COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 04/11/2021 – Delibera – Ricorso ex artt. 30 e 33 del Codice di Giustizia CONI tra DI MUNNO Marco in proprio e quale Presidente della ASD NERVIANO 1919 e CATASSO Massimo e FARINA Giovanni.

Ricorso ex artt. 30 e 33 del Codice di Giustizia CONI tra DI MUNNO Marco in proprio e quale Presidente della ASD NERVIANO 1919 e CATASSO Massimo e FARINA Giovanni. Il Tribunale Federale Territoriale della Lombardia, letto il ricorso in epigrafe, esperiti gli incombenti di rito, sentite le parti in contrddittorio, rilevato che il sig. DI MUNNO ha chiesto l’accoglimento delle domande proposte ed i signori CATASSO e FARINA hanno chiesto di rigettarle, osserva. L’Art. 24 prevede che “1. Presso…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 14/10/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 7 settembre 2021 a carico di: VARANO Salvatore, all’epoca dei fatti presidente della società, SSDARL MILANO CITY BG FC, per rispondere della violazione dell’Art. 4, comma 4, del CGS in relazione all’Art. 94 ter comma 11 delle NOIF, per non aver provveduto nel termine di 30 giorni dalla notifica delle decisioni al pagamento di quanto dovuto ai calciatori, Diego Albanese, Cristian Bertani, Giulio Valente, Davide De Angeli e Giacomo Mammetti, in forza di cinque pronunce della Commissione Accordi Economici poi confermate dal Tribunale Federale Nazionale con relative decisioni tutte dell’8.04.2021 e notificate in pari data; SSDARL MILANO CITY BG FC, per rispondere ex Art. 6 comma 1 CGS delle condotte ascritte al suo Presidente sig. Salvatore Varano.

Deferimento del Procuratore Federale del 7 settembre 2021 a carico di:   VARANO Salvatore, all’epoca dei fatti presidente della società, SSDARL MILANO CITY BG FC, per rispondere della violazione dell’Art. 4, comma 4, del CGS in relazione all’Art. 94 ter comma 11 delle NOIF, per non aver provveduto nel termine di 30 giorni dalla notifica delle decisioni al pagamento di quanto dovuto ai calciatori, Diego Albanese, Cristian Bertani, Giulio Valente, Davide De Angeli e Giacomo Mammetti, in forza di cinque…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 07/10/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 2 agosto 2021 a carico di: ASD SANMARTINESE, per rispondere ex Art. 6 comma 1 CGS delle condotte ascritte al suo Presidente sig. Corrado Cusano (violazione dell’Art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’Art. 9 del CU n. 1 del 1 luglio 2020 ed all’Art. 1 e 3 del CU n. 11 del 2 agosto 2019 del SGS, nonché del protocollo attuativo nel contesto della pandemia COVID 19 del 10 agosto 2020 in applicazione declle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.5.2020) e per aver consentito o comunque non impedito la partecipazione della propria società al Torneo svoltosi il 5 e 6 settembre 2020 presso il Centro Sportivo della ASD Quartosport non autorizzato ai sensi della normativa federale ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile, nonché per non aver rispettato l’accordo raggiunto con la Procura ex Art. 126 CGS.

