COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 29/04/2022 – Delibera – Reclamo società SPORT CASAZZA S.S.D. – Camp. Allievi U17 – Gir. C GARA del 10.04.2022 tra A.S.D. CENATE SOTTO – SPORT CASAZZA C.U. n. 37 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 14.04.2022

Reclamo società SPORT CASAZZA S.S.D.  – Camp. Allievi U17 – Gir. C GARA del 10.04.2022 tra A.S.D. CENATE SOTTO – SPORT CASAZZA C.U. n. 37 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 14.04.2022 [ OMISSIS ] Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DICHIARA   il reclamo inammissibile e dispone l’addebito della tassa se versata. La decisione sarà pubblicata in C.U. entro i termini ex art. 78, co. 4, C.G.S.

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 29/04/2022 – Delibera – Reclamo società A.C.D. BUSNAGO – Camp. Prima Categoria – Gir. L GARA del 10.04.2022 tra A.C.D. BUSNAGO – POL. D. GHISALBESE CALCIO C.U. n. 62 del CRL datato 14.04.2022

Reclamo società A.C.D. BUSNAGO – Camp. Prima Categoria – Gir. L GARA del 10.04.2022 tra A.C.D. BUSNAGO – POL. D. GHISALBESE CALCIO C.U. n. 62 del CRL datato 14.04.2022 [ OMISSIS ] Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DICHIARA il reclamo inammissibile relativamente alla posizione del dirigente Capitanio Giovanni; RIGETTA il reclamo relativamente alla posizione del calciatore Annunziata Davide Enzo; dispone l’addebito della tassa se versata. La decisione sarà pubblicata in C.U. entro i termini ex…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 29/04/2022 – Delibera – Reclamo società F.C. GARLASCO A.S.D. – Camp. Promozione – Gir. F GARA del 27.03.2022 tra F.C. GARLASCO – A.C. MAGENTA C.U. n. 60 del CRL datato 07.04.2022

Reclamo società F.C. GARLASCO A.S.D. – Camp. Promozione – Gir. F GARA del 27.03.2022 tra F.C. GARLASCO – A.C. MAGENTA C.U. n. 60 del CRL datato 07.04.2022 [ OMISSIS ] Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale RIGETTA il reclamo e dispone l’addebito della tassa se versata. La decisione sarà pubblicata in C.U. entro i termini ex art. 78, co. 4, C.G.S.    

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 29/04/2022 – Delibera – Reclamo società A.S.D. C.S.C. CORTENOVA – Camp. Allievi U17 – Gir. A GARA del 06.04.2022 tra A.S.D. CORTENOVA – POLISPORTIVA ORATORIO 2B C.U. n. 39 della Delegazione Provinciale di Lecco datato 14.04.2022

  Reclamo società A.S.D. C.S.C. CORTENOVA – Camp. Allievi U17 – Gir. A GARA del 06.04.2022 tra A.S.D. CORTENOVA – POLISPORTIVA ORATORIO 2B C.U. n. 39 della Delegazione Provinciale di Lecco datato 14.04.2022 [ OMISSIS ] Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DICHIARA il reclamo inammissibile relativamente alle posizioni di Morfu Daniele e Motta Luca; RIGETTA il reclamo relativamente alla posizione di Arrigoni Nicolas; dispone l’addebito della tassa se versata. La decisione sarà pubblicata in C.U.…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 29/04/2022 – Delibera – Reclamo società A.P.O.S. STRADELLA– Camp. Juniores Reg. U19 – Gir. L GARA del 12.04.2022 tra CALCIO VIGEVANO – A.P.O.S. STRADELLA C.U. n. 63 del CRL datato 21.04.2022

Reclamo società A.P.O.S. STRADELLA– Camp. Juniores Reg. U19 – Gir. L GARA del 12.04.2022 tra CALCIO VIGEVANO – A.P.O.S. STRADELLA C.U. n. 63 del CRL datato 21.04.2022 [ OMISSIS ] Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ACCOGLIE il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore Morelli Filippo ad una gara effettiva e dispone la restituzione della tassa se versata. La decisione sarà pubblicata in C.U. entro i termini ex art. 78, co. 4, C.G.S.

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 07/04/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 4.3.2022 Prot. 248 nei confronti di: La società A.S.D. PENTA PIATEDA., per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Moschera Hurtado Farid Mauricio, per avere lo stesso, in data 6.9.2021, in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Penta Piateda, attestato -attraverso dichiarazione sottoscritta dalla madre Sig.ra Hurtado Dominguez Kelly esercente la potestà genitoriale, di non essere mai stato tesserato per una società affiliata ad una Federazione estera, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F.

