COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 02/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di: 1) Giuseppe GILBERTI, Presidente della US PEDROCCA, per violazione dell’art.5 comma 1°, del CGS, per aver espresso, con dichiarazioni espresse pubblicamente, giudizi tesi a negare la regolarità del campionato e idonei a ledere direttamente o indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali;…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 12/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Villa Carluccio, Presidente della GS CONCOREZZESE, Mandelli Carlo, dirigente della stessa società, Tassan Din Simone, all’epoca tesserato per la Soc. GS CONCOREZZESE e della Soc. GS CONCOREZZESE (Fascicolo n.334/2008) per rispondere: • i primi tre della violazione di cui agli artt.1 comma 1 e 10 comma 2 del CGS, in relazione al disposto dell’art.39 comma 2 delle NOIF, poiché Mandelli Carlo, responsabile del settore giovanile della Società. firmava materialmente per conto della stessa il modulo di tesseramento del calciatore minore Tassan Din Simone, senza raccogliere personalmente la sottoscrizione della madre Colombo Antonella, sottoscrizione risultata apocrifa; Villa Carluccio per la responsabilità derivante dalla sua qualifica di Presidente della Soc. GS CONCOREZZESE; Tassan Din Simone, in quanto calciatore tesserato per la stessa Società e, quindi, anch’egli tenuto alla osservanza delle disposizioni federali in materia di tesseramento • la Società GS CONCOREZZESE a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art.4 comma 1 e 2 del CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati e dirigenti. Gli addebiti mossi con gli atti di deferimento riguardano la falsa sottoscrizione apposta sul modulo di richiesta di tesseramento del minore Tassan Din Simone, della madre Colombo Antonella.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 12/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Villa Carluccio, Presidente della GS CONCOREZZESE, Mandelli Carlo, dirigente della stessa società, Tassan Din Simone, all’epoca tesserato per la Soc. GS CONCOREZZESE e della Soc. GS CONCOREZZESE (Fascicolo n.334/2008) per rispondere: • i primi tre della violazione di cui agli artt.1 comma 1 e…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 02/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di: 1) ROMANO Ezio, Presidente dell’AC CARDANO 91 per violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.32, comma 1, del Regolamento della LND come integrato dalle disposizioni contenute nel CU n.1 del 01.07.2007 della LND – FIGC, per aver, quale Presidente dell’AC CARDANO 91, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, omesso di iscrivere, per la stagione sportiva 2007-2008, una propria squadra al Campionato Juniores di Calcio a 5 oppure alternativamente al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a 5, indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica FIGC; 2) AC CARDANO 91, per violazione dell’art.4, 1°comma, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 02/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di: 1) ROMANO Ezio, Presidente dell’AC CARDANO 91 per violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.32, comma 1, del Regolamento della LND come integrato dalle disposizioni contenute nel CU n.1 del 01.07.2007 della LND – FIGC, per aver, quale Presidente dell’AC CARDANO…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Antonio ZANZI e Vincenzo Rinaldi, dirigenti della Sociatà A.S. Olimpia Calcio 2000 e della Società A.S. Olimpia Calcio 2000, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione a quanto previsto dagli art. 35 comma 1, 37 commi C e CA del Regolamento Settore Tecnico ed all’art. 38 delle N.O.I.F., per avere, in qualità di dirigente accompagnatore della A.S. Olimpia Calcio 2002 inserito nelle distinte di alcune gare il sig. Vincenzo Rinaldi, il quale ha avuto le funzioni di allenatore, malgrado questi fosse privo delle necessarie abilitazioni; • il secondo della violazione di cui all’art. 1 comma 1, per avere, ancorchè privo della prescritta abilitazione, assunto la conduzione tecnica della squadra anche durante le partite, sedendo in panchina nella veste di dirigente accompagnatore ovvero di massaggiatore; •la Sociatà F.C. A.S. Olimpia Calcio 2000 per responsabilità oggettiva, per la condotta ascrivibile ai propri tesserati, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Antonio ZANZI e Vincenzo Rinaldi, dirigenti della Sociatà A.S. Olimpia Calcio 2000 e della Società A.S. Olimpia Calcio 2000, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione a quanto previsto dagli art. 35 comma 1, 37 commi…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 09/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera delle Procura Federale a carico della società AS BASTIDA Campionato 1^ categoria e del suo Presidente sig. Angelo Culacciati, per la violazione dell’art.32 comma 1 del Regolamento della LND per non aver iscritto una propria squadra al campionato Juniores/Under 18 (Regionali/Provinciali) o in alternativa ai campionati giovanili.