COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 10/06/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 19 febbraio 2021 a carico di: CIGNER ROLY MOSQUEIRA ARIAS, per rispondere della violazione del principio di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui ai previgenti artt. 4, comma 1 e 32 comma 2 del C.G.S in relazione all’art. 40, comma 6, delle NOIF per aver in data 30/10/2020 in occasione della richiesta di tesseramento con la società FCD BRERA, presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazione estere. FCD BRERA per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S., dei comportamenti posti in essere dal Sig. CIGNER ROLY MOSQUEIRA ARIAS nell’interesse della quale ha svolto attività al momento della commissione dei fatti.

Deferimento del Procuratore Federale del 19 febbraio 2021 a carico di: CIGNER ROLY MOSQUEIRA ARIAS, per rispondere della violazione del principio di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui ai previgenti artt. 4, comma 1 e 32 comma 2 del C.G.S in relazione all’art. 40, comma 6, delle NOIF per aver in data 30/10/2020 in occasione della richiesta di tesseramento con la società FCD BRERA, presumibilmente nella sede della stessa,…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 10/06/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 20 gennaio 2021 a carico di: JUAN JOSE GOMEZ GUIRALES, per rispondere della violazione del principio di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui ai previgenti artt. 4, comma 1 e 32 comma 2 del C.G.S in relazione all’art. 40, comma 6, delle NOIF per aver in data 30/10/2020 in occasione della richiesta di tesseramento con la società FCD BRERA, presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazione estere. FCD BRERA per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S., dei comportamenti posti in essere dal Sig. JUAN JOSE GOMEZ GUIRALES nell’interesse della quale ha svolto attività al momento della commissione dei fatti.

Deferimento del Procuratore Federale del 20 gennaio 2021 a carico di: JUAN JOSE GOMEZ GUIRALES, per rispondere della violazione del principio di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui ai previgenti artt. 4, comma 1 e 32 comma 2 del C.G.S in relazione all’art. 40, comma 6, delle NOIF per aver in data 30/10/2020 in occasione della richiesta di tesseramento con la società FCD BRERA, presumibilmente nella sede della stessa,…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 10/06/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 18 gennaio 2021 a carico di: DENIS ZEFI, per rispondere della violazione del principio di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui ai previgenti artt. 4, comma 1 e 32 comma 2 del C.G.S in relazione all’art. 40, comma 6, delle NOIF per aver in data 30/10/2020 in occasione della richiesta di tesseramento con la società G.S.D. MARIO ZANCONTI, presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazione estere. G.S.D MARIO ZANCONTI, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S., dei comportamenti posti in essere dal Sig. Denis Zefi nell’interesse della quale ha svolto attività al momento della commissione dei fatti.

Deferimento del Procuratore Federale del 18 gennaio 2021 a carico di: DENIS ZEFI, per rispondere della violazione del principio di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui ai previgenti artt. 4, comma 1 e 32 comma 2 del C.G.S in relazione all’art. 40, comma 6, delle NOIF per aver in data 30/10/2020 in occasione della richiesta di tesseramento con la società G.S.D. MARIO ZANCONTI, presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato,…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 01/06/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 25 febbraio 2021 a carico di LOSA Stefano, all’epoca dei fatti Consigliere della A.S.D. ARLUNO CALCIO 2010, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonchè dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., in quanto, nel ruolo di Dirigente accompagnatore della squadra Primi Calci 2012 della A.S.D. ARLUNO CALCIO 2010, nel mese di settembre 2020 inviava alla sig.ra Corvino Viviana, madre del calciatore minore Jeremy Malave Corvino – dopo aver appreso dal dirigente Saini Giorgio che la stessa gli aveva riferito dell’epiteto “giochi come un pagliaccio” rivolto a suo figlio da compagni di squadra in occasione dell’allenamento tenutosi in data 09/09/2020 – un messaggio per mezzo dell’app di messaggistica “Whatsapp” cosi articolato “Ciao scusami ma non abbiamo bisogno di nessuna scusa da parte di Jeremy. Sono bambini di 7/8 anni e queste cose succedono e succederanno ed è una cosa che ci sta dico così perchè mi è già successo. Jeremy è stato messo con i 2012 perchè è il suo anno e capisci che diventa difficile farlo giocare con i 2013 e 2014. Detto questo io e Giorgio facciamo parte del direttivo stiamo lavorando per migliorare in tutto e sentire da un genitore quello che hai detto te scusami ma non lo ammetto perchè sono cose pesanti e non avere anche perchè sul campo c’era il dirigente a controllare e queste cose non sono successe. Per dopo questa puoi evitare di venire al campo. Scusa per accaduto ma finisce tutto qua mi dispiace ancora saluta i tuoi ciao”; STEFANIZZl Nicoletta, all’epoca dei fatti Presidente della società della A.S.D. ARLUNO CALCIO 2010, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonchè dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 38 delle N.O.I.F. e 33 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. ARLUNO CALCIO 2010 si avvalesse, nella stagione sportiva 2020/2021, delle prestazioni del sig. BRANCA CARLO (tecnico iscritto all’albo Allenatori Uefa) quale Allenatore della squadra “Primi calci” 2012 senza essere tesserato per la società, nonché della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonchè dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 37 delle N.O.I.F, per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. ARLUNO CALCIO 2010 si avvalesse, nella stagione sportiva 2020/2021, delle prestazioni del sig. ANCONA VITO quale Dirigente/Responsabile tecnico senza essere tesserato per la società; A.S.D. ARLUNO CALCIO 2010, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., per quanto ascritto alla Sig.ra STEFANIZZI NICOLETTA, sua legale rappresentante all’epoca dei fatti, e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S., per quanto ascritto ai Sig.ri LOSA STEFANO, BRANCA CARLO e ANCONA VITO.

