gara del 5/ 4/2018 FUTSAL PIACENZA – MASSERONI MARCHESE SRL La società Masseroni Marchese con nota in data 5 aprile 2018 ore 12,32 ha comunicato che non si sarebbe presentata per la disputa della gara a margine. Non essendo pervenuta da parte della Società stessa idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore, in applicazione degli art. 53 commi 2 e 7 e 55 comma 1 delle N.O.I.F. DELIBERA a) di comminare alla Società Masseroni Marchese la sanzione…
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 12/04/2018 – Delibera – gara del 31/ 3/2018 BREMBATE SOPRA C.1947 ASD – SAN PANCRAZIO CALCIO
gara del 31/ 3/2018 BREMBATE SOPRA C.1947 ASD – SAN PANCRAZIO CALCIO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 50 del 5.4.2018 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Brembate Sopra. Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Rubagotti Manuel, nato il 25-6-98, in posizione irregolare…
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C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 12/04/2018 – Delibera – gara del 5/ 4/2018 VIRES – NUOVA A.C. SELVINO 2000
gara del 5/ 4/2018 VIRES – NUOVA A.C. SELVINO 2000 La società Nuova Selvino mediante Pec in data 7 aprile 18 ore 23,26 ha presentato reclamo in ordine alla gara in oggetto. Il reclamo è stato proposto ed è pervenuto oltre i termini previsti dal regolamento della Coppa pubblicato sul CU del CR Lombardia nº 1 del 6-7-2017 Punto 3.2.6. pag. 33 per quanto attiene le gare di Coppa Lombardia, che riprende integralmente il CU Nº 368 del 19-6-2017 della…
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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 28/06/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 11 maggio 2018 a carico di BENE Piero, Presidente della società ASD SARONNO ROBUR MARNATE, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione all’Art.94 TER comma 13 NOIF ed all’Art. 6 commi 9 e 10 del CGS per non avere pagato l’allenatore RONCUZZI Antonio in esecuzione alla decisione del collegio arbitrale presso la LND pubblicata sul CU n. 3/2017 del 20.4.2017, nel termine di 30 giorni come ivi disposto; ASD SARONNO ROBUR MARNATE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’Art. 4, comma 1, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dal Presidente.
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 11 maggio 2018 a carico di BENE Piero, Presidente della società ASD SARONNO ROBUR MARNATE, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione all’Art.94 TER comma 13 NOIF ed all’Art. 6 commi 9 e 10 del CGS per non avere pagato l’allenatore RONCUZZI Antonio in esecuzione alla decisione del collegio arbitrale presso la LND pubblicata sul CU n. 3/2017 del 20.4.2017, nel termine di 30 giorni come ivi disposto; ASD SARONNO ROBUR…
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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 28/06/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 16 maggio 2018 a carico di ALBERTOTTI Giuseppe, Dirigente della società ASD SS NIZZA Calcio, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt.23, comma 1 e 61 comma 1 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell’Art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, punto Db) di cui ai CU della LND n.1 punto 14, pubblicato in data 9.7.2016 e punto C pubblicato il 12.8.2016, per avere consentito e/o permesso a soggetti non abilitati di svolgere il ruolo di allenatore durante le gare della stagione sportiva 2016/2017 e di aver sottoscritto alcune distinte delle relative gare; DOMENICHETTI Simone, Dirigente della società ASD SS NIZZA Calcio, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt.23, comma 1 e 61 comma 1 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell’Art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, punto Db) di cui ai CU della LND n.1 punto 14, pubblicato in data 9.7.2016 e punto C pubblicato il 12.8.2016, per aver svolto le funzioni di allenatore per la società ASD SS NIZZA Calcio, senza idonea abilitazione in sei gare della stagione sportiva 2016/2017; ROSSI Giovanni Dirigente della società ASD SS NIZZA Calcio , per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt.23, comma 1 e 61 comma 1 