DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 31 gennaio 2019 a carico di REDAELLI Gianpaolo, all’epoca dei fatti Presidente della USD Olginatese, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 10 comma 2 e 47 comma 1 NOIF ed all’Art. 2.6 del CU – Settore Giovanile e Scolastico – della stagione sportiva 2017-2018, per attività di proselitismo di giovani calciatori posta in atto assieme al sig. CORTI Giuseppe; CORTI Giuseppe, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1,…
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 21/03/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 28 gennaio 2019 a carico di STEFANIZZI Nicoletta, Presidente della società ASD ARLUNO CALCIO 2010, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS per avere sottoscritto con il tecnico COLUCCI Andrea un accordo economico valido per la stagione sportiva 2016-2017 contenente premi per raggiungimento dei play-off e per la vittoria del campionato non ammessi dalla normativa federale; ASD ARLUNO CALCIO 2010 per violazione dell’Art. 4, commi 1 e 2, del CGS a titolo di responsabilità diretta e/o oggettiva;
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 28 gennaio 2019 a carico di STEFANIZZI Nicoletta, Presidente della società ASD ARLUNO CALCIO 2010, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS per avere sottoscritto con il tecnico COLUCCI Andrea un accordo economico valido per la stagione sportiva 2016-2017 contenente premi per raggiungimento dei play-off e per la vittoria del campionato non ammessi dalla normativa federale; ASD ARLUNO CALCIO 2010 per violazione dell’Art. 4, commi 1 e 2, del CGS a titolo di…
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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 15/03/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 12 febbraio 2019 a carico di PIZZINI Marco, Presidente della società CSC RONCADELLE, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell’Art. 10 del CGS in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 NOIF e 43 commi 1 e 6 NOIF, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore, MENDINI Michele e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso della gara di Coppa Lombardia Roncadelle/Real Castenedolo dell’1.11.2018; MENDINI Michele, all’epoca dei fatti non ancora tesserato per la CSC RONCADELLE, , per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell’Art. 10 del CGS in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 NOIF e 43 commi 1 e 6 NOIF, per avere preso parte alla gara di Coppa Lombardia Roncadelle/Real Castenedolo dell’1.11.2018 senza essere regolarmente tesserato per la CSC RONCADELLE; BACHETTI Salvatore, Dirigente Accompagnatore della società CSC RONCADELLE, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell’Art. 10 del CGS in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 NOIF e 43 commi 1 e 6 NOIF, per avere consentito al calciatore, MENDINI Michele di prendere parte alla gara di Coppa Lombardia Roncadelle/Real Castenedolo dell’1.11.2018, senza essere regolarmente tesserato per la CSC RONCADELLE; CSC RONCADELLE per violazione dell’Art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta e/o oggettiva;
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 12 febbraio 2019 a carico di PIZZINI Marco, Presidente della società CSC RONCADELLE, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell’Art. 10 del CGS in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 NOIF e 43 commi 1 e 6 NOIF, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore, MENDINI Michele e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso della gara di Coppa…
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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 28/02/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 16 gennaio 2019 a carico di RICOTTI Marco Enrico, Presidente della società GS San Giorgio, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’Art. 5, commi 1, 4 e 6 lett. C del CGS, per omesso controllo circa la pubblicazione su facebook da parte di un tesserato della società di affermazioni offensive nei confronti degli arbitri; GS SAN GIORGIO per violazione dell’Art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta e/o oggettiva;
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 16 gennaio 2019 a carico di RICOTTI Marco Enrico, Presidente della società GS San Giorgio, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’Art. 5, commi 1, 4 e 6 lett. C del CGS, per omesso controllo circa la pubblicazione su facebook da parte di un tesserato della società di affermazioni offensive nei confronti degli arbitri; GS SAN GIORGIO per violazione dell’Art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta…
