COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 21/06/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 7 maggio 2018 a carico di : DACCO’ Fabio, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art.23 comma 1 NOIF e all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017 per avere assunto senza averne titolo la conduzione tecnica della prima squadra della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES nel corso delle gare ufficiali dando disposizioni tecniche ed accettando di essere inserito nelle distinte di gara in qualità di allenatore, il tutto in assenza della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018; SORBARA Giorgio, Presidente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione agli Artt. 23 comma 1 e 38, comma 1, NOIF ed agli Artt. 40 e 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017 per aver permesso o comunque non impedito nella sua qualità di Presidente che il sig. DACCO’ Fabio assumesse, senza averne titolo, la conduzione tecnica della prima squadra della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES nel corso delle gare ufficiali dando disposizioni tecniche ed accettando di essere inserito nelle distinte di gara in qualità di allenatore, il tutto in assenza della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018; REGALI Roberto, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art.61 commi 1 e 5 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017 per avere svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della prima squadra e sottoscritto 23 distinte di gare in cui ha preso parte il sig. DACCO’ Fabio, in qualità di tecnico, senza averne titolo, essendo privo della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018; SPIGA Andrea, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art.61 commi 1 e 5 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017 per avere svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della prima squadra e sottoscritto 4 distinte di gare in cui ha preso parte il sig. DACCO’ Fabio, in qualità di tecnico, senza averne titolo, essendo privo della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018; ROTA Donato, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art.61 commi 1 e 5 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017 per avere svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della prima squadra e sottoscritto 1 distinta di gara in cui ha preso parte il sig. DACCO’ Fabio, in qualità di tecnico, senza averne titolo, essendo privo della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018; CILENTO Fabio, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art.61 commi 1 e 5 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017 per avere svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della prima squadra e sottoscritto 1 distinta di gara in cui ha preso parte il sig. DACCO’ Fabio, in qualità di tecnico, senza averne titolo, essendo privo della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018; VALENTE Antonino, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art.61 commi 1 e 5 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017 per avere svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della prima squadra e sottoscritto 1 distinta di gara in cui ha preso parte il sig. DACCO’ Fabio, in qualità di tecnico, senza averne titolo, essendo privo della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018; COLLA Stefano, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art. 38 comma 1 NOIF e all’Art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico ed ai CU LND n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017, per avere assunto senza averne titolo in quanto non tesserato la conduzione tecnica della prima squadra della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES nel corso delle gare ufficiali delle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018; SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva , ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dal Presidente e dai dirigenti di cui sopra.

  DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 7 maggio 2018 a carico di : DACCO’ Fabio, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art.23 comma 1 NOIF e all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017  per avere assunto senza averne titolo la conduzione tecnica della prima squadra della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES nel corso…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 14/06/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 9 maggio 2018 a carico di: GRILLI Claudio Luigi, Presidente della società USD FISSIRAGARIOZZESE, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione all’Art.10 comma 2 del CGS ed agli Artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF per non avere impedito che il calciatore, SIRONI Edoardo partecipasse alla gara US ORIENSE/ USD FISSIRAGARIOZZESE del 24.9.2017 Campionato Allievi Provinciali Fascia B in posizione irregolare, in quanto non tesserato per la predetta società; BRUSCHI Dario, Dirigente della società USD FISSIRAGARIOZZESE per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione all’Art.10 comma 2 del CGS ed agli Artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF , per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra USD FISSIRAGARIOZZESE, nella gara US ORIENSE/ USD FISSIRAGARIOZZESE del 24.9.2017 Campionato Allievi Provinciali Fascia B ove figurava in distinta il calciatore SIRONI Edoardo in posizione irregolare, in quanto non tesserato per la predetta società; SIRONI Edoardo per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione all’Art.10 comma 2 del CGS ed agli Artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF per avere preso parte alla gara US ORIENSE/ USD FISSIRAGARIOZZESE del 24.9.2017 Campionato Allievi Provinciali Fascia B in posizione irregolare in quanto non tesserato per USD FISSIRAGARIOZZESE; USD FISSIRAGARIOZZESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dal Presidente e dal dirigente Rossi, di cui sopra.

  DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 9 maggio 2018 a carico di: GRILLI Claudio Luigi, Presidente della società USD FISSIRAGARIOZZESE, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione all’Art.10 comma 2 del CGS ed agli Artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF per non avere impedito che il calciatore, SIRONI Edoardo partecipasse alla gara US ORIENSE/ USD FISSIRAGARIOZZESE del 24.9.2017 Campionato Allievi Provinciali Fascia B in posizione irregolare, in quanto non tesserato per la…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 72 del 07/06/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 27 aprile 2018 a carico di DEL VECCHIO Pietro, all’epoca dei fatti Presidente della ACD MONTEBELLO, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S. in relazione agli Artt. 23, comma 1°, NOIF e 40 del regolamento del Settore Tecnico punti Da, Db, nonchè del Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016, per avere, a seguito dell’interruzione del rapporto con il tecnico, COLI Angelo, permesso di attribuire la responsabilità tecnica delle prima squadra ad altro allenatore abilitato nei ruoli del Settore Tecnico o in possesso del titolo abilitativo di allenatore dilettante, conferendo invece l’incarico ai sig.ri BARBIERI Paolo, MEDICINA Lorenzo, soggetti entrambi privi della necessaria abilitazione per la conduzione di una squadra partecipante al campionato di II° Categoria Dilettanti accompagnato alcuni tesserati nati nel 2002 a sostenere un allenamento presso altra società GS Calvignasco ASD, senza preventivo rilascio del nulla osta; BARBIERI Paolo, all’epoca dei fatti calciatore della ACD MONTEBELLO, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016, per avere indebitamente assunto senza averne titolo unitamente al sig. MEDICINA Lorenzo la conduzione tecnica della I° squadra della ACD MONTEBELLO; MEDICINA Lorenzo, all’epoca dei fatti consulente sportivo della ACD MONTEBELLO, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016, per avere indebitamente assunto senza averne titolo unitamente al sig. BARBIERI Paolo, in dodici gare del campionato di II categoria stagione 2016/2017, la conduzione tecnica della I squadra della ACD MONTEBELLO; CAMI Paolo, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016, per avere autorizzato o comunque acconsentito all’inserimento del suo nominativo nelle distinte di sei gare del campionato di II categoria stagione sportiva 2016/2017 in cui venivano inseriti quali allenatori i sig.ri MEDICINA e BARBIERI, senza idonea abilitazione alla conduzione tecnica della squadra; NOSOTTI Stefano, all’epoca dei fatti consigliere della ACD MONTEBELLO, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016 ed all’Art. 61 commi 1 e 5 NOIF, per aver ricoperto la qualifica di dirigente accompagnatore della ACD MONTEBELLO in nove gare del campionato di II categoria stagione sportiva 2016/2017 in cui venivano inseriti quali allenatori i sig.ri MEDICINA e BARBIERI, senza idonea abilitazione alla conduzione tecnica della squadra; CEI Roberto, all’epoca dei fatti consigliere della ACD MONTEBELLO per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016 ed all’Art. 61 commi 1 e 5 NOIF per aver ricoperto la qualifica di dirigente accompagnatore della ACD MONTEBELLO in tre gare del campionato di II categoria stagione sportiva 2016/2017 in cui venivano inseriti quali allenatori i sig.ri MEDICINA e BARBIERI, senza idonea abilitazione alla conduzione tecnica della squadra; SIRIANNI Cesare, all’epoca dei fatti dirigente della ACD MONTEBELLO per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016 ed all’Art. 61 commi 1 e 5 NOIF per aver ricoperto la qualifica di dirigente accompagnatore della ACD MONTEBELLO in tre gare del campionato di II categoria stagione sportiva 2016/2017 in cui venivano inseriti quali allenatori i sig.ri MEDICINA e BARBIERI, senza idonea abilitazione alla conduzione tecnica della squadra; RAINERI Franco, all’epoca dei fatti direttore sportivo della ACD MONTEBELLO per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016 ed all’Art. 61 commi 1 e 5 NOIF per aver ricoperto la qualifica di dirigente accompagnatore della ACD MONTEBELLO in una gara del campionato di II categoria stagione sportiva 2016/2017 in cui venivano inseriti quale allenatore il sig. MEDICINA, senza idonea abilitazione alla conduzione tecnica della squadra; MARCHETTI Pietro, all’epoca dei fatti Vice Presidente della ACD MONTEBELLO per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016 ed all’Art. 61 commi 1 e 5 NOIF, per aver ricoperto la qualifica di dirigente accompagnatore della ACD MONTEBELLO in una gara del campionato di II categoria stagione sportiva 2016/2017 in cui venivano inseriti quale allenatore il sig. MEDICINA, senza idonea abilitazione alla conduzione tecnica della squadra; ACD MONTEBELLO, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex Art. 4, commi 1 e 2, del CGS per la condotta ascritta al proprio presidente ed ai propri tesserati.