COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Sporting Linate Camp. Giovanissimi Reg. Gir. F Gara US Sporting Linate/Real QCM del 25/02/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Sporting Linate Camp. Giovanissimi Reg. Gir. F Gara US Sporting Linate/Real QCM del 25/02/2009 La società US SPORTING LINATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS con la quale le era stata comminata la sanzione della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di 1 punto in classifica e…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AICS OLMI Camp. Giov.mi REG. Gir. F Gara Fanfulla/Olmi del 08/03/2009 C.U. n.35 del CRL datato 19/03/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AICS OLMI Camp. Giov.mi REG. Gir. F Gara Fanfulla/Olmi del 08/03/2009 C.U. n.35 del CRL datato 19/03/2009 La società OLMI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’assistente dell’arbitro sig. Mauro SANTOBUONO sino al 15.03.2010 e irrogato l’ammenda alla medesima società di Euro 100,00=, lamentando che il…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Pogliano Camp. 2^ Cat. Gir. D Gara Pogliano/Garbagnate del 08/03/2009 C.U. n.35 della Delegazione di LEGNANO datato 19/03/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Pogliano Camp. 2^ Cat. Gir. D Gara Pogliano/Garbagnate del 08/03/2009 C.U. n.35 della Delegazione di LEGNANO datato 19/03/2009 La società POGLIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Andrea RANIERO fino al 30/06/2009, lamentando che la reazione per la quale veniva sanzionato si è,…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Virtus Ozzero Camp. 2^ Cat. Gir. W Gara Virtus Ozzero/Casei del 12/03/2009 C.U. n.32 della Delegazione di Pavia datato 19/03/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Virtus Ozzero Camp. 2^ Cat. Gir. W Gara Virtus Ozzero/Casei del 12/03/2009 C.U. n.32 della Delegazione di Pavia datato 19/03/2009 La società VIRTUS OZZERO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito l’assistente Maurizio CORBELLA sino al 15/03/2011, lamentando che i fatti addebitati al proprio tesserato, in…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di D’ADDA Gianpaolo, CORTI Mario, società US STEZZANESE, ZARELLA Nicola, PICCIN Gianluigi, PICCIN Riccardo, PERLETTI Marco, BERTOLA Matteo, GUARNIERI Nathan, DE VALERIO Alessio, per rispondere: • D’ADDA Gianpaolo e CORTI Mario della violazione di cui all’art.3, comma 1 CGS, in relazione al punto 4 del CU n.1 del SGS 2007/2008 per aver organizzato, il primo in qualità di Presidente e il secondo in qualità di Rappresentante del Settore Giovanile della US STEZZANESE, due “provini” o “raduni selettivi” vietati per la categoria Pulcini, nelle date del 24.02.2008 e 09.03.2008, facendovi partecipare n.5 giocatori del US CISERANO che aveva espressamente negato il proprio nullaosta; • US STEZZANESE della violazione dell’art.4 comma 1 e 2 CGS avendo responsabilità diretta e responsabilità oggettiva per le condotte antiregolamentari sopra descritte di propri dirigenti e tesserati; • PICCIN Gianluigi e ZARELLA Nicola della violazione dell’art.10, comma 1 CGS e del punto 4 del CU n.1 del SGS 2007/2008, per aver contribuito all’organizzazione dei predetti provini della US STEZZANESE, il primo in qualità di allenatore dei Pulcini del US CISERANO e il secondo in qualità di vice allenatore dei Giovanissimi Regionali della US STEZZANESE; • PICCIN Riccardo, PERLETTI Marco, BERTOLA Matteo, GUARNIERI Nathan, DE VALERIO Alessio della violazione dell’art.1, comma 1 CGS per aver partecipato ai predetti due provini della US STEZZANESE quali calciatori Pulcini dell’US CISERANO.