Deferimento della Procura Federale datato 4.3.2022 Prot. 248 nei confronti di:  La società A.S.D. PENTA PIATEDA., per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Moschera Hurtado Farid Mauricio, per avere lo stesso, in data 6.9.2021, in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Penta Piateda, attestato -attraverso dichiarazione sottoscritta dalla madre Sig.ra Hurtado Dominguez Kelly esercente la potestà…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 07/04/2022 – Delibera – Deferimenti della Procura Federale datato 18.02.2022 prot.185 nei confronti di: BETTIO Giovanni, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD GSO CITTA’ DI CASTELLO di Cantu’, per rispondere della violazione dell’Art. 4, comma 1 CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 43, comma 2, del Regolamento della LND e dagli artt. 91, comma 1, e 94 ter, comma 1, delle N.O.I.F, per avere consentito o comunque non impedito che la sua società di appartenenza stipulasse, in violazione della normativa federale, sia un accordo economico annuale “di collaborazione sportiva di natura endoassociativa” con il Signor Andrea CALANDRA, in ragione del quale la società si impegnava a corrispondere a tale calciatore un rimborso forfettario mensile di € 1.400,00 per la sua attività sportiva, sia una scrittura privata nella quale la medesima società si impegnava a trovare allo stesso atleta un impiego, entro e non oltre il gennaio 2020, nell’azienda del Presidente Giovanni Bettio o in un’azienda che sponsorizzasse il progetto Città di Cantù; DELLA VALLE Ferruccio all’epoca dei fatti vice presidente e direttore generale della società A.S.D. GSO CASTELLO CITTA’ DI CANTU’, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 43, comma 2, del Regolamento della LND e dagli artt. 91, comma 1 e 94 ter, comma 1, delle N.O.I.F., per aver predisposto sia un accordo economico annuale “di collaborazione sportiva di natura endoassociativa” con il Signor Andrea CALANDRA, in ragione del quale la società si impeganva a corrispondere al calciatore un rimborso forfettario mensile di € 1.400,00 per la sua attività sportiva, sia una scrittura privata nella quale la medesima società si impegnava a trovare allo stesso atleta un impiego, entro e non oltre il gennaio 2020, nell’azienda del Presidente Signor Giovanni BETTIO o in un’azienda che sponsorizzasse il progetto Città di Cantù; SGROI Fabio, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società A.S.D. GSO CASTELLO CITTA’ DI CANTU’, e comunque rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dell’art. 43, comma 2, del Regolamento della LND e dagli artt. 91, comma 1, e 94 ter, comma 1, delle N.O.I.F., per avere firmato per conto della società A.S.D. GSO CASTELLO CITTA’ DI CANTU’ sia un accordo economico annuale “di collaborazione sportiva di natura endoassociativa” con il Sig. Andrea CALANDRA in ragione del quale la società si impegnava a corrispondere a tale calciatore un rimborso forfettario mensile di € 1.400,00 per la sua attività sportiva, e sia per avere redatto e sottoscritto per conto della società A.S.D. GSO CASTELLO CITTA’ DI CANTU’ una scrittura privata nella quale la medesima società si impegnava a trovare allo stesso atleta un impiego entro e non oltre il gennaio 2020 nell’azienda del Presidente Giovanni BETTIO; ASD GSO CASTELLO CITTA’ DI CANTU’ per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 6 comma 1 e 2, del C.G.S., per gli atti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione posti in essere dai Sigg.ri Giovanni BETTIO, Ferruccio DELLA VALLE ed Andrea CALANDRA.

  Deferimenti della Procura Federale datato 18.02.2022 prot.185 nei confronti di: BETTIO Giovanni, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD GSO CITTA’ DI CASTELLO di Cantu’, per rispondere della violazione dell’Art. 4, comma 1 CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 43, comma 2, del Regolamento della LND e dagli artt. 91, comma 1, e 94 ter, comma 1, delle N.O.I.F, per avere consentito o comunque non impedito che la sua società  di appartenenza stipulasse,…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 04/03/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 27.01.2022 nei confronti di CASTILLO RAMIREZ Jimmy Mario, calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Abanella Milano, della violazione l’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 4.10.2021, in occasione della richiesta di tesseramento con la società ASD Abanella Milano, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere. ASD ABANELLA MILANO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Castillo Ramirez Jimmy Mario così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

  Deferimento della Procura Federale datato 27.01.2022 nei confronti di CASTILLO RAMIREZ Jimmy Mario, calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Abanella Milano, della violazione l’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 4.10.2021, in occasione della richiesta di tesseramento con la società ASD Abanella Milano, sottoscritto la dichiarazione nella quale è…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 24/02/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 20.01.2022 nei confronti di CAMARINO CONDE Ivan Aparicio, calciatore richiedente il tesseramento per la società F.C.D. Brera Calcio, della violazione l’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 30.8.2021, in occasione della richiesta di tesseramento con la società F.C.D. Brera Calcio, sottoscritto una dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere. F.C.D. BRERA CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, C.G.S., per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Camarino Conde Ivan Aparicio, così come descritti nei precedenti capi d’incolpazione.

Deferimento della Procura Federale datato 20.01.2022 nei confronti di CAMARINO CONDE Ivan Aparicio, calciatore richiedente il tesseramento per la società F.C.D. Brera Calcio, della violazione l’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 30.8.2021, in occasione della richiesta di tesseramento con la società F.C.D. Brera Calcio, sottoscritto una dichiarazione nella quale è riportato,…

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