COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimenti della Procura Federale del 30 luglio 2014 Rg. 607/1152 pf 13 – 618/961 pf 13 – 616/960 pf 13 a carico di: 1. BARIZZA Marco, Presidente della ACD SANT’ANGELO 1907 SRL per violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS e dell’Art. 8 commi 9 e 15 CGS in relazione all’Art. 94 ter, comma 11 NOIF, per non aver pagato i calciatori Alessio Giustini, Michele Di Patrini e Paolo Di Gioacchino nonostante la condanna esecutiva emessa nei confronti della predetta società dalla Commissione Vertenze Economiche ; 2. la società ACD SANT’ANGELO 1907 SRL a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’Art. 4, comma 1, CGS Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto che all’udienza del 9.10.2014, nessuno è comparso per i deferiti, rilevato che il Rappresentante della Procura chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni in ordine a tutte le violazioni contestate: 1. per BARIZZA Marco 18 mesi di inibizione da scontarsi nel caso in cui si tesseri nuovamente per la FIGC; 2. per la società ACD SANT’ANGELO 1907 SRL : € 1.200,00 di ammenda e punti 6 di penalizzazione da scontarsi in caso di iscrizione ai campionati della FIGC. La responsabilità della società ACD SANT’ANGELO 1907 SRL e del suo presidente, BARIZZA Marco, risulta provata agli atti del giudizio, stante le decisioni della Commissione Vertenze Economiche. Tale comportamento integra chiaramente la violazione dell’Art. 1 CGS comma 1 CGS e dell’Art. 94 ter comma 11 delle NOIF per il BARIZZA e dell’Art. 4, comma 1 CGS per la società ACD SANT’ANGELO 1907

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimenti della Procura Federale del 30 luglio 2014 Rg. 607/1152 pf 13 – 618/961 pf 13 – 616/960 pf 13 a carico di: 1. BARIZZA Marco, Presidente della ACD SANT’ANGELO 1907 SRL per violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS e dell’Art. 8 commi 9 e 15 CGS in relazione all’Art. 94 ter, comma…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale dell’11 settembre 2014 a carico di: 1. MARCA Pietro, Presidente della società Pol SESTESE per violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS e in relazione all’Art. 61 delle NOIF, per avere fatto utilizzare dalla predetta società giovani calciatori fuori quota nel campionato esordienti gir. D stagione 20013/2014; 2. GRANATA Domenico, allenatore della società Pol SESTESE per violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS per aver impiegato giovani calciatori fuori quota nel campionato esordienti gir. D stagione 20013/2014; la società Pol SESTESE a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale dell’11 settembre 2014 a carico di: 1. MARCA Pietro, Presidente della società Pol SESTESE per violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS e in relazione all’Art. 61 delle NOIF, per avere fatto utilizzare dalla predetta società giovani calciatori fuori quota nel campionato esordienti gir. D stagione 20013/2014; 2. GRANATA Domenico,…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale dell’8 agosto 2014 a carico di: 1. MORONI Fabrizio, Dirigente Accompagnatore della AC CESANO MADERNO per violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS in relazione all’Art. 61 delle NOIF per aver attestato la regolarità della posizione del calciatore CORDIANI Vittorio, nonostante fosse sprovvisto di nulla osta, in relazione alla gara CESANO MADERNO/VAREDO; 2. ANDREAZZA Guglielmo, Presidente della AC CESANO MADERNO, per violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS a titolo di mancato controllo dell’operato dei suoi collaboratori; 3. CORDIANI Vittorio, per violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS per aver partecipato alla gara CESANO MADERNO /VAREDO senza aver ottenuto il nulla osta dalla società di appartenenza (DON BOSCO); 2. la società AC CESANO MADERNO a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’Art. 4, comma 1, CGS in relazione alle violazioni commesse dai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale dell’8 agosto 2014 a carico di: 1. MORONI Fabrizio, Dirigente Accompagnatore della AC CESANO MADERNO per violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS in relazione all’Art. 61 delle NOIF per aver attestato la regolarità della posizione del calciatore CORDIANI Vittorio, nonostante fosse sprovvisto di nulla osta, in relazione alla gara…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD FIORENTE 1946 COLOGNOLA “Torneo Bonacina”Cat. Juniores gir2 Gara del 10-09-2014 tra Fiorente 1946 Colognola / Ponte Sez. Calcio C.U.n. 10 della delegazione di Bergamo datato 25-09-2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD FIORENTE 1946 COLOGNOLA “Torneo Bonacina”Cat. Juniores gir2 Gara del 10-09-2014 tra Fiorente 1946 Colognola / Ponte Sez. Calcio C.U.n. 10 della delegazione di Bergamo datato 25-09-2014 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del GS. Devono essere presentati alla Corte Sportiva…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società SC CARONNESE Camp. Allievi Reg. Gir. 11 Gara del 24.09.2014 tra SC Caronnese / Lombardia 1 C.U. n. 22 del CRL datato 02.10.2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società SC CARONNESE Camp. Allievi Reg. Gir. 11 Gara del 24.09.2014 tra SC Caronnese / Lombardia 1 C.U. n. 22 del CRL datato 02.10.2014 La società SC CARONNESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata comminata la sanzione della perdita a tavolino della…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società VILLACLARENSE AS Coppa Lombardia 3° Categoria Gir. 27 Gara del 25.09.2014 tra Polisportiva Trenzanese / Villaclarense AS C.U. n. 22 del CRL datato 02.10.2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società VILLACLARENSE AS Coppa Lombardia 3° Categoria Gir. 27 Gara del 25.09.2014 tra Polisportiva Trenzanese / Villaclarense AS C.U. n. 22 del CRL datato 02.10.2014 La società VILLACLARENSE AS ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore TIRELLI Marco sino al giorno 13.11.2014, lamentando…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società LAMBRUGO CALCIO Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 28.09.2014 tra Lambrugo Calcio / Inverigo C.U. n. 13 della Delegazione di Como datato 02.10.2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società LAMBRUGO CALCIO Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 28.09.2014 tra Lambrugo Calcio / Inverigo C.U. n. 13 della Delegazione di Como datato 02.10.2014 La società LAMBRUGO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore RUFFO Alessandro sino al giorno 30.03.2015, lamentando…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Presidente Federale dell’8 agosto 2014 a carico di: 1. DI SALVO Giuseppe, Presidente della POL AUDAX TRAVACO’ per omessa comunicazione alla Segreteria Federale della inidoneità alla svolgimento dell’attività agonistica del calciatore CASSAR Marco in violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS e dell’Art. 43, comma V, delle NOIF; 2. la società POL AUDAX TRAVACO’ a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’Art. 4, comma 1, CGS. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto che all’udienza del 2.10.2014, nessuno è comparso per i deferiti, rilevato che il Rappresentante della Procura chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni in ordine a tutte le violazioni contestate: 1. per DI SALVO Giuseppe 4 mesi di inibizione; 2. per la società POL AUDAX TRAVACO’ : € 300,00 di ammenda. La responsabilità della società POL AUDAX TRAVACO’ e del suo presidente, DI SALVO Giuseppe, risulta provata agli atti del giudizio, sebbene il calciatore CASSAR Marco non sia mai stata impiegata in attività sportiva. Tale comportamento integra chiaramente la violazione dell’Art. 1 CGS comma 1 CGS e dell’Art. 43 delle NOIF per DI SALVO Giuseppe e dell’Art. 4, comma 1 CGS per la società POL AUDAX TRAVACO’ .

