COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°55 del 4/02/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA G.S. ARRONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA ARRONE / CASTEL RIGONE – CAMPIONATO DI ECCELLENZA REGIONALE – DISPUTATA IL 16/01/2005 AD ARRONE – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°5O DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 19/01/2005 PUBBLICATO IN PARI DATA) – SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA INFLITTA…
COMITATO REGIONALE VENETO, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 26 Gennaio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. VALSANZIBIO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Com.Uff. n. 22 del 15/12/2004 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 per la partita Valsanzibio – Euganea Rovolon dell’8/12/2004; 1 punto di penalizzazione in classifica; Ammenda di € 50,00.- Camp. di 3^ Cat.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 26 Gennaio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. VALSANZIBIO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Com.Uff. n. 22 del 15/12/2004 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 per la partita Valsanzibio – Euganea Rovolon dell’8/12/2004; 1 punto di penalizzazione in classifica; Ammenda di € 50,00.- Camp. di 3^ Cat. OPPOSIZIONE POL. EUGANEA…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 107/05-rg.Reclamo dello SPORTING CHIESANUOVA avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore La Vita Fabio fino al 12/07/2005. C.U. n.25 del 12/01/2005
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 107/05-rg.Reclamo dello SPORTING CHIESANUOVA avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore La Vita Fabio fino al 12/07/2005. C.U. n.25 del 12/01/2005 Il calciatore in oggetto veniva espulso dal campo per doppia ammonizione. Alla notifica del provvedimento si avvicinava al D.G., offendendolo e minacciandolo,strappandogli di mano il cartellino rosso…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 3/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 081/05-gl.Deferimento da parte del Presidente della L.N.D. Comitato Regionale Toscana nei confronti di: – Sig. Pantani Vasco, Presidente della U.S.Castiglioncello; – Sig. Deri Pierluigi, Dirigente accompagnatore della U.S.Castiglioncello; – Sig. Bellagotti Francesco, calciatore della U.S. Castiglioncello; – La Società U.S. Castiglioncello;
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 3/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 081/05-gl.Deferimento da parte del Presidente della L.N.D. Comitato Regionale Toscana nei confronti di: – Sig. Pantani Vasco, Presidente della U.S.Castiglioncello; – Sig. Deri Pierluigi, Dirigente accompagnatore della U.S.Castiglioncello; – Sig. Bellagotti Francesco, calciatore della U.S. Castiglioncello; – La Società U.S. Castiglioncello; Per rispondere, i primi tre della violazione dell’art.1 del…
COMITATO REGIONALE UMBRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°55 del 4/02/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. CASTIGLIONESE MACCHIE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTIGLIONESE MACCHE / CASTEL RIGONE – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – GIRONE “B” – DISPUTATA IL 22/01/2005 A MACCHIE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°55 del 4/02/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. CASTIGLIONESE MACCHIE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTIGLIONESE MACCHE / CASTEL RIGONE – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – GIRONE “B” – DISPUTATA IL 22/01/2005 A MACCHIE DI CASTIGLIONE DEL LAGO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°52 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 26/01/2005 PUBBLICATO IN PARI DATA)…
COMITATO REGIONALE VENETO, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 26 Gennaio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. ORMELLE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 18 del 9/12/2004 della Divisione Calcio a Cinque – delibera gara Ormelle – Nuova Alpes Polpet del 4/12/2004 – Campionato di Serie C/2
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 26 Gennaio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. ORMELLE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 18 del 9/12/2004 della Divisione Calcio a Cinque – delibera gara Ormelle – Nuova Alpes Polpet del 4/12/2004 – Campionato di Serie C/2 L’A.C. Ormelle ha presentato rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 17/02/2005 Giudice sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 28.- RECLAMO DELL’U.S. MARCIANO AVVERSO REGOLARITA’ GARA TORRITA/MARCIANO DEL 23.1.2005 (sospesa al 5′ del s.t. sul risultato di 1-1).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 17/02/2005 Giudice sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 28.- RECLAMO DELL’U.S. MARCIANO AVVERSO REGOLARITA’ GARA TORRITA/MARCIANO DEL 23.1.2005 (sospesa al 5′ del s.t. sul risultato di 1-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.29 del 27.1.2005; -la gara del Campionato Regionale di 1′ Categoria Torrita-Marciano veniva sospesa dall’arbitro allorche’ mancavano ancora da disputare 40′ di gioco e mentre il risultato era…
COMITATO REGIONALE UMBRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°55 del 4/02/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S. PO’ BANDINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CORCIANO / PO BANDINO – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE “B” –
COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°55 del 4/02/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S. PO’ BANDINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CORCIANO / PO BANDINO – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE “B” – DISPUTATA IL 16/01/2005 A MANTIGNANA – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°5O DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 19/01/2005 PUBBLICATO IN PARI DATA) – SQUALIFICA PER…
COMITATO REGIONALE VENETO, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 2 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S. PONTE NELLE ALPI Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 31 del 19/1/2005 – Squalifica per quattro giornate giocatore De Pra Luigi – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 2 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S. PONTE NELLE ALPI Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 31 del 19/1/2005 – Squalifica per quattro giornate giocatore De Pra Luigi – Campionato di 1^ Categoria L’U.S. Ponte nelle Alpi ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 127/05-pv.Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Terranuovese Calcio, avverso alla squalifica fino al 11/03/2005 inflitta dal G.S. all’allenatore Luca Vetrini( C.U. n. 29 del 27/01/2005).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 127/05-pv.Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Terranuovese Calcio, avverso alla squalifica fino al 11/03/2005 inflitta dal G.S. all’allenatore Luca Vetrini( C.U. n. 29 del 27/01/2005). Con rituale e tempestivo gravame, l’Associazione Sportiva Terranuovese Calcio adiva questa C.D. contestando la decisione del G.S. specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento offensivo e…
