COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 15/11/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 24 settembre 2018 a carico di: – BASSl Giuseppe Adamo, nella qualità di dirigente Bassi, dirigente accompagnatore e vice allenatore della squadra pulcini dello Cs Trevigliese Asd, nella stagione 2016/2017, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 stagione 2016/2017 del 01/07/2016 del Settore Giovanile Scolastico, per avere tenuto in modo ripetuto un comportamento nei confronti di calciatori di età non superiore agli anni 10, non consono in ragione dell’affidamento e del percorso educativo e di istruzione sportiva cui era deputato e , in particolare, per avere schernito pubblicamente il calciatore Gabriele Bianchi perchè sovrappeso e con evidenti difficoltà nella corsa, per avere reiteratamente e incomprensibilmente preteso e obbligato il giovane calciatore Pistone Gabriele a chiudere le docce degli spogliatoi, dopo avere richiesto agli altri calciatori di lasciarle aperte, anche se fosse già vestito e pronto per tornare a casa, per aver minacciato, in concorso con il dirigente allenatore Sig. Alessandro Serra, i calciatori Pistone Gabriele, Galleani Daniel, Menclossi Alessandro di metterli fuori squadra e , comunque di non farli più giocare, se avessero raccontato ai genitori quello che succedeva negli spogliatoi; – SERRA Alessandro, all’epoca dei fatti dirigente allenatore dello Cs Trevigliese Asd, nella stagione 2016/2017, responsabile tecnico della squadra pulcini, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 stagione 2016/2017 del 01/07/2016 del Settore Giovanile Scolastico, per aver tenuto reiteratamente un comportamento di scherno, gravemente offensivo nei confronti di calciatori di età non superiore agli anni 10, utilizzando nei loro confronti un frasario non consono soprattutto in ragione dell’affidamento e del percorso educativo e di istruzione sportivo cui era deputato e , in particolare, per avere schernito pubblicamente ii calciatore Gabriele Bianchi perchè sovrappeso e con evidenti difficoltà nella corsa, per essersi- rivolto pubblicamente al calciatore Pistone Gabriele le seguenti frasi : “”che faccia di cazzo che hai toglilo, grasso incapace di correre, faccia di merda, brutto obeso e cambia la faccia testa di minchia”, per essersi rivolto pubblicamente al calciatore Menclossi Alessandro, nel momento in cui commetteva qualche errore nelle fase gioco le seguenti frasi : “”fai schifo, sei un rincoglionito era meglio mettere in porta un cinesino “, per aver minacciato, in concorso con il dirigente Sig. Giuseppe Bassi, i calciatori Pistone Gabriele, Galleani Daniel, Menclossi Alessandro di metterli fuori squadra e , comunque di non farli più giocare, se avessero raccontato ai genitori quello che succedeva negli spogliatoi; – C.S. TREVIGLIESE ASD, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. SERRA Alessandro e BASSI Giuseppe Adamo.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 24 settembre 2018 a carico di: – BASSl Giuseppe Adamo, nella qualità di dirigente Bassi, dirigente accompagnatore e vice allenatore della squadra pulcini dello Cs Trevigliese Asd, nella stagione 2016/2017, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 stagione 2016/2017 del 01/07/2016 del Settore Giovanile Scolastico, per avere tenuto in modo ripetuto un comportamento nei confronti di calciatori di età non superiore agli…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 15/11/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 24 settembre 2018 a carico di: ALBERTOTTI Giuseppe, Presidente della società ASD GS NIZZA, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS, per aver omesso di attribuire la responsabilità tecnica della prima squadra ad allenatore abilitato nei ruoli del settore tecnico in possesso del titolo abilitativo di allenatore dilettante, conferendo l’incarico al sig. DOMENICHETTI Simone dirigente della ASD GS NIZZA CALCIO soggetto privo della necessaria abilitazione per la conduzione di una squadra partecipante al campionato di II categoria dilettanti, fatto accertato a partire dal 27.8.2017 sino al 15.4.2018; DOMENICHETTI Simone per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS per aver preso parte a 26 gare nel periodo 27.8.2017 -15.4.2018, quale allenatore della prima squadra, senza la necessaria abilitazione; MORONI Camillo, dirigente della ASD GS NIZZA CALCIO, nella stagione sportiva 2017/2018, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS per aver sottoscritto due distinte di gara dove veniva impiegato quale allenatore DOMENICHETTI Simone, privo della necessaria abilitazione; PERNIGOTTI Celestino, dirigente della ASD GS NIZZA CALCIO, nella stagione sportiva 2017/2018 per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS per aver sottoscritto due distinte di gara dove veniva impiegato quale allenatore DOMENICHETTI Simone, privo della necessaria abilitazione; FRANZOSI Antonio, dirigente della ASD GS NIZZA CALCIO, nella stagione sportiva 2017/2018 per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS per aver sottoscritto 25 distinte di gara dove veniva impiegato quale allenatore DOMENICHETTI Simone, privo della necessaria abilitazione; RODOLICO Giovanni, dirigente della ASD GS NIZZA CALCIO, nella stagione sportiva 2017/2018 per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS per aver sottoscritto tre distinte di gara dove veniva impiegato quale allenatore DOMENICHETTI Simone, privo della necessaria abilitazione; ASD GS NIZZA CALCIO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dai propri tesserati.