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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 21/02/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 15 novembre 2018 a carico di SCALA Gennaro, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 10 comma 2 e 47 comma 1 NOIF ed all’Art. 2.6 del CU – Settore Giovanile e Scolastico – della stagione sportiva 2017-2018, per attività di proselitismo di giovani calciatori posta in atto assieme al sig. FOSSATI Aldo; FOSSATI Aldo per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 10 comma 2 e 47 comma 1 NOIF ed all’Art. 2.6 del CU – Settore Giovanile e Scolastico – della stagione sportiva 2017-2018 per attività di proselitismo di giovani calciatori posta in atto assieme al sig. SCALA Gennaro;
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 15 novembre 2018 a carico di SCALA Gennaro, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 10 comma 2 e 47 comma 1 NOIF ed all’Art. 2.6 del CU – Settore Giovanile e Scolastico – della stagione sportiva 2017-2018, per attività di proselitismo di giovani calciatori posta in atto assieme al sig. FOSSATI Aldo; FOSSATI Aldo per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 10…
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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 24/01/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 11 ottobre a carico di: GARCIA PADILLA Ricardo, calciatore della ASD Montorfano Rovato all’epoca dei fatti, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, e dell’Art. 10, comma 2, del CGS in relazione all’Art. 40 NOIF in quanto ha dichiarato all’atto del tesseramento per la società ASD Montorfano Rovato di non essere mai stato tesserato per altra Federazione Estera, quando in realtà era già stato tesserato dalla Federazione Calcio Spagnola; ASD MONTORFANO ROVATO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2, CGS per quanto ascritto al proprio calciatore in quanto si sarebbe anche avvantaggiata di tale dichiarazione non corretta;
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 11 ottobre a carico di: GARCIA PADILLA Ricardo, calciatore della ASD Montorfano Rovato all’epoca dei fatti, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, e dell’Art. 10, comma 2, del CGS in relazione all’Art. 40 NOIF in quanto ha dichiarato all’atto del tesseramento per la società ASD Montorfano Rovato di non essere mai stato tesserato per altra Federazione Estera, quando in realtà era già stato tesserato dalla Federazione Calcio Spagnola; ASD MONTORFANO ROVATO, a titolo di…
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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 17/01/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 30 ottobre 2018 a carico di: 1) COSTA Virgilio, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto in occasione della stagione sportiva 2016-2017, accordi economici, non depositati presso il C.R. Lombardia, con i calciatori, BORGONOVI Nicola, BOSELLI Mirko, BIROLI Leonardo, VICENZI Giovanni. ZERILLO Alessandro, RECCHIA Alessandro Gianni, NDIAYE Amadou Moctar, GAZZI Alessandro, FLORES Luis, DALLA PELLEGRINO Marco e DAL BOSCO Davide, che prevedevano per tutti i suindicati calciatori il riconoscimento di compensi per l’intera stagione sportiva 2016-2017 oltre al riconoscimento di premi play-off in favore dei calciatori, Borgonovi, Vicenzi e Recchia, nonché l’offerta di un posto di lavoro [dopo il conseguimento della patente di guida] in favore del calciatore, FLORES Luis, in violazione delle suddette norme federali; 2) BORGONOVI Nicola, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOlF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 4.950,00 per l’intera stagione sportiva 2016-2017, oltre un premio in caso di qualificazione ai play-off, al termine della “regular season”, pari ad Euro 450,00: 3) BIROLI Leonardo, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 2.250,00 per l’intera stagione sportiva 2016-2017; 4) VICENZI Giovanni, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 6.500,00 per l’intera stagione sportiva 2016-2017, oltre un premio in caso di qualificazione ai play-off, al termine della “regular season”, pari ad Euro 500,00; 5) ZERRILLO Alessandro, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 2.700,00 per l’intera stagione sportiva 2016-2017; 6) RECCHIA Alessandro, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 3.150,00 per l’intera stagione sportiva 2016-2017, oltre un premio in caso di qualificazione ai play-off, al termine della “regular season”, pari ad Euro 500,00; 7) GAZZI Alessandro, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 3.500,00 per l’intera stagione sportiva 2016-2017; 8) A.C. CASTEL D’ARIO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per quanto addebitato al suo Presidente, e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4. comma 2, del C.G.S. per quanto addebitato ai suoi tesserati.
