COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 28/03/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 31 gennaio 2019 a carico di REDAELLI Gianpaolo, all’epoca dei fatti Presidente della USD Olginatese, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 10 comma 2 e 47 comma 1 NOIF ed all’Art. 2.6 del CU – Settore Giovanile e Scolastico – della stagione sportiva 2017-2018, per attività di proselitismo di giovani calciatori posta in atto assieme al sig. CORTI Giuseppe; CORTI Giuseppe, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 10 comma 2 e 47 comma 1 NOIF ed all’Art. 2.6 del CU – Settore Giovanile e Scolastico – della stagione sportiva 2017-2018 per attività di proselitismo di giovani calciatori posta in atto assieme al sig. CORTI Giampaolo; USD OLGINATESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 4 commi 1 e 2 CGS in relazione al comportamento post in essere dai propri dirigenti.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 31 gennaio 2019 a carico di REDAELLI Gianpaolo, all’epoca dei fatti Presidente della USD Olginatese, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 10 comma 2 e 47 comma 1 NOIF ed all’Art. 2.6 del CU – Settore Giovanile e Scolastico – della stagione sportiva 2017-2018, per attività di proselitismo di giovani calciatori posta in atto assieme al sig. CORTI Giuseppe; CORTI Giuseppe, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1,…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 15/03/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 12 febbraio 2019 a carico di PIZZINI Marco, Presidente della società CSC RONCADELLE, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell’Art. 10 del CGS in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 NOIF e 43 commi 1 e 6 NOIF, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore, MENDINI Michele e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso della gara di Coppa Lombardia Roncadelle/Real Castenedolo dell’1.11.2018; MENDINI Michele, all’epoca dei fatti non ancora tesserato per la CSC RONCADELLE, , per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell’Art. 10 del CGS in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 NOIF e 43 commi 1 e 6 NOIF, per avere preso parte alla gara di Coppa Lombardia Roncadelle/Real Castenedolo dell’1.11.2018 senza essere regolarmente tesserato per la CSC RONCADELLE; BACHETTI Salvatore, Dirigente Accompagnatore della società CSC RONCADELLE, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell’Art. 10 del CGS in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 NOIF e 43 commi 1 e 6 NOIF, per avere consentito al calciatore, MENDINI Michele di prendere parte alla gara di Coppa Lombardia Roncadelle/Real Castenedolo dell’1.11.2018, senza essere regolarmente tesserato per la CSC RONCADELLE; CSC RONCADELLE per violazione dell’Art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta e/o oggettiva;

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 12 febbraio 2019 a carico di PIZZINI Marco, Presidente della società CSC RONCADELLE, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell’Art. 10 del CGS in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 NOIF e 43 commi 1 e 6 NOIF, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore, MENDINI Michele e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso della gara di Coppa…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 28/02/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 16 gennaio 2019 a carico di RICOTTI Marco Enrico, Presidente della società GS San Giorgio, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’Art. 5, commi 1, 4 e 6 lett. C del CGS, per omesso controllo circa la pubblicazione su facebook da parte di un tesserato della società di affermazioni offensive nei confronti degli arbitri; GS SAN GIORGIO per violazione dell’Art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta e/o oggettiva;

