COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’U.S.D. CELTICLAVARIANO e del suo PRESIDENTE sig. BRIDA Alessandro. Con raccomandata dd. 21.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: – il sig. BRIDA Alessandro, Presidente dell’U.S.D. CELTIC-LAVARIANO, per la violazione…
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di MINUSSO ENRICO e della ACF. PASIANO A.S.D. Il deferimento Con raccomandata dd. 25 giugno 2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32, comma 4, C.G.S., disponeva il deferimento nei confronti di: – MINUSSO Enrico, Presidente della ACF. PASIANO A.S.D., per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 24, comma 1, lettera c) del Regolamento LND, siccome integrato dalle disposizioni emanate con C.U. N. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato Rag. Calcio Femminile entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Più precisamente, veniva contestata l’omessa presentazione di regolare dichiarazione di avvenuto versamento della tassa di iscrizione in vista della partecipazione al Campionato 2010/2011 entro il termine fissato dal sopradescritto C.U.; – ACF. PASIANO A.S.D. per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S. “per la violazione ascritta al proprio Presidente”.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di MINUSSO ENRICO e della ACF. PASIANO A.S.D. Il deferimento Con raccomandata dd. 25 giugno 2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32, comma 4, C.G.S., disponeva il deferimento nei confronti di: – MINUSSO Enrico, Presidente della ACF. PASIANO A.S.D., per la violazione dell’art.…
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COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di DE LORENZI ANTONIO e della A.C. VAJONT Il deferimento Con raccomandata dd. 21 giugno 2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32, comma 4, C.G.S., disponeva il deferimento nei confronti di: – DE LORENZI Antonio, Presidente della A.C. VAJONT, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 24, comma 1, lettera a) del Regolamento LND, siccome integrato dalle disposizioni emanate con C.U. N. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “3^ Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Più precisamente, veniva contestata l’omessa presentazione di regolare attestazione di disponibilità di un impianto sportivo omologato entro il termine fissato dal sopradescritto C.U.; – A.C. VAJONT per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S. “per la violazione ascritta al proprio Presidente”.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di DE LORENZI ANTONIO e della A.C. VAJONT Il deferimento Con raccomandata dd. 21 giugno 2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32, comma 4, C.G.S., disponeva il deferimento nei confronti di: – DE LORENZI Antonio, Presidente della A.C. VAJONT, per la violazione dell’art.…
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COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. ASSOSANGIORGINA e del sig. BUTTAZZI Silvano. Con raccomandata dd. 18.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: – il sig. BUTTAZZI Silvano, Presidente dell’A.S.D. ASSOSANGIORGINA, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “3^ Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto termine “ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare attestazione del versamento della tassa di iscrizione al campionato 2010/2011; – l’A.S.D. ASSOSANGIORGINA, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella ascritta al suo ex Presidente.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. ASSOSANGIORGINA e del sig. BUTTAZZI Silvano. Con raccomandata dd. 18.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: – il sig. BUTTAZZI Silvano, Presidente dell’A.S.D. ASSOSANGIORGINA, per la violazione dell’art. 1,…
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COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO e del sig. TONEATTO Roland. Con raccomandata dd. 15.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: – il sig. TONEATTO Roland, Presidente dell’A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “2^ Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto termine “ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare dichiarazione di disponibilità di un impianto sportivo omologato in vista dell’iscrizione al campionato 2010/2011; – l’A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella ascritta al suo ex Presidente.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO e del sig. TONEATTO Roland. Con raccomandata dd. 15.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: – il sig. TONEATTO Roland, Presidente dell’A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO, per la violazione…
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COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. ESPERIA ANTHARES e del suo PRESIDENTE sig. PUZZO Franco. Con raccomandata dd. 26.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: – il sig. PUZZO Franco, Presidente dell’A.S.D. ESPERIA ANTHARES, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “1^ Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto termine “ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare dichiarazione di disponibilità di un impianto sportivo omologato in vista dell’iscrizione al campionato 2010/2011; – l’A.S.D. ESPERIA ANTHARES, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella ascritta al suo Presidente.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. ESPERIA ANTHARES e del suo PRESIDENTE sig. PUZZO Franco. Con raccomandata dd. 26.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: – il sig. PUZZO Franco, Presidente dell’A.S.D. ESPERIA ANTHARES, per…
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COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. SAN GOTTARDO e del suo PRESIDENTE sig. CONTARINO Gaetano. Con raccomandata dd. 30.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: – il sig. CONTARINO Gaetano, Presidente dell’A.S. S.GOTTARDO, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “2^ Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto termine “ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare dichiarazione di disponibilità di un impianto sportivo omologato in vista dell’iscrizione al campionato 2010/2011; – l’A.S. S.GOTTARDO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella ascritta al suo Presidente.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. SAN GOTTARDO e del suo PRESIDENTE sig. CONTARINO Gaetano. Con raccomandata dd. 30.