COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 18/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. San Biagio Camp.Prom. Gir. E Gara Pol. S. Biagio/Mario Zanconti del 20/04/2008 C.U. n.8 del CRL datato 04/09/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 18/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. San Biagio Camp.Prom. Gir. E Gara Pol. S. Biagio/Mario Zanconti del 20/04/2008 C.U. n.8 del CRL datato 04/09/2008 La società Polisportiva S. Biagio ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Luca PASSERINI sino all’8/04/2009, chiedendo una riduzione della sanzione comminatagli. La Commissione Disciplinare territoriale,…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 02/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società FC CASTIGLIONE SAVOIA Camp. Ecc. Gir. C Gara Palazzolo/Castiglione Savoia del 14/09/2008 C.U. n.10 del CRL datato 18/09/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 02/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società FC CASTIGLIONE SAVOIA Camp. Ecc. Gir. C Gara Palazzolo/Castiglione Savoia del 14/09/2008 C.U. n.10 del CRL datato 18/09/2008 La società FC CASTIGLIONE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Mauro PRANDI per 3 gare, lamentando che l’atteggiamento del direttore di gara “è stato indisponente nei…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 02/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società FC BULGARO Camp. 2^ Cat. Gir. J Gara Bulgaro/Orat.Figino del 14/09/2008 C.U. n.8 della Delegazione di COMO datato 18/09/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 02/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società FC BULGARO Camp. 2^ Cat. Gir. J Gara Bulgaro/Orat.Figino del 14/09/2008 C.U. n.8 della Delegazione di COMO datato 18/09/2008 La società BULGARO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Gianluca PERONI fino al 12/01/2009, lamentando che il calciatore si è solamente avvicinato al direttore di…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 18/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di Maccecchini Paolo, Presidente della Soc. US MALNATESE, di Vuocolo Franco, Presidente della Soc. ARCISATESE AUDAX, della Società US MALNATESE e della Società ARCISATESE AUDAX per rispondere: • i primi due della violazione di cui all’art.1 del CGS in relazione all’art.38 comma 1 delle NOIF, per aver consentito al Signor Cucchi Angelo di svolgere l’attività di allenatore, pur non essendo tesserato per le rispettive Società; • le Società US MALNATESE e ARCISATESE AUDAX della violazione dell’art.4 comma 1 del CGS, per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta ai rispettivi Presidenti.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 18/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di Maccecchini Paolo, Presidente della Soc. US MALNATESE, di Vuocolo Franco, Presidente della Soc. ARCISATESE AUDAX, della Società US MALNATESE e della Società ARCISATESE AUDAX per rispondere: • i primi due della violazione di cui all’art.1 del CGS in relazione all’art.38 comma 1 delle NOIF,…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Massimo GALMOZZI, già consigliere della Soc. Polisportiva K2 Caselle per rispondere: • della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 del CGS per aver sottoscritto e trasmesso alla FIGC, Comitato Provinciale di Lodi, in data 6 Luglio 2007, senza averne alcun potere, la lista di svincolo della Società Polisportiva K2 Caselle.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Massimo GALMOZZI, già consigliere della Soc. Polisportiva K2 Caselle per rispondere: • della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 del CGS per aver sottoscritto e trasmesso alla FIGC, Comitato Provinciale di Lodi, in data 6 Luglio 2007, senza averne…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 25/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera della Procuratore Federale a carico di Villa Carluccio Presidente della GS CONCOREZZESE, Mandelli Carlo dirigente della stessa Società, Massironi Filippo, all’epoca calciatore tesserato per la Soc. GS CONCOREZZERE e della Soc. GS CONCOREZZESE (Fascicolo n.334/2008)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 25/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera della Procuratore Federale a carico di Villa Carluccio Presidente della GS CONCOREZZESE, Mandelli Carlo dirigente della stessa Società, Massironi Filippo, all’epoca calciatore tesserato per la Soc. GS CONCOREZZERE e della Soc. GS CONCOREZZESE (Fascicolo n.334/2008) per rispondere: • i primi tre della violazione di cui agli artt.1 comma 1 e…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 25/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di Villa Carluccio, Presidente della GS CONCOREZZESE, di Mandelli Carlo dirigente della stessa Società, di Santini Carlo, all’epoca calciatore tesserato per la Soc. GS CONCOREZZERE e della Soc. GS CONCOREZZESE (Fascicolo n.335/2008) per rispondere: • i primi tre della violazione di cui agli artt.1 comma 1 e 10 comma 2 del CGS in relazione al disposto dell’art.39 comma 2 delle NOIF, poiché Mandelli Carlo, responsabile del settore giovanile della Società, firmava materialmente per conto della stessa il modulo di tesseramento del calciatore minore Santini Carlo, senza raccogliere personalmente la sottoscrizione della madre De Blasio Anna, sottoscrizione risultata apocrifa; Villa Carluccio afflitto da responsabilità per il rapporto di immedesimazione organica, per la sua qualità di Presidente della Soc. GS CONCOREZZESE; Santini Carlo, in quanto calciatore tesserato per la stessa Società e, quindi, anch’egli tenuto alla osservanza delle disposizioni federali in materia di tesseramento; • la Società GS CONCOREZZESE a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art.4 comma 1 e 2 del CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati e dirigenti. In via preliminare la Commissione Disciplinare, considerato che i due fascicoli relativi ai deferimenti oggetto di discussione riguardano entrambi la stessa Società, suoi dirigenti e calciatori già tesserati per la stessa e che, inoltre, analoghe sono le violazioni contestate dalla Procura Federale, per ragioni di economia processuale, dispone la riunione dei due procedimenti.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 25/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di Villa Carluccio, Presidente della GS CONCOREZZESE, di Mandelli Carlo dirigente della stessa Società, di Santini Carlo, all’epoca calciatore tesserato per la Soc. GS CONCOREZZERE e della Soc. GS CONCOREZZESE (Fascicolo n.335/2008) per rispondere: • i primi tre della violazione di cui agli artt.1 comma…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di. 1) PASQUALE ANELLI Dirigente accompagnatore ufficiale della ACCADEMIA INTERNAZIONALE, per violazione dell’art.1 del CGS e dell’art. 61, comma 1, delle NOIF in relazione all’art.37, comma D, del Regolamento del Settore Tecnico, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n.1 della LND – stagione sportiva 2007/2008; 2) DANILO TRICARICO, all’epoca dei fatti tesserato per la S.S. EDIL MAZZA, per violazione di cui all’art.1 comma 1 del CGS e dell’art.40 comma 2 delle NOIF; 3) ACCADEMIA INTERNAZIONALE per la violazione dell’art.4, comma 1 e 2 del CGS, per responsabilità diretta ed oggettiva.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di. 1) PASQUALE ANELLI Dirigente accompagnatore ufficiale della ACCADEMIA INTERNAZIONALE, per violazione dell’art.1 del CGS e dell’art. 61, comma 1, delle NOIF in relazione all’art.37, comma D, del Regolamento del Settore Tecnico, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n.1 della LND – stagione sportiva 2007/2008; 2)…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 02/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di: 1) Giuseppe GILBERTI, Presidente della US PEDROCCA, per violazione dell’art.5 comma 1°, del CGS, per aver espresso, con dichiarazioni espresse pubblicamente, giudizi tesi a negare la regolarità del campionato e idonei a ledere direttamente o indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali; 2) US PEDROCCA, per violazione dell’art.4, 1° comma, e dell’art.5, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente. Con provvedimento del 1° Settembre 2008 il Procuratore Federale, – vista la nota con la quale il Vice Commissario del Comitato Regionale Lombardia aveva trasmesso la documentazione in suo possesso inerente una presunta violazione della normativa federale in tema di espressioni lesive da parte della società US PEDROCCA;

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 02/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di: 1) Giuseppe GILBERTI, Presidente della US PEDROCCA, per violazione dell’art.5 comma 1°, del CGS, per aver espresso, con dichiarazioni espresse pubblicamente, giudizi tesi a negare la regolarità del campionato e idonei a ledere direttamente o indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali;…

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