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 09/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera delle Procura Federale a carico della società AS BASTIDA Campionato 1^ categoria e del suo Presidente sig. Angelo Culacciati, per la violazione dell’art.32 comma 1 del Regolamento della LND per non aver iscritto una propria squadra al campionato Juniores/Under 18 (Regionali/Provinciali) o in alternativa ai campionati giovanili. La Commissione Disciplinare…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di: 1) GELATI Omero, all’epoca Presidente della SS SAMA SUSTINENTE, oggi ASD SPORTING CERLONGO, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art., 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’Art. 32, comma I°, del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni contenute nel C.U. n.1 dell’ 1.7.2007, per aver omesso di iscrivere per la stagione sportiva 2007-2008, una propria squadra ai Campionati Giovanili Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica FIGC oppure in alternativa al Campionato Juniores 18; 2) ASD SPORTING CERLOGNO, per violazione dell’Art. 4, I° comma, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di: 1) GELATI Omero, all’epoca Presidente della SS SAMA SUSTINENTE, oggi ASD SPORTING CERLONGO, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art., 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’Art. 32, comma I°, del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni contenute nel C.U. n.1…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 09/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera delle Procura Federale a carico della società AS VISTARINO Campionato 1^ categoria e del suo Presidente sig. Rustioni Rosolino, per la violazione dell’art.32 comma 1 del Regolamento della LND per non aver iscritto una propria squadra al campionato Juniores/Under 18 (Regionali/Provinciali) o in alternativa ai campionati giovanili.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 09/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera delle Procura Federale a carico della società AS VISTARINO Campionato 1^ categoria e del suo Presidente sig. Rustioni Rosolino, per la violazione dell’art.32 comma 1 del Regolamento della LND per non aver iscritto una propria squadra al campionato Juniores/Under 18 (Regionali/Provinciali) o in alternativa ai campionati giovanili. La Commissione Disciplinare…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del PRocuratore Federale a carico di Alberto BERNASCONI, Giovanni RICCIO, dirigenti della SOCIETA’ F.C. GORLA MAGGIORE e della SOCIETA’ F.C. GORLA MAGGIORE, per rispondere: . il primo della violazione di cui all’art. 1 del C:G.S., in relazione all’art. 35 del Regolamento Settore Tecnico ed all’art. 38 delle N.O.I.F., per avere, in qualità di dirigente accompagnatore della F.C. GORLA MAGGIORE, fatto assumere la conduzione te cnica dell Società ad un soggetto non abilitato per tale funzione, consentendogli di sedere in panchina in veste di allenatore; . il secondo della violazione di cui all’art. 1 comma 1, per avere svolto nel corso della stagione calcistica 2007-2008 la funzione di allenatore della squadra in assenza della rescritta autorizzazione, in quanto all’epoca dei fatti dirigente della F.C. GORLA MGGIORE; . la Società F.C. GORLA MAGGIORE per responsbilità oggettive, per la condotta scrivibile ai propri tesserati, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del PRocuratore Federale a carico di Alberto BERNASCONI, Giovanni RICCIO, dirigenti della SOCIETA’ F.C. GORLA MAGGIORE e della SOCIETA’ F.C. GORLA MAGGIORE, per rispondere: . il primo della violazione di cui all’art. 1 del C:G.S., in relazione all’art. 35 del Regolamento Settore Tecnico ed all’art. 38 delle N.O.I.F., per avere,…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 09/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera delle Procura Federale a carico della società FC ZAVATTARELLO Campionato 1^ categoria e del suo Presidente sig. Carlo Brichetti, per la violazione dell’art.32 comma 1 del Regolamento della LND per non aver iscritto una propria squadra al campionato Juniores/Under 18 (Regionali/Provinciali) o in alternativa ai campionati giovanili.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 09/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera delle Procura Federale a carico della società FC ZAVATTARELLO Campionato 1^ categoria e del suo Presidente sig. Carlo Brichetti, per la violazione dell’art.32 comma 1 del Regolamento della LND per non aver iscritto una propria squadra al campionato Juniores/Under 18 (Regionali/Provinciali) o in alternativa ai campionati giovanili. La Commissione Disciplinare…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 16/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera delle Procura Federale a carico della società US VIGHIGNOLO Campionato Promozione e del suo Presidente sig. Livio Tenconi, per la violazione dell’art.32 comma 1 del Regolamento della LND per non aver iscritto una propria squadra al campionato Juniores/Under 18 (Regionali/Provinciali).
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 16/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera delle Procura Federale a carico della società US VIGHIGNOLO Campionato Promozione e del suo Presidente sig. Livio Tenconi, per la violazione dell’art.32 comma 1 del Regolamento della LND per non aver iscritto una propria squadra al campionato Juniores/Under 18 (Regionali/Provinciali). La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL visto l’art.32 comma 1…