COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 06/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 10.12.2013 a carico di MAURIZIO ROMAGNOLI, dirigente della ACCADEMIA SANDONATESE ai sensi dell’art. 1 comma 1 CGS ACCADEMIA SANDONATESE ai sensi dell’Art art. 4 comma 2 CGS per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato.La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, sentito il il sig. MAURIZIO ROMAGNOLI nonché il delegato della società sig. SALVI ELVIO in contraddittorio con il Rappresentante della Procura, preso atto che il rappresentante della Procura ed i deferiti hanno chiesto l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, nei seguenti termini 1. MAURIZIO ROMAGNOLI venti giorni di inibizione . 2. La Soc. ACCADEMIA SANDONATESE l’ammenda di euro 140,00.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 06/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 10.12.2013 a carico di MAURIZIO ROMAGNOLI, dirigente della ACCADEMIA SANDONATESE ai sensi dell’art. 1 comma 1 CGS ACCADEMIA SANDONATESE ai sensi dell’Art art. 4 comma 2 CGS per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato.La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito,…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 06/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 15.11.2013 a carico di: 1. MARCHETTI GIANLUCA, calciatore della SOC. ASD CASTELLESE, per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS in relazione con l’art. 22 comma 6 CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di esecuzione delle sanzioni, per aver disputato nella corrente Stagione Sportiva, benché squalificato, le gare di Coppa Lombardia del 25/09/2013 JUVENTINA COVO / SOC. ASD CASTELLESE e del 29.08.2013 SOC. ASD CASTELLESE/US ZANICA; 2. IACOVELLI DOMENICO e BERZI SIMONE, della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS in relazione con l’art. 61 comma 1 NOIF, perché quali dirigenti accompagnatori della SOC. ASD CASTELLESE, sottoscrivevano le distinte dei calciatori partecipanti alle gare di Coppa Lombardia sopra menzionate 2. SOC. ASD CASTELLESE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati .

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 06/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 15.11.2013 a carico di: 1. MARCHETTI GIANLUCA, calciatore della SOC. ASD CASTELLESE, per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS in relazione con l’art. 22 comma 6 CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di esecuzione delle sanzioni,…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 06/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 15.11.2013 a carico di: 1. PETROLINI LUCA, calciatore della soc. ASD Olimpia Calcio 2002, per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS in relazione con l’art. 22 comma 6 CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di esecuzione delle sanzioni, per aver disputato nella corrente Stagione Sportiva, benché squalificato, la gara di Coppa Lombardia Promozione del 25/08/2013 OLIMPIA CALCIO 2002 / INSUBRIA CALCIO ; 2. VINCENZI GIULIANO, della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS in relazione con l’art. 61 comma 1 NOIF, perché quale dirigente accompagnatore della ASD Olimpia Calcio 2002, sottoscriveva la distinta dei calciatori partecipanti alla gara di Coppa Lombardia Promozione del 25/08/2013 OLIMPIA CALCIO 2002 / INSUBRIA CALCIO 2. ASD OLIMPIA CALCIO 2002 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati .