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Presidente Federale dell’8 agosto 2014 a carico di: 1. DI SALVO Giuseppe, Presidente della POL AUDAX TRAVACO’ per omessa comunicazione alla Segreteria Federale della inidoneità alla svolgimento dell’attività agonistica del calciatore CASSAR Marco in violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS e dell’Art. 43, comma V, delle NOIF; 2. la società POL…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Presidente Federale dell’8 agosto 2014 a carico di: 1. CATAPANO Raffaele, Presidente della US QUINTO ROMANO ASD per omessa comunicazione alla Segreteria Federale della inidoneità alla svolgimento dell’attività agonistica del calciatore CHAAF NAJIB in violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS e dell’Art. 43, comma V, delle NOIF; 2. la società US QUINTO ROMANO ASD a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’Art. 4, comma 1, CGS. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto che all’udienza del 2.10.2014, nessuno è comparso per i deferiti, rilevato che il Rappresentante della Procura chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni in ordine a tutte le violazioni contestate: 1. per CATAPANO Raffaele 8 mesi di inibizione; 2. per la società US QUINTO ROMANO ASD: € 500,00 di ammenda. La responsabilità della società US QUINTO ROMANO ASD e del suo presidente, CATAPANO Raffaele, risulta provata agli atti del giudizio, sebbene il calciatore CHAAF NAJIB non sia mai stata impiegata in attività sportiva. Tale comportamento integra chiaramente la violazione dell’Art. 1 CGS comma 1 CGS e dell’Art. 43 delle NOIF per CATAPANO Raffaele e dell’Art. 4, comma 1 CGS per la società US QUINTO ROMANO ASD.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Presidente Federale dell’8 agosto 2014 a carico di: 1. CATAPANO Raffaele, Presidente della US QUINTO ROMANO ASD per omessa comunicazione alla Segreteria Federale della inidoneità alla svolgimento dell’attività agonistica del calciatore CHAAF NAJIB in violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS e dell’Art. 43, comma V, delle NOIF; 2. la società US…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Presidente Federale dell’8 agosto 2014 a carico di: 1. IONEL Elena Presidente della ASD LECCO CALCIO A 5 per omessa comunicazione alla Segreteria Federale della inidoneità alla svolgimento dell’attività agonistica della calciatrice PAREDI Letizia Giovanna in violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS e dell’Art. 43, comma V, delle NOIF; 2. la società ASD LECCO CALCIO A 5 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’Art. 4, comma 1, CGS. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto che all’udienza del 2.10.2014, nessuno è comparso per i deferiti, rilevato che il Rappresentante della Procura chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni in ordine a tutte le violazioni contestate: 1. per IONEL Elena 8 mesi di inibizione; 2. per la società ASD LECCO CALCIO A 5: € 500,00 di ammenda. La responsabilità della società ASD LECCO CALCIO A 5 e del suo presidente, IONEL Elena, risulta provata agli atti del giudizio, sebbene la calciatrice PAREDI Letizia Giovanna non sia mai stata impiegata in attività sportiva. Tale comportamento integra chiaramente la violazione dell’Art. 1 CGS comma 1 CGS e dell’Art. 43 delle NOIF per IONEL Elena e dell’Art. 4, comma 1 CGS per la società ACD ASD LECCO CALCIO A 5.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Presidente Federale dell’8 agosto 2014 a carico di: 1. IONEL Elena Presidente della ASD LECCO CALCIO A 5 per omessa comunicazione alla Segreteria Federale della inidoneità alla svolgimento dell’attività agonistica della calciatrice PAREDI Letizia Giovanna in violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS e dell’Art. 43, comma V, delle NOIF; 2. la…

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