irreparabile per tal motivo decretava la definitiva sospensione della gara. La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 3 della F.I.G.C. relativa alla regola nº 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante,…

C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 08 del 30/08/2018 – Delibera – gara del 26/ 8/2018 CALCIO SAN PAOLO D ARGON – TRIBIANO

gara del 26/ 8/2018 CALCIO SAN PAOLO D ARGON – TRIBIANO La Società. Calcio San Paolo D’Argon con mail inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 26-8-2018 ore 20,46 ha inviato preannuncio di reclamo corredato dalle motivazioni del medesimo reclamo e a mezzo posta elettronica certificata in data 26-8-2018 ore21,34 ha trasmesso l’attestazione dell’invio del medesimo alla controparte. Col reclamo la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 29/11/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 3 ottobre 2018 a carico di: – COSTA Virgilio, all’epoca dei fatti Presidente della società A.C. Castel d’Ario, per la violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva, e segnatamente per avere consentito o comunque non impedito l’indebito utilizzo di nove dichiarazioni, tutte datate 19.9.2017, ma depositate presso la Delegazione Provinciale di Mantova della F.I.G.C. in data 26.8.2017, con le quali la società A.S.D. Union Best Calcio rinunciava ai premi di preparazione di nove giovani calciatori, senza peraltro che vi fosse stata alcuna autorizzazione al loro deposito da parte della società Union Best, nonchè per avere incaricato il signor Massimo Calera, dirigente della società Castel d’Ario, alla materiale sottoscrizione delle suddette dichiarazioni; – CALERA Massimo, all’epoca dei fatti dirigente della società A.C. Castel d’Ario, per la violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva, e segnatamente per avere provveduto, su incarico del presidente Virgilio Costa, alla materiale sottoscrizione di nove dichiarazioni, tutte datate 19.9.2017, ma depositate presso la Delegazione Provinciale di Mantova della F.I.G.C. Il 25.8.2017, con le quali la società A.S.D. Union Best Calcio rinunciava ai premi di preparazione di nove giovani calciatori, senza peraltro che vi fosse stata alcuna autorizzazione al loro deposito da parte della società Union Best; – A.C. CASTEL D’ARIO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. COSTA Virgilio e CALERA Massimo.

  DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 3 ottobre 2018 a carico di: – COSTA Virgilio, all’epoca dei fatti Presidente della società A.C. Castel d’Ario, per la violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva, e segnatamente per avere consentito o comunque non impedito l’indebito utilizzo di nove dichiarazioni, tutte datate 19.9.2017, ma depositate presso la Delegazione Provinciale di Mantova della F.I.G.C. in…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 22/11/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 9 ottobre 2018 a carico di: MONTESANO Alex, calciatore della COACHING SPORT ASD per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione all’Art. 22, commi 2 e 3 e dell’Art. 10, comma 6, del CGS, per aver preso parte alla gara del campionato Allievi A regionali Lombardia Coaching Sport/ASD Oltrepovoghera del 21.4.2018 in posizione irregolare; MERICO Dario, Dirigente accompagnatore della COACHING SPORT ASD, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione all’Art. 61 della NOIF, nonché dell’Art. 22, commi 2 e 3 e dell’Art. 10, comma 6, del CGS, per aver sottoscritto la distinta dalla gara del campionato Allievi A regionali Lombardia Coaching Sport/ASD Oltrepòvoghera del 21.4.2018 nella quale ha preso parte il calciatore, MONTESANO Alex, in posizione irregolare; COACHING SPORT ASD, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2, CGS per quanto ascritto ai propri tesserati;

