COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. PATTI GIUSEPPE Sig. BOSCO CLAUDIO Sig. IMBERGAMO ANTONINO Società U.S.D FAVARA CALCIO Procedimento 07/B Considerato che la Procura Federale con nota 07/a pf 10-11 GS/reg del 04 maggio 2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere…
COMITATO REGIONALE SICILIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. IMBERGAMO ANTONINO n.q. di Dirigente accompagnatore U.S.D. Favara Calcio Sig. BOSCO CLAUDIO n.q. di Dirigente accompagnatore U.S.D. Favara Calcio Società U.S.D. FAVARA CALCIO Procedimento 06/B Considerato che la Procura Federale con nota 07/b pf10-11/GS/reg del 05 maggio 2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt. 38 comma 1) e 61 N.O.I.F i due dirigenti, la Società infine pera violazione i cui all’art. 4, comma 2 del C.G.S. per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta ai propri dirigenti; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 27 settembre 2011 con inizio alle ore 15,00.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. IMBERGAMO ANTONINO n.q. di Dirigente accompagnatore U.S.D. Favara Calcio Sig. BOSCO CLAUDIO n.q. di Dirigente accompagnatore U.S.D. Favara Calcio Società U.S.D. FAVARA CALCIO Procedimento 06/B Considerato che la Procura Federale con nota 07/b pf10-11/GS/reg del 05 maggio 2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate…
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COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. SANFILIPPO SALVATORE (Presidente Aquila Caltagirone) 2) Sig. FERRO ENRICO (Presidente ASD Junior Ramacca) 3) Sig. PAGLIA ANTONINO (Calciatore) 4) Sig. PAGLIA ANDREA (Calciatore) 5) Sig. ROMANO ANTONINO (Dirigente accompagnatore Aquila Caltagirone) 6) Sig. IUDICA SALVATORE (Dirigente accompagnatore Aquila Caltagirone) 7) Sig. CERRI GIUSEPPE (Dirigente accompagnatore Aquila Caltagirone) 8) POLISPORTIVA AQUILA CALTAGIRONE 9) ASD JUNIOR RAMACCA Procedimento 05/B Considerato che la Procura Federale con nota N° 532/1199 pf 10-11/ del 21/07/2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere delle violazioni, di cui agli art.1 comma 1) C.G.S., per avere il Sig. Sanfilippo Salvatore (Presidente Aquila Caltagirone) omesso di verificare la legittimità del trasferimento di un giocatore proveniente da altra società; per avere il Sig. Ferro Enrico (Presidente ASD Junior Ramacca) rilasciato una lista di svincolo in bianco; per avere i calciatori Paglia Antonino e Paglia Andrea concorso nel raggiro diretto a procurarsi la lista di svincolo indebitamente, violando altresì l’art. 46, comma 6; per avere i Sig.ri Romano Antonino, Iudica Salvatore e Cerri Giuseppe, dirigenti accompagnatori delle società Aquila Caltagirone, violato l’art.4, comma 1, del CGS, in relazione all’art.46, comma 6, del C.G.S.; società sportive Aquila Caltagirone e ASD Junior Ramacca per avere violato gli articoli 4, commi 1 e 2, del C.G.S. e ai sensi dell’art. 46, comma 6, del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. SANFILIPPO SALVATORE (Presidente Aquila Caltagirone) 2) Sig. FERRO ENRICO (Presidente ASD Junior Ramacca) 3) Sig. PAGLIA ANTONINO (Calciatore) 4) Sig. PAGLIA ANDREA (Calciatore) 5) Sig. ROMANO ANTONINO (Dirigente accompagnatore Aquila Caltagirone) 6) Sig. IUDICA SALVATORE (Dirigente accompagnatore Aquila Caltagirone) 7) Sig. CERRI GIUSEPPE (Dirigente…
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COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SANTAMARIA PIETRO Società ASD Licata1931 Procedimento 04/B Considerato che la Procura Federale con nota 149 pf 10-11 GS/reg del 13 maggio 2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli all’ art. 32 comma 1 nonché art.4 comma 1.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SANTAMARIA PIETRO Società ASD Licata1931 Procedimento 04/B Considerato che la Procura Federale con nota 149 pf 10-11 GS/reg del 13 maggio 2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma…