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di D’ADDA Gianpaolo, CORTI Mario, società US STEZZANESE, ZARELLA Nicola, PICCIN Gianluigi, PICCIN Riccardo, PERLETTI Marco, BERTOLA Matteo, GUARNIERI Nathan, DE VALERIO Alessio, per rispondere: • D’ADDA Gianpaolo e CORTI Mario della violazione di cui all’art.3, comma 1 CGS, in relazione al punto 4 del…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di: 1)BERGAMASCHI Fabio, all’epoca dei fatti Presidente della Società GSD Videoton 1990 Calcio a 5, per violazione dell’art.1, commi 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.23 delle NOIF, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per non aver vigilato, in qualità di legale rappresentante della Società GSD VIDEOTON 1990 Calcio a 5, affinché venisse impedita la falsificazione della tessera intestata al signor Giordano Brazzoli, nonché per non aver impedito, e comunque vigilato, affinché il signor Valente Massimo prestasse la propria attività in favore della medesima Società nell’ambito della stagione agonistica 2007-2008; 2)VALENTE Massimo, all’epoca dei fatti tesserato come arbitro presso la Sezione AIA di Crema, ma con funzioni di allenatore in via di fatto e dirigente della prima squadra della GSD Videoton 1990 Calcio a 5, per violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.40, comma 4° Lett. b) del Regolamento AIA, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto in qualità di arbitro tesserato presso la Sezione AIA di Crema nella stagione agonistica 2007-2008 ha indebitamente svolto attività tecnico-dirigenziale in favore della Società GSD Videoton 1990 Calcio a 5, accedendo in panchina nella gara del 18.02.2008 mediante l’esibizione della tessera contraffatta intestata al signor Giordano Brazzoli eludendo in modo fraudolento la verifica operata preventivamente dal direttore di gara dei soggetti abilitati a prendere parte alla suddetta gara; 3)GSD Videoton 1990 Calcio a 5, per violazione dell’art.4, 1° Comma, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di: 1)BERGAMASCHI Fabio, all’epoca dei fatti Presidente della Società GSD Videoton 1990 Calcio a 5, per violazione dell’art.1, commi 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.23 delle NOIF, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per non aver vigilato, in qualità…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di BONALI Daniele e della società ASD ZACCARIA pe la violazione il primo dell’art.1 del CGS in relazione dell’art.5 commi 1 e 4 del CGS per aver formulato pubblicamente giudizi ed affermazioni gravemente lesive di soggetti ed organi operanti nell’ambito Federale ed in particolare del GS del CRL, e la seconda in relazione all’art.4 commi 1 e 2 del CGS per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alle dichiarazioni rese dal BONALI.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di BONALI Daniele e della società ASD ZACCARIA pe la violazione il primo dell’art.1 del CGS in relazione dell’art.5 commi 1 e 4 del CGS per aver formulato pubblicamente giudizi ed affermazioni gravemente lesive di soggetti ed organi operanti nell’ambito Federale ed in particolare del GS del…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Virgilio Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Revere/Virgilio del 15/03/2009 C.U. n.36 della delegazione di MANTOVA datato 19/03/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Virgilio Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Revere/Virgilio del 15/03/2009 C.U. n.36 della delegazione di MANTOVA datato 19/03/2009 La società POLISP. VIRGILIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore EDOARDO SCOGNAMIGLIO per 5 GARE, lamentando che il calciatore sanzionato proferiva nei confronti dell’arbitro solo…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Atl. Cinisello Camp. 3^ Cat. Gir. D Gara Atl. Cinisello/Posal Calcio del 12/03/2009 C.U. n.34 della Delegazione di MILANO datato 19/03/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Atl. Cinisello Camp. 3^ Cat. Gir. D Gara Atl. Cinisello/Posal Calcio del 12/03/2009 C.U. n.34 della Delegazione di MILANO datato 19/03/2009 La società ATL. CINISELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore SIMONE BERGAMIN per 3 gare lamentando che diversamente da quanto indicato nella delibera…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Brusaporto Camp. 1^ Cat. Gir. E Gara Nuova Casazza/Brusaporto del 08/03/2009 C.U. n.34 del CRL datato 12/03/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Brusaporto Camp. 1^ Cat. Gir. E Gara Nuova Casazza/Brusaporto del 08/03/2009 C.U. n.34 del CRL datato 12/03/2009 La società BRUSAPORTO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore EMILIO MILANI per 6 GARE, lamentando che la sanzione inflitta è sproporzionata rispetto ai fatti realmente accaduti.…

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