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 30 ottobre 2018 a carico di: 1) COSTA Virgilio, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto in occasione della stagione sportiva 2016-2017, accordi economici, non depositati presso il C.R. Lombardia, con i calciatori, BORGONOVI Nicola, BOSELLI Mirko, BIROLI Leonardo, VICENZI Giovanni. ZERILLO Alessandro,…
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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 17/01/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 23 novembre 2018 a carico di: ASD CARPIANESE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2, CGS per il comportamento tenuto dal proprio calciatore Martino Gimondi il quale con e mail inviata il 12.10.2018 alla Delegazione di Pavia denigrava la classe arbitrale;
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 23 novembre 2018 a carico di: ASD CARPIANESE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2, CGS per il comportamento tenuto dal proprio calciatore Martino Gimondi il quale con e mail inviata il 12.10.2018 alla Delegazione di Pavia denigrava la classe arbitrale; Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, – preso atto che all’udienza fissata per il giorno 10.1.2019, la società deferita ha concordato con il rappresentante della Procura…
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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 17/01/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 16 novembre 2018 a carico di CARRELLA Raffaele, Presidente della ACD Comun Nuovo 2003 all’epoca dei fatti, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS poiché falsificava i verbali del consiglio direttivo della società dell’8.6.2017 e dell’assemblea straordinaria del 31.5.2017 della predetta società al fine di comprovare lo scioglimento, anziché il semplice mutamento di denominazione, con la finalità di attestare la irregolare iscrizione ai campionati della FIGC; ACD COMUN NUOVO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’Art. 4, comma 1, CGS per quanto ascritto al proprio Presidente;
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 16 novembre 2018 a carico di CARRELLA Raffaele, Presidente della ACD Comun Nuovo 2003 all’epoca dei fatti, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS poiché falsificava i verbali del consiglio direttivo della società dell’8.6.2017 e dell’assemblea straordinaria del 31.5.2017 della predetta società al fine di comprovare lo scioglimento, anziché il semplice mutamento di denominazione, con la finalità di attestare la irregolare iscrizione ai campionati della FIGC; ACD COMUN NUOVO, a titolo di responsabilità…
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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 10/01/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE del 15 novembre 2018 a carico di: REDUZZI GIAN BATTISTA, Presidente della società GSD Calcio Oratorio Cologno, per rispondere della violazione all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S. nonché dell’art. 28, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, in relazione al CU n. 1 del 1 luglio 2017, ed in riferimento al CU n. 3 del 26 luglio 2017 per avere, quale sottoscrittore per conto della società organizzatrice dei regolamenti per le squadre partecipanti al 5° torneo di Natale nelle categorie Esordienti 2005 e 2006 e Pulcini 2007, consentito o comunque omesso la vigilanza che gli incontri delle indicate categorie si svolgessero con squadre formate da 11 calciatori (per gli esordienti) e 9 calciatori (per i Pulcini 2007), anziché rispettivamente 9 e 7 calciatori come previsto nel regolamento del torneo approvato e comunque come espressamente richiesto dalla richiamata normativa di riferimento. BARON IVAN all’epoca dei fatti responsabile dell’organizzazione del 5° torneo di Natale per rispondere della violazione all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S. nonché dell’art. 28, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, in relazione al CU n. 1 del 1 luglio 2017, ed in riferimento al CU n. 3 del 26 luglio 2017 per avere, quale responsabile organizzatore del 5° torneo di Natale, consentito o comunque omesso la vigilanza che gli incontri delle indicate categorie si svolgessero con squadre formate da 11 calciatori (per gli esordienti) e 9 calciatori (per i Pulcini 2007) anziché rispettivamente 9 e 7 calciatori come previsto nel regolamento del torneo approvato e comunque come espressamente richiesto dalla richiamata normativa di riferimento. A.S.D. CALCIO ORATORIO COLOGNO, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva, alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti e nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata i soggetti avvisati.
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE del 15 novembre 2018 a carico di: REDUZZI GIAN BATTISTA, Presidente della società GSD Calcio Oratorio Cologno, per rispondere della violazione all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S. nonché dell’art. 28, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, in relazione al CU n. 1 del 1 luglio 2017, ed in riferimento al CU n. 3 del 26 luglio 2017 per avere, quale sottoscrittore per conto della società organizzatrice dei regolamenti per le squadre partecipanti al…