COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 09/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera delle Procura Federale a carico della società AS BASTIDA Campionato 1^ categoria e del suo Presidente sig. Angelo Culacciati, per la violazione dell’art.32 comma 1 del Regolamento della LND per non aver iscritto una propria squadra al campionato Juniores/Under 18 (Regionali/Provinciali) o in alternativa ai campionati giovanili. La Commissione Disciplinare…
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di: 1) GELATI Omero, all’epoca Presidente della SS SAMA SUSTINENTE, oggi ASD SPORTING CERLONGO, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art., 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’Art. 32, comma I°, del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni contenute nel C.U. n.1 dell’ 1.7.2007, per aver omesso di iscrivere per la stagione sportiva 2007-2008, una propria squadra ai Campionati Giovanili Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica FIGC oppure in alternativa al Campionato Juniores 18; 2) ASD SPORTING CERLOGNO, per violazione dell’Art. 4, I° comma, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di: 1) GELATI Omero, all’epoca Presidente della SS SAMA SUSTINENTE, oggi ASD SPORTING CERLONGO, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art., 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’Art. 32, comma I°, del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni contenute nel C.U. n.1…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 09/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera delle Procura Federale a carico della società AS VISTARINO Campionato 1^ categoria e del suo Presidente sig. Rustioni Rosolino, per la violazione dell’art.32 comma 1 del Regolamento della LND per non aver iscritto una propria squadra al campionato Juniores/Under 18 (Regionali/Provinciali) o in alternativa ai campionati giovanili.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 09/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera delle Procura Federale a carico della società AS VISTARINO Campionato 1^ categoria e del suo Presidente sig. Rustioni Rosolino, per la violazione dell’art.32 comma 1 del Regolamento della LND per non aver iscritto una propria squadra al campionato Juniores/Under 18 (Regionali/Provinciali) o in alternativa ai campionati giovanili. La Commissione Disciplinare…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del PRocuratore Federale a carico di Alberto BERNASCONI, Giovanni RICCIO, dirigenti della SOCIETA’ F.C. GORLA MAGGIORE e della SOCIETA’ F.C. GORLA MAGGIORE, per rispondere: . il primo della violazione di cui all’art. 1 del C:G.S., in relazione all’art. 35 del Regolamento Settore Tecnico ed all’art. 38 delle N.O.I.F., per avere, in qualità di dirigente accompagnatore della F.C. GORLA MAGGIORE, fatto assumere la conduzione te cnica dell Società ad un soggetto non abilitato per tale funzione, consentendogli di sedere in panchina in veste di allenatore; . il secondo della violazione di cui all’art. 1 comma 1, per avere svolto nel corso della stagione calcistica 2007-2008 la funzione di allenatore della squadra in assenza della rescritta autorizzazione, in quanto all’epoca dei fatti dirigente della F.C. GORLA MGGIORE; . la Società F.C. GORLA MAGGIORE per responsbilità oggettive, per la condotta scrivibile ai propri tesserati, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del PRocuratore Federale a carico di Alberto BERNASCONI, Giovanni RICCIO, dirigenti della SOCIETA’ F.C. GORLA MAGGIORE e della SOCIETA’ F.C. GORLA MAGGIORE, per rispondere: . il primo della violazione di cui all’art. 1 del C:G.S., in relazione all’art. 35 del Regolamento Settore Tecnico ed all’art. 38 delle N.O.I.F., per avere,…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 09/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera delle Procura Federale a carico della società FC ZAVATTARELLO Campionato 1^ categoria e del suo Presidente sig. Carlo Brichetti, per la violazione dell’art.32 comma 1 del Regolamento della LND per non aver iscritto una propria squadra al campionato Juniores/Under 18 (Regionali/Provinciali) o in alternativa ai campionati giovanili.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 09/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera delle Procura Federale a carico della società FC ZAVATTARELLO Campionato 1^ categoria e del suo Presidente sig. Carlo Brichetti, per la violazione dell’art.32 comma 1 del Regolamento della LND per non aver iscritto una propria squadra al campionato Juniores/Under 18 (Regionali/Provinciali) o in alternativa ai campionati giovanili. La Commissione Disciplinare…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 11/07/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento a opera del PROCURATORE FEDERALE a carico di Giuseppe PIGAZZI, Francesco RANZANI e Gian Carlo GALBIATI, tutti dirigenti della Soc. A. C. BERNAREGGIO e della società G.C. Centro Giovanile Boffalorese, Giancarlo ROGNONI, Presidente della stessa Società e della Soc. G.C. Centro Giovanile Boffalorese, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 21 delle N.O.I.F., per aver esercitato senza alcun titolo o abilitazione la funzione di allenatore della squadra C.G. Boffalorese nel corso degli allenamenti e delle gare ufficiali; • il secondo ed il terzo della violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F., per avere ripetutamente presentato ai direttori di gara di alcune partite della C.G. Boffalorese, nella loro qualità di dirigenti accompagnatori della squadra, la distinta dei partecipanti alle competizioni con l’indicazione del signor Pigazzi quale dirigente, pur essendo consapevoli del suo irregolare esercizio della funzione di llenatore; • il quarto, nella sua qualità di Presidente della Società G.C. Centro Giovanile Boffalorese, dela violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art 23 delle N.O.I.F., in relazione ai comportamenti posti in essere in violazione delle norme federali da parte dei propri tesserati; • la Società G.C. Centro Giovanile Boffalorese, della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva, per i comportamenti antiregolamentari ascritti al proprio Presidente ed ai propri tesserati.