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 16 gennaio 2019 a carico di RICOTTI Marco Enrico,  Presidente della società GS San Giorgio, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’Art. 5, commi 1, 4 e 6 lett. C del CGS, per omesso controllo circa la pubblicazione su facebook da parte di un tesserato della società di affermazioni offensive nei confronti degli arbitri; GS SAN GIORGIO  per violazione dell’Art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 17/01/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 30 ottobre 2018 a carico di: 1) COSTA Virgilio, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto in occasione della stagione sportiva 2016-2017, accordi economici, non depositati presso il C.R. Lombardia, con i calciatori, BORGONOVI Nicola, BOSELLI Mirko, BIROLI Leonardo, VICENZI Giovanni. ZERILLO Alessandro, RECCHIA Alessandro Gianni, NDIAYE Amadou Moctar, GAZZI Alessandro, FLORES Luis, DALLA PELLEGRINO Marco e DAL BOSCO Davide, che prevedevano per tutti i suindicati calciatori il riconoscimento di compensi per l’intera stagione sportiva 2016-2017 oltre al riconoscimento di premi play-off in favore dei calciatori, Borgonovi, Vicenzi e Recchia, nonché l’offerta di un posto di lavoro [dopo il conseguimento della patente di guida] in favore del calciatore, FLORES Luis, in violazione delle suddette norme federali; 2) BORGONOVI Nicola, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOlF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 4.950,00 per l’intera stagione sportiva 2016-2017, oltre un premio in caso di qualificazione ai play-off, al termine della “regular season”, pari ad Euro 450,00: 3) BIROLI Leonardo, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 2.250,00 per l’intera stagione sportiva 2016-2017; 4) VICENZI Giovanni, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 6.500,00 per l’intera stagione sportiva 2016-2017, oltre un premio in caso di qualificazione ai play-off, al termine della “regular season”, pari ad Euro 500,00; 5) ZERRILLO Alessandro, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 2.700,00 per l’intera stagione sportiva 2016-2017; 6) RECCHIA Alessandro, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 3.150,00 per l’intera stagione sportiva 2016-2017, oltre un premio in caso di qualificazione ai play-off, al termine della “regular season”, pari ad Euro 500,00; 7) GAZZI Alessandro, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 3.500,00 per l’intera stagione sportiva 2016-2017; 8) A.C. CASTEL D’ARIO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per quanto addebitato al suo Presidente, e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4. comma 2, del C.G.S. per quanto addebitato ai suoi tesserati.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 30 ottobre 2018 a carico di: 1) COSTA Virgilio, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto in occasione della stagione sportiva 2016-2017, accordi economici, non depositati presso il C.R. Lombardia, con i calciatori, BORGONOVI Nicola, BOSELLI Mirko, BIROLI Leonardo, VICENZI Giovanni. ZERILLO Alessandro,…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 17/01/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 23 novembre 2018 a carico di: ASD CARPIANESE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2, CGS per il comportamento tenuto dal proprio calciatore Martino Gimondi il quale con e mail inviata il 12.10.2018 alla Delegazione di Pavia denigrava la classe arbitrale;

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 23 novembre 2018 a carico di: ASD CARPIANESE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2, CGS per il comportamento tenuto dal proprio calciatore Martino Gimondi il quale con e mail inviata il 12.10.2018 alla Delegazione di Pavia denigrava la classe arbitrale; Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, – preso atto che all’udienza fissata per il giorno 10.1.2019, la società deferita ha concordato con il rappresentante della Procura…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 10/01/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE del 15 novembre 2018 a carico di: REDUZZI GIAN BATTISTA, Presidente della società GSD Calcio Oratorio Cologno, per rispondere della violazione all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S. nonché dell’art. 28, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, in relazione al CU n. 1 del 1 luglio 2017, ed in riferimento al CU n. 3 del 26 luglio 2017 per avere, quale sottoscrittore per conto della società organizzatrice dei regolamenti per le squadre partecipanti al 5° torneo di Natale nelle categorie Esordienti 2005 e 2006 e Pulcini 2007, consentito o comunque omesso la vigilanza che gli incontri delle indicate categorie si svolgessero con squadre formate da 11 calciatori (per gli esordienti) e 9 calciatori (per i Pulcini 2007), anziché rispettivamente 9 e 7 calciatori come previsto nel regolamento del torneo approvato e comunque come espressamente richiesto dalla richiamata normativa di riferimento. BARON IVAN all’epoca dei fatti responsabile dell’organizzazione del 5° torneo di Natale per rispondere della violazione all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S. nonché dell’art. 28, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, in relazione al CU n. 1 del 1 luglio 2017, ed in riferimento al CU n. 3 del 26 luglio 2017 per avere, quale responsabile organizzatore del 5° torneo di Natale, consentito o comunque omesso la vigilanza che gli incontri delle indicate categorie si svolgessero con squadre formate da 11 calciatori (per gli esordienti) e 9 calciatori (per i Pulcini 2007) anziché rispettivamente 9 e 7 calciatori come previsto nel regolamento del torneo approvato e comunque come espressamente richiesto dalla richiamata normativa di riferimento. A.S.D. CALCIO ORATORIO COLOGNO, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva, alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti e nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata i soggetti avvisati.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE del 15 novembre 2018 a carico di: REDUZZI GIAN BATTISTA, Presidente della società GSD Calcio Oratorio Cologno, per rispondere della violazione  all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S. nonché dell’art. 28, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, in relazione al CU n. 1 del 1 luglio 2017, ed in riferimento al CU n. 3 del 26 luglio 2017 per avere, quale sottoscrittore per conto della società organizzatrice dei regolamenti per le squadre partecipanti al…

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