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 24 settembre 2018 a carico di: ALBERTOTTI Giuseppe, Presidente della società ASD GS NIZZA, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23,  comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS, per aver omesso di attribuire la responsabilità tecnica della prima squadra ad allenatore abilitato nei ruoli del settore tecnico in possesso del titolo abilitativo di allenatore dilettante, conferendo l’incarico al sig. DOMENICHETTI Simone dirigente della ASD GS…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 15/11/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 26 settembre 2018 a carico di: CAPUTO Pasquale, per la violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. In relazione all’art. 3 cgs, comma 1, per aver commesso un atto di violenza nei confronti del calciatore MORSELLI Emiliano al termine dell’evento ASD CRESPI 2017 – R. CRESCENZAGO del 29.10.2017; MORSELLI Emiliano Gabriele, per la violazione di cui all’art. 1Bis, comma 1, del C.G.S. In relazione all’art. 15 dello stesso C.G.S. E art. 30 dello Statuto Federale per non avere richiesto l’autorizzazione ai componenti organi federali al fine di procedere in sede giudiziaria penale; società FCD REAL CRESCENZAGO e società ASD CRESPI 2017, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, ciascuna per quanto di rispettiva competenza in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati all’epoca dei fatti;

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 26 settembre 2018 a carico di: CAPUTO Pasquale, per la violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. In relazione all’art. 3 cgs, comma 1, per aver commesso un atto di violenza nei confronti del calciatore MORSELLI Emiliano al termine dell’evento ASD CRESPI 2017 – R. CRESCENZAGO del 29.10.2017; MORSELLI Emiliano Gabriele, per la violazione di cui all’art. 1Bis, comma 1, del C.G.S. In relazione all’art. 15 dello stesso C.G.S.  E art. 30 dello…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 18/10/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 5 giugno 2018 a carico di: – MAHI GODI JORDY MATT, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in riferimento al punto 2.5 del CU n. 1 del SGS FIGC stagione sportiva 2016-2017 per avere partecipato ad un torneo non autorizzato in data 8.6.2017

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 5 giugno 2018 a carico di: – MAHI GODI JORDY MATT, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in riferimento al punto 2.5 del CU n. 1 del SGS FIGC stagione sportiva 2016-2017 per avere partecipato ad un torneo non autorizzato in data 8.6.2017 Il Tribunale Federale Territoriale, letto l’atto del deferimento, esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale, – preso atto che con atto…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 11/10/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 5 settembre 2018 a carico di: – MARINONI Angelo, nella qualità di dirigente per la Pol. Fenegrò all’epoca dei fatti, ed attualmente per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, nella stagione sportiva 2016-2017, svolto attività di proselitismo contattando genitori di giovani tesserati con la società U.S. Fulgor Appiano al fine di determinare un loro trasferimento per la successiva stagione alla Pol. Fenegrò; – SAIBENE Marco, all’epoca dei fatti Presidente dello Pol. Fenegrò, per rispondere della violazione violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, per avere consentito e comunque non impedito che venisse reiteratamente svolta a vantaggio della sua società attività di proselitismo nei confronti di calciatori vincolati con altra società da parte dei Sigg.ri Riniti Giuseppe e Marinoni; – SASSl Fabio, tesserato per la Pol. Fenegrò la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto, pur essendo tesserato per la società US. Fulgor Appiano nella stagione sportivo 2016-2017 all’epoca dei fatti, ha collaborato con i sig. Riniti Giuseppe e Marinoni Angelo per organizzare il provino nel periodo giugno-luglio 2017; – LIZZIO ERIK, calciatore tesserato per la Pol. Fenegrò della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 3, in relazione all’art. 3, comma 1, per non essersi presentato senza giustificato motivo sebbene regolarmente convocato per il giorno 21/05/2018, innanzi al Collaboratore della Procura Federale avv. Marco Bellocari, come si evince dal verbale di mancata comparizione redatto dal Collaboratore della Procura Federale in pari data e anche dalla mail trasmessa da Sig. Marinoni Angelo in data 17.05.2018; – MANTI Daniele, calciatore tesserato per la Pol. Fenegrò, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 3, in relazione all’art. 3, comma 1, per non essersi presentato senza giustificato motivo sebbene regolarmente convocato per iI giorno 21/05/2018, innanzi al Collaboratore della Procura Federale avv. Marco Bellocari, come si evince dal verbale di mancata comparizione redatto dal Collaboratore della Procura Federale in pari data e anche dalla mail trasmessa da sig. Marinoni Angelo in data 17.05.2018; – POL. FENEGRO’, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS, per i comportamenti posti in essere dai soggetti suindicati, come sopra descritti; – U.S. FULGOR APPIANO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS, per i comportamenti posti in essere dal sig. SASSI Fabio (dirigente) alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività di cui sopra.