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell’Art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, punto Db) di cui ai CU della LND n.1 punto 14, pubblicato in data 9.7.2016 e punto C pubblicato il 12.8.2016, per aver svolto le funzioni di allenatore per la società ASD SSS NIZZA Calcio, senza idonea abilitazione in otto gare della stagione sportiva 2016/2017; MORONI Camillo, Dirigente della società ASD SS NIZZA Calcio, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt.23, comma 1 e 61 comma 1 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell’Art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, punto Db) di cui ai CU della LND n.1 punto 14, pubblicato in data 9.7.2016 e punto C pubblicato il 12.8.2016, per aver sottoscritto quale dirigente accompagnatore due distinte di gara in cui figuravano come allenatori soggetti privi della necessaria abilitazione; FRANZOSI Antonio, Dirigente della società ASD SS NIZZA Calcio, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt.23, comma 1 e 61 comma 1 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell’Art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, punto Db) di cui ai CU della LND n.1 punto 14, pubblicato in data 9.7.2016 e punto C pubblicato il 12.8.2016, per aver sottoscritto quale dirigente accompagnatore trentasei distinte di gara in cui figuravano come allenatori soggetti privi della necessaria abilitazione; PERNIGOTTI Celestino, Dirigente della società ASD SS NIZZA Calcio , per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt.23, comma 1 e 61 comma 1 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell’Art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, punto Db) di cui ai CU della LND n.1 punto 14, pubblicato in data 9.7.2016 e punto C pubblicato il 12.8.2016, per aver sottoscritto quale dirigente accompagnatore due distinte di gara in cui figuravano come allenatori soggetti privi della necessaria abilitazione; ASD SS NIZZA Calcio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dai propri tesserati.
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 16 maggio 2018 a carico di ALBERTOTTI Giuseppe, Dirigente della società ASD SS NIZZA Calcio, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt.23, comma 1 e 61 comma 1 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell’Art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, punto Db) di cui ai CU della LND n.1 punto 14, pubblicato in data 9.7.2016 e punto C pubblicato il 12.8.2016, per avere…
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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 28/06/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 14 maggio 2018 a carico di BOTTINELLI Roberto, all’epoca dei fatti dirigente/allenatore della società G.S. Cavallasca, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis comma 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli Artt. 36 del regolamento del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica e al punto 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 01.07.2016 stagione sportiva 2016-2017, per avere organizzato una gara amichevole con precise finalità di scouting per giovani calciatori della categoria allievi in funzione di successivi tesseramenti per la stagione 2017-2018. LAURETI Jacopo, TARRAGONI Andrea, MAZZUCCHI Stefano, MARCELLO Stefano e ZEA Mattia all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società G.S. Villa Guardia, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 31 comma 3, e 92 comma 1 delle NOIF nonché in relazione dell’art. 36 del Regolamento del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 1.2.6 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC stagione sportiva 2016-2017 per avere partecipato il giorno 26.5.2017 ad un allenamento/provino presso il centro sportivo della società G.S. Cavallasca in assenza di alcuna autorizzazione – nulla osta da parte della società di appartenenza. G.S. CAVALLASCA, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex Art. 4, comma 2,del CGS per la condotta ascritta al sig. Roberto Bottinelli A.C. MASLIANICO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex Art. 4, comma 2, del CGS per i fatti imputabili al calciatore Stefano Mazzucchi.