Deferimento del Procuratore Federale del 25 febbraio 2021 a carico di LOSA Stefano, all’epoca dei fatti Consigliere della A.S.D. ARLUNO CALCIO 2010, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonchè dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., in quanto, nel ruolo di Dirigente accompagnatore della squadra Primi Calci 2012 della A.S.D. ARLUNO CALCIO 2010, nel mese di settembre 2020 inviava alla sig.ra Corvino Viviana, madre del calciatore minore Jeremy…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 01/06/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 31 marzo 2020 a carico di: U.S. GOVERNOLESE, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S., dei comportamenti posti in essere dal Sig. Tomas Borova nell’interesse della quale ha svolto attività al momento della commissione dei fatti.

Deferimento del Procuratore Federale del 31 marzo 2020 a carico di: U.S. GOVERNOLESE, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S., dei comportamenti posti in essere dal Sig. Tomas Borova nell’interesse della quale ha svolto attività al momento della commissione dei fatti. ****** Il Tribunale Federale Territoriale, letto l’atto del deferimento, esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale; – preso atto che in occasione della riunione del 27 maggio…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 01/06/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 4 settembre 2020 a carico di: FRANCISCO Latrell Leonard, per violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonchè dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 comma 1 e in relazione all’art. 137 comma 2 del CGS per avere partecipato alla successiva gara SS Ausonia 1931 – Accademia Pavese San Genesio del 12.02.2020, dopo essere stato espulso dal terreno di gioco nella gara precedente del 9.2.2020. Osvaldo PAVESI, dirigente accompagnatore della squadra Giovanissimi Reg. Under 14, della SS Ausonia 1931, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonchè dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 comma 1 e in relazione all’art. 137 comma 2 del CGS per avere sottoscritto la distinta di gioco della squadra Giovanissimi Reg. Under 14, della SS Ausonia 1931 nella gara SS Ausonia 1931 – Accademia Pavese San Genesio del 12.02.2020 dove compariva ii calciatore FRANCISCO Latrell Leonard, calciatore espulso nella gara precedente del 09.02.2020; SS Ausonia 1931, per responsabilità oggettiva, ex art. 6, comma 2, dei C.G.S., società nell’interesse della quale il calciatore FRANCISCO Latrell Leonard ha partecipato alla gara SS Ausonia 1931 – Accademia Pavese San Genesio del 12.02.2020.

Deferimento del Procuratore Federale del 4 settembre 2020 a carico di: FRANCISCO Latrell Leonard, per violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonchè dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 comma 1 e in relazione all’art. 137 comma 2 del CGS per avere partecipato alla successiva gara SS Ausonia 1931 – Accademia Pavese San Genesio del 12.02.2020, dopo essere stato espulso dal terreno di gioco nella gara precedente del 9.2.2020. Osvaldo PAVESI, dirigente…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 27/05/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 23 novembre 2020 a carico di: CALVI Patrizia, Presidente all’epoca dei fatti della società S.S. Dresano, per la violazione degli artt. 4 e 32 del C.G.S. vigente, anche in relazione all’art. 106 delle NOIF, “per avere concordato, per lo svincolo della calciatrice Gioia De Vincenzi, la corresponsione di una somma di denaro qualificata indebitamente come indennizzo per la mancata fruizione di prestazioni sportive dell’atleta”; NAPOLITANO Massimiliano, all’epoca dei fatti direttore Generale della società S.S. Dresano per la violazione degli artt. 4 e 32 dei C.G.5, vigente, anche in relazione all’art. 106 delle NOIF, “per avere concordato, per lo svincolo della calciatrice Gioia De Vincenzi, la corresponsione di una somma di denaro qualificata indebitamente come indennizzo per la mancata fruizione di prestazioni sportive dell’atleta”; S.S. Dresano, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva “per i comportamenti posti in essere dai soggetti appartenenti alla società al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata”;