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 5 settembre 2018 a carico di: – MARINONI Angelo, nella qualità di dirigente per la Pol. Fenegrò all’epoca dei fatti, ed attualmente per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, nella stagione sportiva 2016-2017, svolto attività di proselitismo contattando genitori di giovani tesserati con la società U.S. Fulgor Appiano al fine di determinare un loro trasferimento per la successiva stagione alla Pol. Fenegrò; –…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 04/10/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 10 luglio 2018 a carico di: – BENETTI Claudio, Presidente della SSD Pro Lissone, per rispondere della violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all’Art. 43 comma 5 NOIF, per aver omesso di inviare alla FIGC il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica del calciatore MENSAH Kelvin; – SSD PRO LISSONE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art 4 comma 1 del CGS, del comportamento del proprio presidente;

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 10 luglio 2018 a carico di: – BENETTI Claudio, Presidente della SSD Pro Lissone, per rispondere della violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all’Art. 43 comma 5 NOIF, per aver omesso di inviare alla FIGC il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica del calciatore MENSAH Kelvin; – SSD PRO LISSONE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art 4 comma 1 del CGS, del comportamento del proprio presidente; ***   ***   *** Il…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 27/09/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 25 luglio 2018 a carico di: – ASD VIGEVANO 1921, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 comma 1 e 2 del CGS, del comportamento del proprio presidente BERTUCCI Francesco e dei propri dirigenti DE NUNZIO Michele, SITO Salvatore, NOVARINI Marco, PORTALUPPI Vincenzo, Guida Davide e GIANNONE Giuseppe, non avendo altresì ottemperato all’accordo raggiunto con la Procura Federale ex Art. 32, comma 2, sexies CGS con il pagamento dell’ammenda di Euro 470,00 nei termini previsti;

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 25 luglio 2018 a carico di: – ASD VIGEVANO 1921, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 comma 1 e 2 del CGS, del comportamento del proprio presidente BERTUCCI Francesco e dei propri dirigenti DE NUNZIO Michele, SITO Salvatore, NOVARINI Marco, PORTALUPPI Vincenzo, Guida Davide e GIANNONE Giuseppe, non avendo altresì ottemperato all’accordo raggiunto con la Procura Federale ex Art. 32, comma 2, sexies CGS con il pagamento dell’ammenda di Euro…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 20/09/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 11.07.2018 a carico di: MICCICHE’ Davide Fabio, calciatore della ACD Sedriano, per aver violato i doveri di osservanza delle norme federali e degli atti federali nonché i principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1 bis comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 del CGS per aver giocato nella partita di Coppa Lombardia del 27.8.2017 U.S. Settimo Milanese Calcio/ASD Sedriano, malgrado dovesse scontare una giornata di squalifica BURATTINI Marco, Dirigente della società ACD Sedriano, in qualità di Dirigente Accompagnatore della squadra ACD Sedriano per aver violato i doveri di osservanza delle norme federali e degli atti federali nonché i principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1 bis comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 6 e 8 del CGS per aver sottoscritto la distinta di partecipazione del calciatore Miccichè nella partita di Coppa Lombardia del 27.8.2017 U.S. Settimo Milanese Calcio/ASD Sedriano malgrado il suddetto calciatore dovesse scontare una giornata di squalifica; CERNIVIVO Antonio, in qualità di allenatore della ACD Sedriano per aver violato i doveri di osservanza delle norme federali e degli atti federali nonché i principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1 bis comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 del CGS per aver schierato in campo nella partita di Coppa Lombardia del 27.8.2017 U.S. Settimo Milanese Calcio/ASD Sedriano il calciatore Miccichè Davide Fabio malgrado il suddetto calciatore dovesse scontare una giornata di squalifica; CARDAMONE Francesco, in qualità di Presidente della ACD Sedriano, per aver violato i doveri di osservanza delle norme federali e degli atti federali nonché i principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1 bis comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 del CGS per aver consentito e/o comunque non avere impedito che il calciatore Miccichè Davide Fabio giocasse la partita di Coppa Lombardia del 27.8.2017 U.S. Settimo Milanese Calcio/ASD Sedriano, malgrado il suddetto calciatore dovesse scontare una giornata di squalifica; ACD SEDRIANO, in quanto dai comportamenti contestati consegue ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 CGS la responsabilità diretta e oggettiva della predetta società.