COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

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C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 05/09/2018 – Delibera – gara del 2/ 9/2018 NUOVA A.C. SAN PAOLO – BARBARIGA

  gara del 2/ 9/2018 NUOVA A.C. SAN PAOLO – BARBARIGA Dagli atti di gara risulta che al 37º del 2º tempo è stato ammonito il calciatore Sig. Ranzetti Roberto nato il 26/4/1985 della società Barbariga . All’atto dell’irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il nº 20entrando sul terreno di gioco e prendendo attivamente parte alla gara in sostituzione del calciatore nº 5 al 41º del 1º tempo:…

C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 05/09/2018 – Delibera – gara del 2/ 9/2018 UNION TRE VALLI – FC TRADATE

gara del 2/ 9/2018 UNION TRE VALLI – FC TRADATE Dagli atti di gara risulta che al 39º del 2º tempo è stato ammonito il calciatore Sig. Adejumboi Johnson Adesina nato il 16/10/1994 della società Tradate. All’atto dell’irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il nº 3 quindi prendendo attivamente parte alla gara tuttavia non risulta TESSERATO per la società in questione. Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla…

C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 09 del 31/08/2018 – Delibera – gara del 29/ 8/2018 VIRTUS AURORA TRAVAGLIATO – ORATORIO SAN MICHELE

gara del 29/ 8/2018 VIRTUS AURORA TRAVAGLIATO – ORATORIO SAN MICHELE La Società. Oratorio San Michele con Fax inviata in data 30-8-2018 ore11,25 ribadito con ulteriore fax in data 30-8-2018 ore 11,35 ha inviato reclamo corredato dalle motivazioni ed ha trasmesso l’attestazione dell’invio del medesimo alla controparte. Col reclamo la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Magrone Alessandro, nato il 14-3-89, in posizione irregolare…

C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 09 del 31/08/2018 – Delibera – gara del 29/ 8/2018 MOZZANICHESE – VIRTUS ACLI TRECELLA

gara del 29/ 8/2018 MOZZANICHESE – VIRTUS ACLI TRECELLA Dagli atti di gara risulta che al 45º del 2º tempo è stato ammonito il calciatore Sig. Gad Omar nato il 29/8/1993 della società Virtus Trecella. Il calciatore citato ha partecipato attivamente alla gara con il nº 18subentrando al 26º del 2º tempo al calciatore nº 7. Tuttavia all’atto dell’irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il citato calciatore a seguito di trasferimento è stato tesserato in data…

C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 09 del 31/08/2018 – Delibera – gara del 29/ 8/2018 GRASSOBBIO – TRIBULINA GAVARNO 1973

gara del 29/ 8/2018 GRASSOBBIO – TRIBULINA GAVARNO 1973 La Società. Grassobbio con fax in data 30-8-2018 ore 11,52 ha inviato reclamo corredato dalle motivazioni e dell’attestazione dell’invio del medesimo alla controparte. Col reclamo la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Faccini Diego, nato il 10-4-84, in posizione irregolare in quanto squalificato. Per tal motivo chiede l’applicazione della relativa sanzione a carico della controparte.…

C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 09 del 31/08/2018 – Delibera – gara del 29/ 8/2018 FORESTO SP.SEN ACADEMY – PRO PALAZZOLO

gara del 29/ 8/2018 FORESTO SP.SEN ACADEMY – PRO PALAZZOLO La Società. Pro Palazzolo con fax in data 30-8-2018 ore 11,48 ha inviato reclamo corredato dalle motivazioni e dell’attestazione dell’invio del medesimo alla controparte, a mezzo raccomandata. Col reclamo la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Gueye Ahmadou Lamine, nato il 18-10-93, in posizione irregolare in quanto squalificato. Per tal motivo chiede l’applicazione della…

C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 09 del 31/08/2018 – Delibera – gara del 29/ 8/2018 CALCIO ORATORIO COLOGNO – BRIGNANESE CALCIO A .D.