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 14 maggio 2018 a carico di BOTTINELLI Roberto, all’epoca dei fatti dirigente/allenatore della società G.S. Cavallasca, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis comma 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli Artt. 36 del regolamento del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica e al punto 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 01.07.2016 stagione sportiva 2016-2017, per avere organizzato una gara amichevole con precise finalità di scouting per giovani calciatori della categoria allievi…
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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 21/06/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 7 maggio 2018 a carico di : DACCO’ Fabio, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art.23 comma 1 NOIF e all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017 per avere assunto senza averne titolo la conduzione tecnica della prima squadra della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES nel corso delle gare ufficiali dando disposizioni tecniche ed accettando di essere inserito nelle distinte di gara in qualità di allenatore, il tutto in assenza della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018; SORBARA Giorgio, Presidente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione agli Artt. 23 comma 1 e 38, comma 1, NOIF ed agli Artt. 40 e 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017 per aver permesso o comunque non impedito nella sua qualità di Presidente che il sig. DACCO’ Fabio assumesse, senza averne titolo, la conduzione tecnica della prima squadra della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES nel corso delle gare ufficiali dando disposizioni tecniche ed accettando di essere inserito nelle distinte di gara in qualità di allenatore, il tutto in assenza della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018; REGALI Roberto, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art.61 commi 1 e 5 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017 per avere svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della prima squadra e sottoscritto 23 distinte di gare in cui ha preso parte il sig. DACCO’ Fabio, in qualità di tecnico, senza averne titolo, essendo privo della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018; SPIGA Andrea, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art.61 commi 1 e 5 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017 per avere svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della prima squadra e sottoscritto 4 distinte di gare in cui ha preso parte il sig. DACCO’ Fabio, in qualità di tecnico, senza averne titolo, essendo privo della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018; ROTA Donato, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art.61 commi 1 e 5 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017 per avere svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della prima squadra e sottoscritto 1 distinta di gara in cui ha preso parte il sig. DACCO’ Fabio, in qualità di tecnico, senza averne titolo, essendo privo della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018; CILENTO Fabio, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art.61 commi 1 e 5 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017 per avere svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della prima squadra e sottoscritto 1 distinta di gara in cui ha preso parte il sig. DACCO’ Fabio, in qualità di tecnico, senza averne titolo, essendo privo della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018; VALENTE Antonino, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art.61 commi 1 e 5 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017 per avere svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della prima squadra e sottoscritto 1 distinta di gara in cui ha preso parte il sig. DACCO’ Fabio, in qualità di tecnico, senza averne titolo, essendo privo della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018; COLLA Stefano, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art. 38 comma 1 NOIF e all’Art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico ed ai CU LND n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017, per avere assunto senza averne titolo in quanto non tesserato la conduzione tecnica della prima squadra della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES nel corso delle gare ufficiali delle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018; SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva , ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dal Presidente e dai dirigenti di cui sopra.
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 7 maggio 2018 a carico di : DACCO’ Fabio, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art.23 comma 1 NOIF e all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017 per avere assunto senza averne titolo la conduzione tecnica della prima squadra della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES nel corso…
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 14/06/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 9 maggio 2018 a carico di: GRILLI Claudio Luigi, Presidente della società USD FISSIRAGARIOZZESE, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione all’Art.10 comma 2 del CGS ed agli Artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF per non avere impedito che il calciatore, SIRONI Edoardo partecipasse alla gara US ORIENSE/ USD FISSIRAGARIOZZESE del 24.9.2017 Campionato Allievi Provinciali Fascia B in posizione irregolare, in quanto non tesserato per la predetta società; BRUSCHI Dario, Dirigente della società USD FISSIRAGARIOZZESE per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione all’Art.10 comma 2 del CGS ed agli Artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF , per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra USD FISSIRAGARIOZZESE, nella gara US ORIENSE/ USD FISSIRAGARIOZZESE del 24.9.2017 Campionato Allievi Provinciali Fascia B ove figurava in distinta il calciatore SIRONI Edoardo in posizione irregolare, in quanto non tesserato per la predetta società; SIRONI Edoardo per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione all’Art.10 comma 2 del CGS ed agli Artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF per avere preso parte alla gara US ORIENSE/ USD FISSIRAGARIOZZESE del 24.9.2017 Campionato Allievi Provinciali Fascia B in posizione irregolare in quanto non tesserato per USD FISSIRAGARIOZZESE; USD FISSIRAGARIOZZESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dal Presidente e dal dirigente Rossi, di cui sopra.