Deferimento del Procuratore Federale del 23 novembre 2020 a carico di: CALVI Patrizia, Presidente all’epoca dei fatti della società S.S. Dresano, per la violazione degli artt. 4 e 32 del C.G.S. vigente, anche in relazione all’art. 106 delle NOIF, “per avere concordato, per lo svincolo della calciatrice Gioia De Vincenzi, la corresponsione di una somma di denaro qualificata indebitamente come indennizzo per la mancata fruizione di prestazioni sportive dell’atleta”; NAPOLITANO Massimiliano, all’epoca dei fatti direttore Generale della società S.S. Dresano…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 27/05/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 25 ottobre 2020 a carico di: CORONA Manuel, all’epoca dei fatti calciatore del Città di San Giuliano 1968, per la violazione dell’articolo 4, comma I, del C.G.S. e dell’art. 38 del C.G.S. in quanto “indicato in colui che scavalca la rete di recinzione che separa gli spalti dal campo da gioco, come da foto”; ASD Città di San Giuliano 1968, per la violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara all’interno del proprio impianto sportivo ex art. 62, comma 2, delle NOlF e degli artt. 25, comma 6, e 26, comma I, del C.G.S., nonché a titolo di responsabilità diretta che oggettiva ex art. 6, comma 1 e 2, del CGS per i comportamenti posti in essere dal tesserato Manuel Corona.

  Deferimento del Procuratore Federale del 25 ottobre 2020 a carico di: CORONA Manuel, all’epoca dei fatti calciatore del Città di San Giuliano 1968, per la violazione dell’articolo 4, comma I, del C.G.S. e dell’art. 38 del C.G.S. in quanto “indicato in colui che scavalca la rete di recinzione che separa gli spalti dal campo da gioco, come da foto”; ASD Città di San Giuliano 1968, per la violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 27/05/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 26 ottobre 2020 a carico di: CINCOTTA Stefano, dirigente della società AC Football Leon, per la violazione dell’artt. 4 e 32 CGS, 23 e 38 NOIF, 17, c. 2, per aver effettuato nel corso della stagione 2019/2020 non ancora conclusa, attività di proselitismo nei confronti di alcune giocatrici tesserate con la società calcio femminile Tabiago al fine di tesserarle per la stagione 2020/2021 con la società A.C. Football Leon, senza autorizzazione della società di appartenenza delle giocatrice e poiché ha svolto funzione di allenatore senza averne l’abilitazione. A.C. Football Leon a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, commi 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio Presidente.

Deferimento del Procuratore Federale del 26 ottobre 2020 a carico di: CINCOTTA Stefano, dirigente della società AC Football Leon, per la violazione dell’artt. 4 e 32 CGS, 23 e 38 NOIF, 17, c. 2, per aver effettuato nel corso della stagione 2019/2020 non ancora conclusa, attività di proselitismo nei confronti di alcune giocatrici tesserate con la società calcio femminile Tabiago al fine di tesserarle per la stagione 2020/2021 con la società A.C. Football Leon, senza autorizzazione della società di appartenenza…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 20/05/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 7 luglio 2020 a carico di: GOGLIO Alberto, Presidente della società U.S.D. ATLETICO QMC per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 38 comma 1 e 4 delle NOIF, per aver consentito e/o comunque non impedito al tecnico ROVEDA Luigi di svolgere nel corso della stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore per la società U.S.D. ATLETICO QMC senza che lo stesso fosse ancora regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico per la stessa società e per aver consentito e comunque non impedito allo stesso ROVEDA Luigi di svolgere sempre nella medesima stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore e/o comunque attività per altra società A.S.D. SENNA GLORIA DUBBINI Ugo Presidente della società A.S.D. SENNA GLORIA per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 38 comma 1 e 4 delle NOIF, per aver consentito e/o comunque non impedito al tecnico ROVEDA Luigi di svolgere nel corso della stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore per la società A.S.D. SENNA GLORIA senza che lo stesso fosse ancora regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico per la stessa società e per aver consentito e comunque non impedito allo stesso ROVEDA Luigi di svolgere sempre nella medesima stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore e/o comunque attività per altra società U.S.D. ATLETICO QMC. U.S.D. ATLETICO QMC per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 1 e 2 CGS in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente GOGLIO Alberto ed al tecnico ROVEDA Luigi A.S.D. SENNA GLORIA per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 1 e 2 CGS in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente DUBBINI Ugo ed al tecnico ROVEDA Luigi

  Deferimento del Procuratore Federale del 7 luglio 2020 a carico di:   GOGLIO Alberto, Presidente della società U.S.D. ATLETICO QMC per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 38 comma 1 e 4 delle NOIF, per aver consentito e/o comunque non impedito al tecnico ROVEDA Luigi di svolgere nel corso della stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore per la società U.S.D. ATLETICO QMC senza che lo stesso fosse ancora regolarmente tesserato presso il…

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