Deferimento del Procuratore Federale del 2 agosto 2021 a carico di: ASD SANMARTINESE, per rispondere ex Art. 6 comma 1 CGS delle condotte ascritte al suo Presidente sig. Corrado Cusano (violazione dell’Art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’Art. 9 del CU n. 1 del 1 luglio 2020 ed all’Art. 1 e 3 del CU n. 11 del 2 agosto 2019 del SGS, nonché del protocollo attuativo nel contesto della pandemia COVID 19 del 10 agosto 2020 in applicazione…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 02 del 08/07/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 4 giugno 2021 a carico di: TURCI Barbara, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Sporting Club Nave, per rispondere della: “a) violazione dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. e dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver inviato alla Società ASD Sporting Club Brescia, con raccomandata ricevuta in data 29 giugno 2020, una busta contenente fogli bianchi anzichè la copia del ricorso presentato alla Commissione Premi per ottenere il riconoscimento del premio di preparazione relativo al calciatore Matteo Marini, così impedendo l’esercizio del diritto di difesa e l’instaurazione del contraddittorio, premio la cui debenza è stata contestata dalla Società ASD Sporting Club Brescia con comunicazione del 29 giugno 2020; b) violazione dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. e dei principi di lealtà, correttezza e probità nonchè in relazione agli artt. 37 e 38 comma 4 delle NOlF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per essersi avvalsa della collaborazione del Sig. Fabrizio Leonardi nelle stagioni 2018-2019 e 2019-2020 quale consigliere della ASD Sporting Club Nave quando questi era tesserato per la società ASD Sporting Club Brescia; c) violazione dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. e dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’art, 37 comma 1 delle NOIF per essersi avvalsa da giugno 2018 a dicembre 2019 della collaborazione del Sig. Ezio Di Loreto per l’attività di Consigliere e Segretario, di fatto, per la ASD Sporting Club Nave mentre era tesserato per la società ASD Sporting Club Brescia”; ASD Sporting Club Nave 1966 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6 comma 1 C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente, Sig.ra Barbara Turci, nonchè a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6 comma 2 C.G.S., per le condotte ascritte al suo tecnico Fabrizio Leonardi.

Deferimento del Procuratore Federale del 4 giugno 2021 a carico di: TURCI Barbara, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Sporting Club Nave, per rispondere della: “a) violazione dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. e dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver inviato alla Società ASD Sporting Club Brescia, con raccomandata ricevuta in data 29 giugno 2020, una busta contenente fogli bianchi anzichè la copia del ricorso presentato alla Commissione Premi per ottenere il riconoscimento del premio di…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 01 del 01/07/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 9 febbraio 2021 a carico di: CARBONI Graziano, all’epoca dei fatti Presidente della società U.S. Viscontini per violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 3,5,6 delle N.O.I.F., in quanto, nonostante avesse ricevuto regolare comunicazione in data 12/9/2019 dell’accertata inidoneità all’attività sportiva agonistica del calciatore Campo Andrea, tesserato all’epoca dei fatti per la Soc. U.S. Viscontini, ometteva di informarne immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale e il Comitato Regionale Lombardia. Inoltre consentiva al predetto calciatore la ripresa dell’attività sportiva a seguito di presentazione di un certificato di idoneità all’attività sportiva emesso, a pochi giorni di distanza da quello di inidoneità, da una diversa struttura sanitaria per la quale la Società aveva richiesto la visita medica, in violazione della normativa vigente in materia di Tutela Medico Sanitaria (D.M. Sanità 18/02/1982); CAMPO Andrea, tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. U.S. Viscontini per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S, in relazione con l’art. 43, comma 3, delle N.O.I.F. in quanto violava le disposizioni in materia di Tutela Medico Sanitaria (D.M. Sanita 18/02/1982), poiché, a seguito di certificato di inidoneità all’attività sportiva agonistica, nella formula della “sospensione”, rilasciato in data 12/9/2019 dal centro di medicina sportiva CERBA HC S.R.L, si recava presso il Centro di Medicina dello Sport Fisiolab Milano 3, al fine di ottenere l’idoneità all’attività sportiva agonistica, che veniva rilasciata in data 20/9/2019, attestando falsamente di non essere mai stato dichiarato non idoneo, avere in corso sospensioni o essere in attesa di giudizio da parte di altro centro: U.S. VISCONTINI, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante e del tesserato come sopra descritto.

Deferimento del Procuratore Federale del 9 febbraio 2021 a carico di: CARBONI Graziano, all’epoca dei fatti Presidente della società U.S. Viscontini per violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 3,5,6 delle N.O.I.F., in quanto, nonostante avesse ricevuto regolare comunicazione in data 12/9/2019 dell’accertata inidoneità all’attività sportiva agonistica del calciatore Campo Andrea, tesserato all’epoca dei fatti per la Soc. U.S. Viscontini, ometteva di informarne immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale e il Comitato…

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