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 9 maggio 2018 a carico di: GRILLI Claudio Luigi, Presidente della società USD FISSIRAGARIOZZESE, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione all’Art.10 comma 2 del CGS ed agli Artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF per non avere impedito che il calciatore, SIRONI Edoardo partecipasse alla gara US ORIENSE/ USD FISSIRAGARIOZZESE del 24.9.2017 Campionato Allievi Provinciali Fascia B in posizione irregolare, in quanto non tesserato per la…
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 72 del 07/06/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 27 aprile 2018 a carico di DEL VECCHIO Pietro, all’epoca dei fatti Presidente della ACD MONTEBELLO, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S. in relazione agli Artt. 23, comma 1°, NOIF e 40 del regolamento del Settore Tecnico punti Da, Db, nonchè del Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016, per avere, a seguito dell’interruzione del rapporto con il tecnico, COLI Angelo, permesso di attribuire la responsabilità tecnica delle prima squadra ad altro allenatore abilitato nei ruoli del Settore Tecnico o in possesso del titolo abilitativo di allenatore dilettante, conferendo invece l’incarico ai sig.ri BARBIERI Paolo, MEDICINA Lorenzo, soggetti entrambi privi della necessaria abilitazione per la conduzione di una squadra partecipante al campionato di II° Categoria Dilettanti accompagnato alcuni tesserati nati nel 2002 a sostenere un allenamento presso altra società GS Calvignasco ASD, senza preventivo rilascio del nulla osta; BARBIERI Paolo, all’epoca dei fatti calciatore della ACD MONTEBELLO, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016, per avere indebitamente assunto senza averne titolo unitamente al sig. MEDICINA Lorenzo la conduzione tecnica della I° squadra della ACD MONTEBELLO; MEDICINA Lorenzo, all’epoca dei fatti consulente sportivo della ACD MONTEBELLO, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016, per avere indebitamente assunto senza averne titolo unitamente al sig. BARBIERI Paolo, in dodici gare del campionato di II categoria stagione 2016/2017, la conduzione tecnica della I squadra della ACD MONTEBELLO; CAMI Paolo, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016, per avere autorizzato o comunque acconsentito all’inserimento del suo nominativo nelle distinte di sei gare del campionato di II categoria stagione sportiva 2016/2017 in cui venivano inseriti quali allenatori i sig.ri MEDICINA e BARBIERI, senza idonea abilitazione alla conduzione tecnica della squadra; NOSOTTI Stefano, all’epoca dei fatti consigliere della ACD MONTEBELLO, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016 ed all’Art. 61 commi 1 e 5 NOIF, per aver ricoperto la qualifica di dirigente accompagnatore della ACD MONTEBELLO in nove gare del campionato di II categoria stagione sportiva 2016/2017 in cui venivano inseriti quali allenatori i sig.ri MEDICINA e BARBIERI, senza idonea abilitazione alla conduzione tecnica della squadra; CEI Roberto, all’epoca dei fatti consigliere della ACD MONTEBELLO per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016 ed all’Art. 61 commi 1 e 5 NOIF per aver ricoperto la qualifica di dirigente accompagnatore della ACD MONTEBELLO in tre gare del campionato di II categoria stagione sportiva 2016/2017 in cui venivano inseriti quali allenatori i sig.ri MEDICINA e BARBIERI, senza idonea abilitazione alla conduzione tecnica della squadra; SIRIANNI Cesare, all’epoca dei fatti dirigente della ACD MONTEBELLO per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016 ed all’Art. 61 commi 1 e 5 NOIF per aver ricoperto la qualifica di dirigente accompagnatore della ACD MONTEBELLO in tre gare del campionato di II categoria stagione sportiva 2016/2017 in cui venivano inseriti quali allenatori i sig.ri MEDICINA e BARBIERI, senza idonea abilitazione alla conduzione tecnica della squadra; RAINERI Franco, all’epoca dei fatti direttore sportivo della ACD MONTEBELLO per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016 ed all’Art. 61 commi 1 e 5 NOIF per aver ricoperto la qualifica di dirigente accompagnatore della ACD MONTEBELLO in una gara del campionato di II categoria stagione sportiva 2016/2017 in cui venivano inseriti quale allenatore il sig. MEDICINA, senza idonea abilitazione alla conduzione tecnica della squadra; MARCHETTI Pietro, all’epoca dei fatti Vice Presidente della ACD MONTEBELLO per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016 ed all’Art. 61 commi 1 e 5 NOIF, per aver ricoperto la qualifica di dirigente accompagnatore della ACD MONTEBELLO in una gara del campionato di II categoria stagione sportiva 2016/2017 in cui venivano inseriti quale allenatore il sig. MEDICINA, senza idonea abilitazione alla conduzione tecnica della squadra; ACD MONTEBELLO, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex Art. 4, commi 1 e 2, del CGS per la condotta ascritta al proprio presidente ed ai propri tesserati.