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 11/07/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento a opera del PROCURATORE FEDERALE a carico di Giuseppe PIGAZZI, Francesco RANZANI e Gian Carlo GALBIATI, tutti dirigenti della Soc. A. C. BERNAREGGIO e della società G.C. Centro Giovanile Boffalorese, Giancarlo ROGNONI, Presidente della stessa Società e della Soc. G.C. Centro Giovanile Boffalorese, per rispondere: • il primo della violazione di cui…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 18/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera della Procura Federale a carico di: 1) CESARE BERNASCONI Presidente della società US Bosto, per violazione dell’art.1, comma 1, del CGS (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art.38 del Regolamento del Settore Tecnico; 2) ORAZIO VEDANI, Presidente della società SG Gallaratese per violazione dell’art.1, comma 1, del CGS (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art.38 del Regolamento del Settore Tecnico; 3) US BOSTO per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del CGS, per il comportamento non regolamentare posti in essere dal Presidente.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 18/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera della Procura Federale a carico di: 1) CESARE BERNASCONI Presidente della società US Bosto, per violazione dell’art.1, comma 1, del CGS (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art.38 del Regolamento del Settore Tecnico; 2)…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società A.C.S. Romano Banco Torneo “Memorial Ferrari” Cat. Jun. Prov. Gara Romano Banco/Zibido S. Giacomo del 05/06/2008 C.U. n.44 della delegazione di MILANO datato 12/06/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società A.C.S. Romano Banco Torneo “Memorial Ferrari” Cat. Jun. Prov. Gara Romano Banco/Zibido S. Giacomo del 05/06/2008 C.U. n.44 della delegazione di MILANO datato 12/06/2008 La società ROMANO BANCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: Antonio TROPIANO siano al 31/12/2009 e Giovanni Francesco RUSSO sino…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di: 1. Andrea Bufardeci, per rispondere della violazione di cui all’art.1 comma I, CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità per i motivi di cui nella parte motiva del presente atto di deferimento, avendo partecipato in qualità di giocatore alla partita tra l’AC Codogno 1908 a.s.d. e l’AC Casalmaiocco, pur non avendone alcun titolo per il suo tesseramento con la società Vigevano Calcio; 2. Giovanni Scotti, nella sua qualità di Dirigente Accompagnatore dell’AC Casalmaiocco per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma I, CGS, per aver presentato al direttore della gara citata la distinta dei partecipanti alle competizioni con l’indicazione del signor Andrea Bufardeci, pur essendo consapevole del suo difetto di titolo legittimante alla partecipazione della gara. 3. A.C. Casalmaiocco, ai sensi dell’art.17, V comma, lettera a), nonché ai sensi dell’art.4, comma II, del nuovo Codice di Giustizia Sportiva (Artt.12, V comma, lettera a) e 2, comma IV del vecchio Codice di Giustizia Sportiva), per rispondere dei comportamenti posti in essere in violazione delle norme federali da parte dei propri tesserati, così come descritto nella parte motiva del presente atto. Con proveddimento del 12 maggio 2008 il Procuratore Federale, – vista la comunicazione del Comitato Regionale della Lombardia del 6 febbraio 2008, prot.n.977 LF/mc (cfr. lettera prot. Procura Federale n.2692 del 11 febbraio 2008, documento allegato n.1), mediante la quale veniva trasmessa la segnalazione pervenuta da parte della società AC Codogno 1908 a.s.d. in ordine alla partecipazione irregolare del giocatore Andrea Bufardeci alla gara di promozione lombardo, girone E disputata il 23 dicembre 2007 tra il Codogno e il Casalmaiocco (cfr segnalazione dell’AC Codogno 1908 a.s.d.);
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di: 1. Andrea Bufardeci, per rispondere della violazione di cui all’art.1 comma I, CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità per i motivi di cui nella parte motiva del presente atto di deferimento, avendo partecipato in qualità di giocatore alla partita tra l’AC…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di CUEVA MORA Wilson Diego, calciatore già tesserato per la Soc. A.S. PIEVE EMANUELE, CRITELLI Fabrizio, Presidente della A.S. PIEVE EMANUELE e della società A.S. PIEVE EMANUELE,
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di CUEVA MORA Wilson Diego, calciatore già tesserato per la Soc. A.S. PIEVE EMANUELE, CRITELLI Fabrizio, Presidente della A.S. PIEVE EMANUELE e della società A.S. PIEVE EMANUELE, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art.10 comma 2 del CGS, in relazione all’art.40 comma…