  gara del 29/ 8/2018 CALCIO ORATORIO COLOGNO – BRIGNANESE CALCIO A .D. Dagli atti di gara si rileva che al 10º del 2º tempo, a seguito di guasto, l’impianto d’illuminazione cessava di essere funzionante. Al direttore di gara veniva comunicato che tale guasto era irreparabile per tal motivo decretava la definitiva sospensione della gara. La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 3 della F.I.G.C. relativa alla regola nº 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante,…

C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 08 del 30/08/2018 – Delibera – gara del 26/ 8/2018 CALCIO SAN PAOLO D ARGON – TRIBIANO

gara del 26/ 8/2018 CALCIO SAN PAOLO D ARGON – TRIBIANO La Società. Calcio San Paolo D’Argon con mail inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 26-8-2018 ore 20,46 ha inviato preannuncio di reclamo corredato dalle motivazioni del medesimo reclamo e a mezzo posta elettronica certificata in data 26-8-2018 ore21,34 ha trasmesso l’attestazione dell’invio del medesimo alla controparte. Col reclamo la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 29/11/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 3 ottobre 2018 a carico di: – COSTA Virgilio, all’epoca dei fatti Presidente della società A.C. Castel d’Ario, per la violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva, e segnatamente per avere consentito o comunque non impedito l’indebito utilizzo di nove dichiarazioni, tutte datate 19.9.2017, ma depositate presso la Delegazione Provinciale di Mantova della F.I.G.C. in data 26.8.2017, con le quali la società A.S.D. Union Best Calcio rinunciava ai premi di preparazione di nove giovani calciatori, senza peraltro che vi fosse stata alcuna autorizzazione al loro deposito da parte della società Union Best, nonchè per avere incaricato il signor Massimo Calera, dirigente della società Castel d’Ario, alla materiale sottoscrizione delle suddette dichiarazioni; – CALERA Massimo, all’epoca dei fatti dirigente della società A.C. Castel d’Ario, per la violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva, e segnatamente per avere provveduto, su incarico del presidente Virgilio Costa, alla materiale sottoscrizione di nove dichiarazioni, tutte datate 19.9.2017, ma depositate presso la Delegazione Provinciale di Mantova della F.I.G.C. Il 25.8.2017, con le quali la società A.S.D. Union Best Calcio rinunciava ai premi di preparazione di nove giovani calciatori, senza peraltro che vi fosse stata alcuna autorizzazione al loro deposito da parte della società Union Best; – A.C. CASTEL D’ARIO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. COSTA Virgilio e CALERA Massimo.

  DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 3 ottobre 2018 a carico di: – COSTA Virgilio, all’epoca dei fatti Presidente della società A.C. Castel d’Ario, per la violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva, e segnatamente per avere consentito o comunque non impedito l’indebito utilizzo di nove dichiarazioni, tutte datate 19.9.2017, ma depositate presso la Delegazione Provinciale di Mantova della F.I.G.C. in…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 22/11/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 9 ottobre 2018 a carico di: MONTESANO Alex, calciatore della COACHING SPORT ASD per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione all’Art. 22, commi 2 e 3 e dell’Art. 10, comma 6, del CGS, per aver preso parte alla gara del campionato Allievi A regionali Lombardia Coaching Sport/ASD Oltrepovoghera del 21.4.2018 in posizione irregolare; MERICO Dario, Dirigente accompagnatore della COACHING SPORT ASD, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione all’Art. 61 della NOIF, nonché dell’Art. 22, commi 2 e 3 e dell’Art. 10, comma 6, del CGS, per aver sottoscritto la distinta dalla gara del campionato Allievi A regionali Lombardia Coaching Sport/ASD Oltrepòvoghera del 21.4.2018 nella quale ha preso parte il calciatore, MONTESANO Alex, in posizione irregolare; COACHING SPORT ASD, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2, CGS per quanto ascritto ai propri tesserati;

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 9 ottobre 2018 a carico di: MONTESANO Alex, calciatore della COACHING SPORT ASD per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione all’Art. 22, commi 2 e 3 e dell’Art. 10, comma 6, del CGS, per aver preso parte alla gara del campionato Allievi A regionali Lombardia Coaching Sport/ASD Oltrepovoghera del 21.4.2018 in posizione irregolare; MERICO Dario, Dirigente accompagnatore della COACHING SPORT ASD, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e…

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