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 27 aprile 2018 a carico di DEL VECCHIO Pietro, all’epoca dei fatti Presidente della ACD MONTEBELLO, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S. in relazione agli Artt. 23, comma 1°, NOIF e 40 del regolamento del Settore Tecnico punti Da, Db, nonchè del Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016, per avere, a seguito dell’interruzione del rapporto con il tecnico, COLI Angelo, permesso di attribuire la responsabilità tecnica…
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 31/05/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 18 aprile 2018 a carico di CASARINI Daniele, all’epoca dei fatti dirigente della Pol. CDS Motta Visconti, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S., per aver accompagnato alcuni tesserati nati nel 2002 a sostenere un allenamento presso altra società GS Calvignasco ASD, senza preventivo rilascio del nulla osta; CASARINI Andrea, CASARINI Simone ed AMIN MOUSTAFA, all’epoca dei fatti calciatori della Pol. CDS Motta Visconti, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 bis del C.G.S. e 32 NOIF in relazione al punto 2.6 del Comunicato n. 1 emanato dal SGS della FIGC per la stagione sportiva 2016/2017 – “allo specifico titolo provini presso le società giovani calciatori sottoposti a prova che regola le procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione” – per avere partecipato come calciatori nelle fila della Calvignasco ASD – in data 24.5.2017 – ad un provino/allenamento in assenza del necessario nulla-osta da parte della società di appartenenza, Pol. CDS Motta Visconti; VILLA Fabio, all’epoca dei fatti Presidente della Calvignasco ASD, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 bis del C.G.S. e 32 NOIF in relazione al punto 2.6 del Comunicato n. 1 emanato dal SGS della FIGC per la stagione sportiva 2016/2017 – “allo specifico titolo provini presso le società giovani calciatori sottoposti a prova che regola le procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione” – per aver permesso che i giovani calciatori della Pol. CDS Motta Visconti, CASARINI Andrea e Simone, MARKU Denis, MARTELLO Emanuele, AMIN MOUSTAFA, SARLI Gerardo, SCOTTI Christian, sostenessero, in data 24.5.2017, un provino/allenamento per la propria società, Calvignasco ASD, in assenza del necessario nulla-osta da parte della società di appartenenza, Pol. CDS Motta Visconti; GS CALVIGNASCO, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex Art. 4 del CGS per la condotta ascritta al proprio presidente VILLA Fabio;
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 18 aprile 2018 a carico di CASARINI Daniele, all’epoca dei fatti dirigente della Pol. CDS Motta Visconti, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S., per aver accompagnato alcuni tesserati nati nel 2002 a sostenere un allenamento presso altra società GS Calvignasco ASD, senza preventivo rilascio del nulla osta; CASARINI Andrea, CASARINI Simone ed AMIN MOUSTAFA, all’epoca dei fatti calciatori della Pol. CDS Motta Visconti, per rispondere delle violazioni di cui agli artt.…