COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 DEL 03/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.C. Bruzzano Camp. Juniores Prov. Gir. A gara del 5-02-2011 tra Bollatese / Bruzzano C.U.n. 28 della delegazione di Milano datato 10.02.2011 La società Bruzzano ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che squalificato i calciatori Tedeschi Andrea per 2 Gare e Zonca Marco Angelo sino al 10.04.2011, lamentando che…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 DEL 03/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società U.S. Dindelli Camp. Allievi reg, fascia B eccellenza Girone C gara del 12-02-2011 tra Darfo Boario / Dindelli C.U. n. 32 del CRL datato 17.02.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 DEL 03/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società U.S. Dindelli Camp. Allievi reg, fascia B eccellenza Girone C gara del 12-02-2011 tra Darfo Boario / Dindelli C.U. n. 32 del CRL datato 17.02.2011 La società U.S. Dindelli ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l’allenatore Scopetta Andrea sino al 17.03.2011 ed il calciatore Garini Jacopo…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 Bis del 27/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico di Ambrogio MORETTI Presidente della US CARCOR, Giovanni CRUGNOLA, Segretario della US CARCOR, Carlo RESTELLI Presidente della AS REAL CESATE, Pasquale VAGHI Direttore Generale della AS REAL CESATE, Patrizio GARINI Presidente ASD AMOR SPORTIVA, Marino CERIANI Presidente della US AURORA CANTALUPO, Alberto AFFETTI Presidente della USD CASTELLANZESE 1921, Gianluigi CANDIANI Presidente della GS CERRO MAGGIORE CALCIO, Umberto COLOMBO presidente dell’AC GORLA MINORE, Cesare CASATI Presidente dell’AC MAZZO 1980, Michele PAGANO Presidente della AC RESCALDA, Giuliano ALZATI Presidente della UC SOLBIATESE, nonché delle società US CARCOR, AS REAL CESATE, ASD AMOR SPORTIVA, US AURORA CANTALUPO, USD CASTELLANZESE 1921, GS CERRO MAGGIORE CALCIO, AC GORLA MINORE, AC MAZZO 1980, AC RESCALDA ed UC SOLBIATESE. Il Procuratore Federale con atto del 18.4.2011 deferiva i soggetti indicati per i seguenti fatti: • • Ambrogio MORETTI e Giovanni Crugnola rispettivamente Presidente e Segretario della US CARCOR per la violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS in relazione agli Artt. 11, comma 1, lett. M) e 36 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico, nonché delle disposizione pubblicate sul CU n. 1 stagione agonistica 2009/2010 del settore giovanile scolastico (punto 9.3 lett. C) pag. 128 in quanto organizzavano nel periodo compreso tra il 01/05/2010 ed il 29/05/2010 vari tornei riservati alle categorie giovanissimi senza la prescritta preventiva autorizzazione; • Carlo RESTELLI Presidente della AS REAL CESATE, Pasquale VAGHI Direttore Generale della AS REAL CESATE, Patrizio GARINI Presidente ASD AMOR SPORTIVA, Marino CERIANI Presidente della US AURORA CANTALUPO, Alberto AFFETTI Presidente della USD CASTELLANZESE 1921, Gianluigi CANDIANI Presidente della GS CERRO MAGGIORE CALCIO, Umberto COLOMBO presidente dell’AC GORLA MINORE, Cesare CASATI Presidente dell’AC MAZZO 1980, Michele PAGANO Presidente della AC RESCALDA, Giuliano AZZATI Presidente della UC SOLBIATESE, per la violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS in relazione agli Artt. 11, comma 1, lett. M) e 36 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico, nonché delle disposizione pubblicate sul CU n. 1 stagione agonistica 2009/2010 del settore giovanile scolastico (punto 9.3 lett. C) pag. 128 in quanto hanno consentito la partecipazione delle proprie squadre giovanili ai tornei organizzati dalla US CARCOR; • US CARCOR per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 4, comma 1 e 2 CGS, in relazione agli addebiti commessi dai propri predetti dirigenti; • AS REAL CESATE, ASD AMOR SPORTIVA, US AURORA CANTALUPO, USD CASTELLANZESE 1921, GS CERRO MAGGIORE CALCIO, AC GORLA MINORE, AC MAZZO 1980, AC RESCALDA ed UC SOLBIATESE per responsabilità diretta ai sensi dell’Art. 4, comma 1 CGS, in relazione agli addebiti commessi dai propri predetti dirigenti.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 Bis del 27/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico di Ambrogio MORETTI Presidente della US CARCOR, Giovanni CRUGNOLA, Segretario della US CARCOR, Carlo RESTELLI Presidente della AS REAL CESATE, Pasquale VAGHI Direttore Generale della AS REAL CESATE, Patrizio GARINI Presidente ASD AMOR SPORTIVA, Marino CERIANI Presidente della US AURORA CANTALUPO, Alberto AFFETTI Presidente della USD CASTELLANZESE 1921, Gianluigi…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 Bis del 27/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di: Franco Alessandro Marzio, calciatore attualmente tesserato della S.S. SOMMESE CALCIO, Orlando Balconi, Ciro Intermite, dirigenti della medesima società, della S.S. SOMMESE calcio e della F.C. VERBANO Calcio. per rispondere: • il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato nella corrente stagione sportiva 16 gare di Campionato ed 8 gare di Coppa Italia nelle file della società S.S.SOMMESE Calcio senza averne titolo perché non tesserato per la stessa; • il secondo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per avere sottoscritto nella corrente stagione sportiva 11 distinte di gare di Campionato e 7 distinte gara di Coppa Italia in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Franco Alessandro Marzio non ne avesse titolo; • il terzo il secondo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per avere sottoscritto nella corrente stagione sportiva 5 distinte di gare di Campionato e 1 distinta gara di Coppa Italia in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Franco Alessandro Marzio non ne avesse titolo; • la Società S.S. SOMMESE Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati; • la Società VERBANO Calcio a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio calciatore.