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: – il sig. CONTARINO Gaetano, Presidente dell’A.S. S.GOTTARDO, per la…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 DEL 03/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIGNOR CENTI SEGATORE GIOVANNI, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.C. PIANOLA A.S.D., LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE SIA ALL’ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F., SIA AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETTERA L E 29 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO PER AVERE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2010 – 2011, ASSUNTO LA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.C. PIANOLA A.S.D., IN ASSENZA DI REGOLARE E NECESSARIA ABILITAZIONE, NONCHÉ’ PER ESSERE STATO INSERITO NELLE LISTE UFFICIALI DI GARA DEL 10.10.10 E DEL 28.11.10 DELLA A.C. PIANOLA A.S.D., CON LA QUALIFICA DI MASSAGGIATORE, IN CARENZA DEI REQUISITI PREVISTI E, QUINDI, DEI TITOLI ABILITATIVI PROFESSIONALI, COSÌ COME RICHIESTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE; – DEL SIGNOR CENTI SEGATORE CESARE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.C. PIANOLA A.S.D., LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 23, COMMA 1, N.O.I.F. ED ART. 35, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, PER AVERE CONSENTITO AL SIG. CENTI SEGATORE GIOVANNI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE PUR NON AVENDONE TITOLO E PER AVERE PERMESSO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO CHE IL SIG. PILOLLI MARIO ASSUMESSE SOLO FORMALMENTE LA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.C. PIANOLA A.S.D., CONSENTENDO L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AD UN SOGGETTO SPROVVISTO DELLA NECESSARIA ABILITAZIONE RILASCIATA DAL SETTORE TECNICO, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO, ANCHE IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETTERA L E 29 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, AL SIG. CENTI SEGATORE GIOVANNI DI ESSERE INSERITO NELLE LISTE UFFICIALI DI GARA DEL 10.10.10 E DEL 28.11.10 DELLA A.C. PIANOLA A.S.D., CON LA QUALIFICA DI MASSAGGIATORE, IN CARENZA DEI REQUISITI PREVISTI E, QUINDI, DEI TITOLI ABILITATIVI PROFESSIONALI, COSÌ COME RICHIESTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE; – DELLA SOCIETÀ A.C. PIANOLA A.S.D. LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE CONDOTTE ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE ED AI PROPRI TESSERATI.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 DEL 03/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIGNOR CENTI SEGATORE GIOVANNI, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.C. PIANOLA A.S.D., LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE SIA ALL’ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F., SIA AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETTERA L E 29 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO PER AVERE, NEL CORSO DELLA…
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COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 DEL 03/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. MALVONE AURELIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ MORRO D’ORO CALCIO S.R.L., LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E 8, COMMI 9 E 15, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F., PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DI CUI AL C.U. N°108 DEL 4.01.11, EMESSA ALL’ESITO DEL CONTENZIOSO FRA LA PREDETTA SOCIETÀ SPORTIVA ED IL PROPRIO GIOCATORE, SIG. ZAMPARINI FLAVIO, NONCHÉ PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DI CUI AL C.U. N°67/CAE, EMESSA ALL’ESITO DEL CONTENZIOSO FRA LA PREDETTA SOCIETÀ SPORTIVA ED IL PROPRIO GIOCATORE, SIG. KRISTIAN BONAVENTURI, NONCHE’, INFINE, PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DI CUI AL C.U. N° 108 DEL 4.01.11, EMESSA ALL’ESITO DEL CONTENZIOSO FRA LA PREDETTA SOCIETÀ SPORTIVA ED IL PROPRIO GIOCATORE, SIG. FABIO LEONI; – DELLA SOCIETA’ MORRO D’ORO CALCIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER GLI ILLECITI DISCIPLINARI ASCRITTI AL PROPRIO PRESIDENTE.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 DEL 03/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. MALVONE AURELIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ MORRO D’ORO CALCIO S.R.L., LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E 8, COMMI 9 E 15, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F., PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DI CUI AL C.U. N°108 DEL 4.01.11, EMESSA ALL’ESITO DEL…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 DEL 27/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIGNOR GRAZIANI TULLIO, CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. SAN BENEDETTO, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETTERA L E 29 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO PER ESSERE STATO INSERITO NELLE LISTE UFFICIALI DI GARA DEL 19.9.2010, 3.10.2010, 31.10.2010 E DEL 21.11.2010 DELLA A.S.D. SAN BENEDETTO, CON LA QUALIFICA DI MASSAGGIATORE, SEPPURE IN CARENZA DEI REQUISITI PREVISTI E, QUINDI, DEI TITOLI ABILITATIVI PROFESSIONALI, COSÌ COME RICHIESTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE; – DEL SIGNOR RAGLIONE VINICIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN BENEDETTO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F. PER AVERE CONSENTITO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. BARILE EMIDIO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN BENEDETTO, CON FORMALE INSERIMENTO PER TALE FUNZIONE, NELLA DISTINTA DELLA GARA VIS SULMONA – A.S.D. SAN BENEDETTO DEI MARSI DEL 21.11.2010, PUR NON ESSENDO IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA STESSA SOCIETÀ SINO AL 30.11.2010, DATA DI PERFEZIONAMENTO DEL SUO VINCOLO, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO, ANCHE IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETTERA L e 29 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, AL SIG. GRAZIANI TULLIO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI MASSAGGIATORE DELLA SOCIETÀ, PUR NON AVENDONE TITOLO ED ABILITAZIONE, COME SI EVINCE DALLE LISTE UFFICIALI DI GARA DEL 19.9.2010, 3.10.2010, 31.10.2010 E DEL 21.11.2010 DELLA A.S.D. SAN BENEDETTO; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN BENEDETTO LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 e 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE CONDOTTE ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE, AL PROPRIO TECNICO E AL PROPRIO CALCIATORE;
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 DEL 27/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIGNOR GRAZIANI TULLIO, CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. SAN BENEDETTO, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETTERA L E 29 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO PER ESSERE STATO INSERITO NELLE LISTE UFFICIALI DI GARA DEL…