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COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 13 Ottobre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Meyer Carlos De Camargo Junior, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la ASD San Paolo Bari, per rispondere della violazione di cui all’art.7 c.1 c.g.s. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza per avere incontrato il dirigente della ASD Fasano, Vito Morisco, il giorno 27 gennaio 2011, al fine di alterare il risultato della gara in questione, così come descritto nella parte motiva; – il sig. Morisco Vito, dirigente della A.S. Fasano Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art.7 commi 1 per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver accettato di incontrare il calciatore De Camargo il giorno 27 gennaio 2011 in Bari e per aver tentato di ottenere che il medesimo alterasse, previo corrispettivo, con il proprio comportamento in campo il risultato della gara in questione a vantaggio della A.S. Fasano; – la società AS Fasano Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 e dell’art.7 comma 4 CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo tesserato; – la società ASD San Paolo Bari a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 CGS in conseguenza delle violazioni ascritte al suo tesserato.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 13 Ottobre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Meyer Carlos De Camargo Junior, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la ASD San Paolo Bari, per rispondere della violazione di cui all’art.7 c.1 c.g.s. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza per avere incontrato il dirigente della ASD Fasano, Vito Morisco, il giorno 27 gennaio 2011, al fine di alterare il…
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COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 06 Ottobre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 14/7/2011 (prot. n.373/216pf10-11/AM/ma) nei confronti di: – Gabriele Totaro – Arbitro E.della Sez.AIA di Lecce; – Mengoli Pierpaolo -all’epoca Presidente della Soc.Pro Italia Galatina; – la società Pro Italia Galatina per rispondere – l’A.E. Gabriele Totaro, delle violazioni di cui agli artt.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art.40, comma 3, lett. c) e h) del regolamento AIA, per non essersi comportato in modo corretto e trasparente omettendo di redigere in modo esaustivo e completo il referto di gara, evitando di annotarvi e di riferire al Presidente della Sezione AIA di Lecce (al quale si era limitato a raccontare solo della presunta irruzione subita nello spogliatoio) di aver ricevuto una tuta ed un cellulare da un Dirigente della Pro Italia Galatina, al termine dell’incontro Pro Italia Galatina – Orsa Maggiore Brindisi svoltosi il 25/4/2010, manifestando, in tal modo, l’intenzione di trattenere i beni ricevuti; -il sig. Mengoli Pierpaolo, presidente all’epoca dei fatti della Soc. Pro Italia Galatina, per la violazione dell’art.1 del C.G.S. per aver fatto dono all’arbitro al termine della gara con la Soc. Orsa Maggiore Brindisi di un telefonino e di una tuta; -la Soc. Pro Italia Galatina ai sensi dell’art.4 comma 1 del CGS per responsabilità diretta in conseguenza della violazione ascritta al suo presidente.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 06 Ottobre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 14/7/2011 (prot. n.373/216pf10-11/AM/ma) nei confronti di: – Gabriele Totaro – Arbitro E.della Sez.AIA di Lecce; – Mengoli Pierpaolo -all’epoca Presidente della Soc.Pro Italia Galatina; – la società Pro Italia Galatina per rispondere – l’A.E. Gabriele Totaro, delle violazioni di cui agli artt.1, comma 1,…
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COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 06 Ottobre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 12/7/2011 (prot. n.278/1639 pf 10-11/GT dl) nei confronti di: 1) sig. Colonna Vito, Presidente della società ASD Gioventù Martina, in carica nel periodo dei fatti accaduti; 2) il sig. Notaristefani Maurizio, Dirigente e gestore della parte economica della soc. ASD Gioventù Martina; per rispondere entrambi della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 1, del C.G.S., per avere omesso il pagamento di una parte delle spettanze dell’allenatore Santostasi Armando, ed essersi opposti al ricorso da quest’ultimo presentato ai competenti organi federali, con il quale reclamava il saldo di €4.500,00 delle sue spettanze pattuite, mediante controdeduzioni, osservazioni e dichiarazioni che si rilevavano non rispondenti alla realtà dei fatti, nonché con la presentazioni al Collegio Arbitrale della LND di alcune ricevute risultate alterate e manomesse negli importi. 3) la società ASD Gioventù Martina per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente Colonna Vito, in carica al momento dei fatti; a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Dirigente Notaristefani Maurizio, come innanzi enunciate.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 06 Ottobre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 12/7/2011 (prot. n.278/1639 pf 10-11/GT dl) nei confronti di: 1) sig. Colonna Vito, Presidente della società ASD Gioventù Martina, in carica nel periodo dei fatti accaduti; 2) il sig. Notaristefani Maurizio, Dirigente e gestore della parte economica della soc. ASD Gioventù Martina; per rispondere…