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 11.07.2018 a carico di: MICCICHE’ Davide Fabio, calciatore della ACD Sedriano, per aver violato i doveri di osservanza delle norme federali e degli atti federali nonché i principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1 bis comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 del CGS per aver giocato nella partita di Coppa Lombardia del 27.8.2017 U.S. Settimo Milanese Calcio/ASD Sedriano, malgrado dovesse scontare una giornata di squalifica BURATTINI Marco, Dirigente della…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 20/09/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 9 luglio 2018 a carico di: – GALUPPO Giancarlo, all’epoca dei fatti Presidente della ASD VANZAGHELLESE, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’art 10 comma 1 del CGS e dell’Art. 39 comma 2 delle NOIF, in ragione del mancato rispetto della normativa in materia di trasferimento e tesseramento dei calciatori e del dovere/potere di vigilanza sul trasferimento del calciatore FALZETTI Giorgio, avendo il Presidente provveduto a firmare in bianco, senza i dovuti controlli e senza la presenza del calciatore FALZETTI sia la lista di trasferimento in favore della FC CARIOCA sia la lista di trasferimento in favore della CADREZZATESE, anche in considerazione del fatto che quest’ultimo documento federale riporta la firma apocrifa del calciatore FALZETTI (la firma disconosciuta dal calciatore, appare evidentemente difforme da quella che appartiene al FALZETTI) e per non essersi presentato pur regolarmente convocato a mezzo e-mail presso l’indirizzo della società indicata nel foglio di censimento all’audizione fissata per il 20.2.2007, dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Trasferimenti, senza un giustificato motivo; – DE SILVESTRO Stefano, all’epoca dei fatti Presidente della CADREZZATESE, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’art 10 comma 1 del CGS e dell’Art. 39 comma 2 delle NOIF, per mancata vigilanza sul trasferimento del calciatore FALZETTI e per aver consentito che il trasferimento venisse trattato dal sig. AUTOVINO Giuseppe non tesserato per la CADREZZATESE, e per non essersi presentato pur regolarmente convocato a mezzo e-mail presso l’indirizzo della società indicata nel foglio di censimento all’audizione fissata per il 20.2.2007, dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Trasferimenti, senza un giustificato motivo; – GAMBERINI Stefano, all’epoca dei fatti Vice Presidente della CADREZZATESE, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’art 10 comma 1 del CGS e dell’Art. 39 comma 2 delle NOIF, per mancata vigilanza sul trasferimento del calciatore FALZETTI e per aver consentito che il trasferimento venisse trattato dal sig. AUTOVINO Giuseppe non tesserato per la CADREZZATESE e per non essersi presentato pur regolarmente convocato a mezzo e-mail presso l’indirizzo della società indicata nel foglio di censimento all’audizione fissata per il 20.2.2007, dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Trasferimenti, senza un giustificato motivo; – AUTOVINO Giuseppe, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’art 10 comma 1 del CGS e dell’Art. 39 comma 2 delle NOIF, per aver svolto attività in favore della CADREZZATESE nel trasferimento del calciatore FALZETTI, senza essere tesserato per quest’ultima e comunque senza aver messo in atto i dovuti controlli sulla documentazione relativa al trasferimento, – FALZETTI Giorgio, all’epoca dei fatti tesserato per la FC CUASSESE, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. per non essersi presentato pur regolarmente convocato a mezzo e-mail presso l’indirizzo della società indicata nel foglio di censimento all’audizione fissata per il 20.2.2007, dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Trasferimenti, senza un giustificato motivo; – ASD VANZAGHELLESE 1970, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art 4 comma 1 e 2 del CGS, del comportamento del proprio tesserato, sig. Giancarlo GALUPPO; – ASD CADREZZATESE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art 4 comma 1 e 2 del CGS, del comportamento dei propri tesserati, DE SILVESTRO e GAMBERINI;

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 9 luglio 2018 a carico di: – GALUPPO Giancarlo, all’epoca dei fatti Presidente della ASD VANZAGHELLESE,  per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’art 10 comma 1 del CGS e dell’Art. 39 comma 2 delle NOIF, in ragione del mancato rispetto della normativa in materia di trasferimento e tesseramento dei calciatori e del dovere/potere di vigilanza sul trasferimento del calciatore FALZETTI Giorgio, avendo il Presidente provveduto a firmare…

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