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 06/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 15.11.2013 a carico di: 1. PETROLINI LUCA, calciatore della soc. ASD Olimpia Calcio 2002, per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS in relazione con l’art. 22 comma 6 CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di esecuzione…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 30/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società BOCCALEONE Camp. Allievi Prov. Gir. A Gara del 21-12-2013 tra Boccaleone / Ordival C.U. n. 24 della delegazione di Bergamo datato 09-01-2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 30/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società BOCCALEONE Camp. Allievi Prov. Gir. A Gara del 21-12-2013 tra Boccaleone / Ordival C.U. n. 24 della delegazione di Bergamo datato 09-01-2014 La società ASD CALCIO ORATORIO BOCCALEONE ha proposto reclamo avverso la decisione comminata dal GS che ha squalificato il tecnico ROTA Danilo fino al 24.01.2014 e ha comminato l’inibizione…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 30/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società POL. SPINADESCO Camp. 2° Categoria Gir. J Gara del 08-12-2013 tra ACD Sesto 2010 / Pol. Spinadesco C.U. n. 22 della delegazione di Cremona datato 12-12-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 30/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società POL. SPINADESCO Camp. 2° Categoria Gir. J Gara del 08-12-2013 tra ACD Sesto 2010 / Pol. Spinadesco C.U. n. 22 della delegazione di Cremona datato 12-12-2013 La Società POL. SPINADESCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, l’ammenda…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 30/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 15.11.2013 a carico di: 1. PETROLINI LUCA, calciatore della soc. ASD Olimpia Calcio 2002, per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS in relazione con l’art. 22 comma 6 CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di esecuzione delle sanzioni, per aver disputato nella corrente Stagione Sportiva, benché squalificato, la gara di Coppa Lombardia Promozione del 25/08/2013 OLIMPIA CALCIO 2002 / INSUBRIA CALCIO ; 2. VINCENZI GIULIANO, della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS in relazione con l’art. 61 comma 1 NOIF, perché quale dirigente accompagnatore della ASD Olimpia Calcio 2002, sottoscriveva la distinta dei calciatori partecipanti alla gara di Coppa Lombardia Promozione del 25/08/2013 OLIMPIA CALCIO 2002 / INSUBRIA CALCIO 2. ASD OLIMPIA CALCIO 2002 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 30/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 15.11.2013 a carico di: 1. PETROLINI LUCA, calciatore della soc. ASD Olimpia Calcio 2002, per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS in relazione con l’art. 22 comma 6 CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di esecuzione…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società CRESPI MORBIO Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 15.12.2013 tra Crespi Morbio / Città di Sesto C.U. n. 23 della delegazione di Milano datato 09.01.2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società CRESPI MORBIO Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 15.12.2013 tra Crespi Morbio / Città di Sesto C.U. n. 23 della delegazione di Milano datato 09.01.2014 La società CRESPI MORBIO ha proposto reclamo avverso la decisione comminata dal GS consistente nella squalifica al calciatore TUZZI Luca per 4 gare sostenendo che…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AS BERGAMO CALCIO A 5 – LA TORRE Camp. Calcio a 5 C1 Gara del 29.11.2013 tra AS Bergamo Calcio A 5 – La Torre / Futsal Basiano C.U. n. 32 del CRL datato 05.12.2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AS BERGAMO CALCIO A 5 – LA TORRE Camp. Calcio a 5 C1 Gara del 29.11.2013 tra AS Bergamo Calcio A 5 – La Torre / Futsal Basiano C.U. n. 32 del CRL datato 05.12.2013 La Commissione disciplinare preso atto che con telefax del 16.01.2014 la Società reclamante ha dichiarato di…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD FATIMA Camp. 3° Categoria Gir. C Gara del 22.12.2013 tra ASD Fatima / Macallesi 1927 C.U. n. 23 della delegazione di Milano datato 09.01.2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD FATIMA Camp. 3° Categoria Gir. C Gara del 22.12.2013 tra ASD Fatima / Macallesi 1927 C.U. n. 23 della delegazione di Milano datato 09.01.2014 La società ASD FATIMA ha proposto reclamo avverso la decisione comminata dal GS che ha squalificato il calciatore TORRIANI Alessandro Federico fino al 23.04.2014 e ha…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 20.11.2013 a carico di CARDULLO SIMONE, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS ed art. 22 comma 6 CGS, per aver disputato la gara del 29.09.2013 tra AS VIS NOVA e AC CONTU’ SAN PAOLO in posizione irregolare; GIGLIO GIUSEPPE per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 61 comma 1 NOIF, per aver sottoscritto la distinta relativa alla gara del 29.09.2013 tra AS VIS NOVA e AC CONTU’ SAN PAOLO in qualità di Dirigente accompagnatore di quest’ultima dove figurava il calciatore Cardullo Simone in posizione irregolare; AC CANTU’ SAN PAOLO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS in relazione al comportamento ascritto ai propri tesserati.La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, sentiti i deferiti in contraddittorio con il Rappresentante della Procura, preso atto che il rappresentante della Procura ed i deferiti hanno chiesto l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, nei seguenti termini: CARDULLO SIMONE una giornata di squalifica da scontarsi nella presente stagione 2013/2014; GIGLIO GIUSEPPE venti giorni di inibizione; AC CANTU’ SAN PAOLO un punto di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione 2013/2014, oltre ad € 500,00 di ammenda.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 20.11.2013 a carico di CARDULLO SIMONE, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS ed art. 22 comma 6 CGS, per aver disputato la gara del 29.09.2013 tra AS VIS NOVA e AC CONTU’ SAN PAOLO in posizione irregolare; GIGLIO GIUSEPPE per rispondere della violazione…

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