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COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 22 Settembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 21 Luglio 2011 (prot. N. 531/1400 pf 10 11/MS vdb) nei confronti di: 1. MARZULLO Salvatore, tecnico della POL. DIL. S. MARZANO, per avere apposto appositamente la firma del dirigente della squadra avversaria; 2. DE PADOVA Lorenzo, dirigente, per non avere segnalato quanto accaduto; 3. Società POL. DIL. S. MARZANO, per responsabilità oggettiva.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 22 Settembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 21 Luglio 2011 (prot. N. 531/1400 pf 10 11/MS vdb) nei confronti di: 1. MARZULLO Salvatore, tecnico della POL. DIL. S. MARZANO, per avere apposto appositamente la firma del dirigente della squadra avversaria; 2. DE PADOVA Lorenzo, dirigente, per non avere segnalato quanto…
COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 27.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti di: VIERIN Roberto, Presidente della ASD Mont Blanc C5 VDA ed EVASPASIANO Christian, dirigente accompagnatore della ASD Mont Blanc C5 VDA, per violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 66, comma 2, N.O.I.F., per aver indicato contrariamente al vero, la presenza dell’allenatore ANILE Giuseppe nelle nr. 7 distinte di gara del Campionato di C1 Calcio a 5 C.R. Campionato a Piemonte Valle D’Aosta S.S. 2010-11; la società ASD Mont Blanc C5 VDA per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva e diretta della violazione dell’art.4 commi 1-2 C.G.S. per i comportamenti ascritti al proprio Presidente ed al proprio dirigente. RADOSTA FRANCESCO (CRD TORINO C5) DE MEO CIRO (CRD TORINO C5) RADOSTA LUCA (CRD TORINO C5) MINCHILLO MATTEO (I BASSOTTI S.C.) D ONOFRIO ANDREA (REAL MIRAFIORI CALCIO A 5) NOVARETTI RAIMONDO (CHIAVAZZESE 75) ZORIO PRACHIN MORGAN (CHIAVAZZESE 75) DE MEO CIRO (CRD TORINO C5) GIACOBBE GIUSEPPE (CRD TORINO C5) DESIDERIO EMANUELE (DON BOSCO CASELLE) FORMICA FABRIZIO (DON BOSCO CASELLE) ONGARI HENRY (DON BOSCO CASELLE) LOVERRE GIUSEPPE (EMMEFFE FUTSAL) OLMO ALESSANDRO (EMMEFFE FUTSAL) SICHERA EMANUELE (EMMEFFE FUTSAL) RASERO ANDREA (LIBERTAS ANTIGNANO) STOIAN IONUT ROXAN (SPORTING ROSTA) VARGA CORNEL ANTONEL (SPORTING ROSTA) FIORA DIEGO (TOP FIVE FUTSAL)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 27.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti di: VIERIN Roberto, Presidente della ASD Mont Blanc C5 VDA ed EVASPASIANO Christian, dirigente accompagnatore della ASD Mont Blanc C5 VDA, per violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 66, comma 2, N.O.I.F., per aver indicato contrariamente al vero, la presenza dell’allenatore ANILE Giuseppe…
COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 06.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti di: SEYE Elhadji, per la violazione dell’art. 40 comma 4 NOIF e degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS, perché malgrado fosse tesserato per la Società G.S. CASTANESE sottoscriveva una successiva richiesta di tesseramento con la Società F.C. FONTANETO; DOMENICONI Giuseppe, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società F.C. FONTANETO, per violazione dell’art. 40 comma 4 NOIF e degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS, perché ometteva di effettuare i necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi al tesseramento del calciatore suddetto; Società F.C. FONTANETO, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 CGS, per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente e legale rappresentante, ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS, per le condotte poste a carico del proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della Società, ai sensi dell’art. 1 comma 5 CGS; Società G.S. CASTANESE, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS per le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 06.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti di: SEYE Elhadji, per la violazione dell’art. 40 comma 4 NOIF e degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS, perché malgrado fosse tesserato per la Società G.S. CASTANESE sottoscriveva una successiva richiesta di tesseramento con la Società F.C. FONTANETO; DOMENICONI Giuseppe, nella…