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE  datato 27 aprile 2018 a carico di DEL VECCHIO Pietro,  all’epoca dei fatti Presidente  della ACD MONTEBELLO, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S. in relazione agli Artt. 23, comma 1°, NOIF e 40 del regolamento del Settore Tecnico punti Da, Db, nonchè del Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016, per avere, a seguito dell’interruzione del rapporto con il tecnico, COLI Angelo,  permesso di attribuire la responsabilità tecnica…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 31/05/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 18 aprile 2018 a carico di CASARINI Daniele, all’epoca dei fatti dirigente della Pol. CDS Motta Visconti, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S., per aver accompagnato alcuni tesserati nati nel 2002 a sostenere un allenamento presso altra società GS Calvignasco ASD, senza preventivo rilascio del nulla osta; CASARINI Andrea, CASARINI Simone ed AMIN MOUSTAFA, all’epoca dei fatti calciatori della Pol. CDS Motta Visconti, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 bis del C.G.S. e 32 NOIF in relazione al punto 2.6 del Comunicato n. 1 emanato dal SGS della FIGC per la stagione sportiva 2016/2017 – “allo specifico titolo provini presso le società giovani calciatori sottoposti a prova che regola le procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione” – per avere partecipato come calciatori nelle fila della Calvignasco ASD – in data 24.5.2017 – ad un provino/allenamento in assenza del necessario nulla-osta da parte della società di appartenenza, Pol. CDS Motta Visconti; VILLA Fabio, all’epoca dei fatti Presidente della Calvignasco ASD, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 bis del C.G.S. e 32 NOIF in relazione al punto 2.6 del Comunicato n. 1 emanato dal SGS della FIGC per la stagione sportiva 2016/2017 – “allo specifico titolo provini presso le società giovani calciatori sottoposti a prova che regola le procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione” – per aver permesso che i giovani calciatori della Pol. CDS Motta Visconti, CASARINI Andrea e Simone, MARKU Denis, MARTELLO Emanuele, AMIN MOUSTAFA, SARLI Gerardo, SCOTTI Christian, sostenessero, in data 24.5.2017, un provino/allenamento per la propria società, Calvignasco ASD, in assenza del necessario nulla-osta da parte della società di appartenenza, Pol. CDS Motta Visconti; GS CALVIGNASCO, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex Art. 4 del CGS per la condotta ascritta al proprio presidente VILLA Fabio;

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE  datato 18 aprile 2018 a carico di CASARINI Daniele, all’epoca dei fatti dirigente della Pol. CDS Motta Visconti, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S., per aver accompagnato alcuni tesserati nati nel 2002 a sostenere un allenamento presso altra società  GS Calvignasco ASD, senza preventivo rilascio del nulla osta; CASARINI Andrea, CASARINI Simone ed AMIN MOUSTAFA, all’epoca dei fatti calciatori  della Pol. CDS Motta Visconti, per rispondere delle violazioni di cui agli artt.…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 24/05/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 20 aprile 2018 a carico di FERREIRA THIAGO, calciatore, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 bis,comma 1, e 10,comma 2, del C.G.S. in relazione all’ art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. Per aver falsamente affermato di non esser stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2017-2018 alla Società Polisportiva Buscoldo ASD senza averne titolo.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE  datato 20 aprile 2018 a carico di FERREIRA THIAGO, calciatore, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 bis,comma 1, e 10,comma 2, del C.G.S. in relazione all’ art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. Per aver falsamente affermato di non esser stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2017-2018 alla Società Polisportiva Buscoldo ASD senza averne titolo. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL,letto l’atto di deferimento datato 20…

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 04/04 2018 a carico di PICCOLLA PAOLO, Presidente della U.S. RETORBIDO nella stagione 2016/2017, per la violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione al combinato disposto degli artt. 23 comma 1 delle Noif 40 del Regolamento del Settore Tecnico punti Da e Db; ABELI IVAN della violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS; GIORGI PAOLO della violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 61 comma 1 e 5 delle Noif; OLIVIERI ANDREA della violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 61 comma 1 e 5 delle Noif; U.S. RETORBIDO ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.D.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti e nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata dai soggetti Piccolla Paolo, Abeli Ivan, Giorgi Paolo e Olivieri Andrea.

  DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE  datato 04/04 2018 a carico di PICCOLLA PAOLO, Presidente della U.S. RETORBIDO nella stagione 2016/2017, per la  violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione al combinato disposto degli artt. 23 comma 1 delle Noif 40 del Regolamento del Settore Tecnico punti Da e Db; ABELI IVAN  della violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS; GIORGI PAOLO della violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 61 comma 1…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 17/05/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 12 aprile 2018 a carico di MALAVASI Agostino Nelvio, all’epoca dei fatti Presidente della POL CIMIANO della violazione di cui all’Art. 1 bis, comma 1, del CGS, 10, comma 2, del CGS, anche in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale e 39 delle NOIF per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore. GANDINO Davide, consentendo l’utilizzo dello stesso nella gara di campionato di II° Categoria, Girone B Pol. Cimiano/AGRISPORT del 22.10.2017; CORBEDDU Gianfranco, Dirigente Accompagnatore della POL CIMIANO, della violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’Art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF, per aver sottoscritto la distinta della gara di cui sopra in cui ha preso parte il calciatore, GANDINO Davide, che non era tesserato per la POL CIMIANO; GANDINO Davide, della violazione della violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, Art 10, comma 2, ed Art. 46, comma 6, del CGS, per aver preso parte alla gara di cui sopra, senza essere regolarmente tesserato per la POL CIMIANO; POL CIMIANO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti ascritti al proprio Presidente ed ai propri tesserati.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE  datato 12 aprile 2018 a carico di MALAVASI Agostino Nelvio, all’epoca dei fatti Presidente della POL CIMIANO della violazione di cui all’Art. 1 bis, comma  1, del CGS, 10, comma 2, del CGS, anche in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale e 39 delle NOIF per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore. GANDINO Davide, consentendo l’utilizzo dello stesso nella gara di campionato di II° Categoria, Girone B Pol. Cimiano/AGRISPORT del 22.10.2017;…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 26/04/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE del 19 marzo 2018 a carico di: GARIONI Giuseppe, tesserato FIGC all’epoca dei fatti in qualità di Presidente dell’ASD Torrazzo Malagnino “per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonchè dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 1, del CGS, perchè il 16.12.16 veniva colpito da ordinanza di custodia cautelare fondata su gravissimi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli articoli 81 cpv c.p., 61 n.5, 609 bis e 609 ter c.p per avere posto in essere ripetutamente nel corso degli anni condotte sessualmente abusanti nei confronti di alcuni giovani calciatori tesserati per la propria squadra, ed all’epoca dei fatti minorenni, e segnatamente: … OMISSIS presso la propria abitazione dove venivano invitati dal Garioni per lo svolgimento pomeridiano dei compiti scolastici, così come confermato in sede di incidente probatorio e dai significativi riscontri intercettativi acquisiti dall’AG procedente e contenuti negli atti di cui al fascicolo d’indagine”; ASD POL. TORRAZZO MALAGNINO ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per responsabilità diretta e/o oggettiva in relazione alle violazioni commesse dal proprio Presidente.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE  FEDERALE  del 19 marzo 2018  a carico di:   GARIONI Giuseppe, tesserato FIGC all’epoca dei fatti in qualità di Presidente dell’ASD Torrazzo Malagnino “per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonchè dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 1, del CGS, perchè il 16.12.16 veniva colpito da ordinanza di custodia cautelare fondata su gravissimi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli articoli 81 cpv…

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