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 9 ottobre 2018 a carico di: MONTESANO Alex, calciatore della COACHING SPORT ASD per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione all’Art. 22, commi 2 e 3 e dell’Art. 10, comma 6, del CGS, per aver preso parte alla gara del campionato Allievi A regionali Lombardia Coaching Sport/ASD Oltrepovoghera del 21.4.2018 in posizione irregolare; MERICO Dario, Dirigente accompagnatore della COACHING SPORT ASD, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 15/11/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 24 settembre 2018 a carico di: – BASSl Giuseppe Adamo, nella qualità di dirigente Bassi, dirigente accompagnatore e vice allenatore della squadra pulcini dello Cs Trevigliese Asd, nella stagione 2016/2017, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 stagione 2016/2017 del 01/07/2016 del Settore Giovanile Scolastico, per avere tenuto in modo ripetuto un comportamento nei confronti di calciatori di età non superiore agli anni 10, non consono in ragione dell’affidamento e del percorso educativo e di istruzione sportiva cui era deputato e , in particolare, per avere schernito pubblicamente il calciatore Gabriele Bianchi perchè sovrappeso e con evidenti difficoltà nella corsa, per avere reiteratamente e incomprensibilmente preteso e obbligato il giovane calciatore Pistone Gabriele a chiudere le docce degli spogliatoi, dopo avere richiesto agli altri calciatori di lasciarle aperte, anche se fosse già vestito e pronto per tornare a casa, per aver minacciato, in concorso con il dirigente allenatore Sig. Alessandro Serra, i calciatori Pistone Gabriele, Galleani Daniel, Menclossi Alessandro di metterli fuori squadra e , comunque di non farli più giocare, se avessero raccontato ai genitori quello che succedeva negli spogliatoi; – SERRA Alessandro, all’epoca dei fatti dirigente allenatore dello Cs Trevigliese Asd, nella stagione 2016/2017, responsabile tecnico della squadra pulcini, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 stagione 2016/2017 del 01/07/2016 del Settore Giovanile Scolastico, per aver tenuto reiteratamente un comportamento di scherno, gravemente offensivo nei confronti di calciatori di età non superiore agli anni 10, utilizzando nei loro confronti un frasario non consono soprattutto in ragione dell’affidamento e del percorso educativo e di istruzione sportivo cui era deputato e , in particolare, per avere schernito pubblicamente ii calciatore Gabriele Bianchi perchè sovrappeso e con evidenti difficoltà nella corsa, per essersi- rivolto pubblicamente al calciatore Pistone Gabriele le seguenti frasi : “”che faccia di cazzo che hai toglilo, grasso incapace di correre, faccia di merda, brutto obeso e cambia la faccia testa di minchia”, per essersi rivolto pubblicamente al calciatore Menclossi Alessandro, nel momento in cui commetteva qualche errore nelle fase gioco le seguenti frasi : “”fai schifo, sei un rincoglionito era meglio mettere in porta un cinesino “, per aver minacciato, in concorso con il dirigente Sig. Giuseppe Bassi, i calciatori Pistone Gabriele, Galleani Daniel, Menclossi Alessandro di metterli fuori squadra e , comunque di non farli più giocare, se avessero raccontato ai genitori quello che succedeva negli spogliatoi; – C.S. TREVIGLIESE ASD, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. SERRA Alessandro e BASSI Giuseppe Adamo.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 24 settembre 2018 a carico di: – BASSl Giuseppe Adamo, nella qualità di dirigente Bassi, dirigente accompagnatore e vice allenatore della squadra pulcini dello Cs Trevigliese Asd, nella stagione 2016/2017, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 stagione 2016/2017 del 01/07/2016 del Settore Giovanile Scolastico, per avere tenuto in modo ripetuto un comportamento nei confronti di calciatori di età non superiore agli…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 15/11/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 24 settembre 2018 a carico di: ALBERTOTTI Giuseppe, Presidente della società ASD GS NIZZA, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS, per aver omesso di attribuire la responsabilità tecnica della prima squadra ad allenatore abilitato nei ruoli del settore tecnico in possesso del titolo abilitativo di allenatore dilettante, conferendo l’incarico al sig. DOMENICHETTI Simone dirigente della ASD GS NIZZA CALCIO soggetto privo della necessaria abilitazione per la conduzione di una squadra partecipante al campionato di II categoria dilettanti, fatto accertato a partire dal 27.8.2017 sino al 15.4.2018; DOMENICHETTI Simone per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS per aver preso parte a 26 gare nel periodo 27.8.2017 -15.4.2018, quale allenatore della prima squadra, senza la necessaria abilitazione; MORONI Camillo, dirigente della ASD GS NIZZA CALCIO, nella stagione sportiva 2017/2018, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS per aver sottoscritto due distinte di gara dove veniva impiegato quale allenatore DOMENICHETTI Simone, privo della necessaria abilitazione; PERNIGOTTI Celestino, dirigente della ASD GS NIZZA CALCIO, nella stagione sportiva 2017/2018 per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS per aver sottoscritto due distinte di gara dove veniva impiegato quale allenatore DOMENICHETTI Simone, privo della necessaria abilitazione; FRANZOSI Antonio, dirigente della ASD GS NIZZA CALCIO, nella stagione sportiva 2017/2018 per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS per aver sottoscritto 25 distinte di gara dove veniva impiegato quale allenatore DOMENICHETTI Simone, privo della necessaria abilitazione; RODOLICO Giovanni, dirigente della ASD GS NIZZA CALCIO, nella stagione sportiva 2017/2018 per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS per aver sottoscritto tre distinte di gara dove veniva impiegato quale allenatore DOMENICHETTI Simone, privo della necessaria abilitazione; ASD GS NIZZA CALCIO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dai propri tesserati.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 24 settembre 2018 a carico di: ALBERTOTTI Giuseppe, Presidente della società ASD GS NIZZA, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23,  comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS, per aver omesso di attribuire la responsabilità tecnica della prima squadra ad allenatore abilitato nei ruoli del settore tecnico in possesso del titolo abilitativo di allenatore dilettante, conferendo l’incarico al sig. DOMENICHETTI Simone dirigente della ASD GS…

10
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it