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 Bis del 27/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di: Franco Alessandro Marzio, calciatore attualmente tesserato della S.S. SOMMESE CALCIO, Orlando Balconi, Ciro Intermite, dirigenti della medesima società, della S.S. SOMMESE calcio e della F.C. VERBANO Calcio. per rispondere: • il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 Bis del 17/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di: 1) Gianluca SAVIGNANO, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S., e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva sette gare nelle file della società FREDDI PEGOGNAGA valevoli per il Campionato di I° categoria girone “G”, senza averne titolo perché al momento risultava tesserato per altra squadra; 2) VERONA Franco, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S., nonchè per violazione dell’art. 8, comma 2, C.G.S, vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfuso nell’art 10, comma 2 e 6, C.G.S., e delle nome in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva cinque distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le nome vigenti, malgrado il calciatore SAVIGNANO GIANLUCA non ne avesse titolo; 3) MONTANARINI Lucio della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, corretteua e probità e delle nome in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva due distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le nome vigenti, malgrado il calciatore SAVIGNANO GIANLUCA non ne avesse titolo; 4) la società FREDDI PEGOGNAGA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, C.G.S; 5) la società A.S.D. VIRTUS CIBENO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio calciatore. Con provvedimento del 12 aprile 2011 il Procuratore Federale,
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 Bis del 17/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di: 1) Gianluca SAVIGNANO, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S., e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva sette gare nelle file della società FREDDI PEGOGNAGA valevoli per il…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di PRANDELLI Marcello, calciatore attualmente tesserato della A.S.D. NAVECORTINE CALCIO, SIMONCELLI Emilio, dirigente della A.S.D. NAVECORTINE CALCIO e della stessa Società A.S.D. NAVECORTINE CALCIO per rispondere: • il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere partecipato nella corrente stagione sportiva a tre gare valide per il Campionato Promozione – Girone “E” nelle fila della società A.S.D. NAVECORTINE CALCIO malgrado non fosse ancora regolarmente tesserato per quest’ultima; • il secondo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per avere sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di tre gare valide per il Campionato Promozione – Girone “E” in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Marcello Prandelli non ne avesse titolo; • la Società A.S.D. NAVECORTINE CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del C.G.S., nella violazione ascritta al proprio tesserato.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di PRANDELLI Marcello, calciatore attualmente tesserato della A.S.D. NAVECORTINE CALCIO, SIMONCELLI Emilio, dirigente della A.S.D. NAVECORTINE CALCIO e della stessa Società A.S.D. NAVECORTINE CALCIO per rispondere: • il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S,…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale a carico del Signor Rano Roberto Sebastian, per rispondere: della violazione di cui agli artt.1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 40 comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società straniera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 20010/2011 per la società A.C. Ispra senza averne titolo. Alla udienza avanti a questa Commissione, oltre al rappresentante della Procura Federale, non è presente il deferito.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale a carico del Signor Rano Roberto Sebastian, per rispondere: della violazione di cui agli artt.1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 40 comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società straniera, al fine di ottenere…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di CROSTA Massimiliano all’epoca dei fatti Presidente della US TURBIGHESE e della stessa Società U.S. TURBIGHESE per rispondere: il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 94, comma 1, lett. B delle NOIF per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo sottoscritto, per conto della società U.S. TURBIGHESE un accordo economico per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, avendo sottoscritto, per conto della società U.S. TURBIGHESE, un accordo economico per la stagione 2008 – 2009 con l’allenatore, Viganotti Francesco, in violazione del massimale previsto per la categoria di appartenenza; • la seconda, a titolo di responsabilità, sia diretta che oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., nella violazione ascritta al proprio tesserato.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di CROSTA Massimiliano all’epoca dei fatti Presidente della US TURBIGHESE e della stessa Società U.S. TURBIGHESE per rispondere: il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 94, comma 1, lett. B delle NOIF per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento Procura Federale a carico di Fumagalli Enrico e G.S. Badalasco per rispondere: – il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento a quanto prescritto dalla LND come il C.U. Per la stagione sportiva 2008/09, pubblicato il giorno 01.07.2008 al paragrafo III, punto 14, pag. 39, per aver pattuito con l’allenatore dilettante sig. Tiziano Carminati un premio di tesseramento di gran lunga superiore ai massimali previsti nella disposizione citata per la conduzione tecnica della squadra disputante il campionato di II categoria; – la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma I, C.G.S. in relazione all’addebito contestato al sig. Enrico Fumagalli, Presidente della società.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento Procura Federale a carico di Fumagalli Enrico e G.S. Badalasco per rispondere: – il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento a quanto prescritto dalla LND come il C.U. Per…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del procuratore federale vicario a carico di: 1) sig. Ferretti Sergio, allenatore della società A.S. Buguggiate 2) A.S. Buguggiate Per rispondere: 1. Il sig. Ferretti Sergio della violazione di cui all’articolo 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’articolo 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere con le proprie dichiarazioni diffuse a mezzo stampa, leso il prestigio, la reputazione e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso, di una specifica struttura e degli Organi di Giustizia Sportiva senza fornire alcun elemento di riscontro; 2. La società A.S. Buguggiate per responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del codice di Giustizia Sportiva e dell’articolo 5 comma 2 per le dichiarazioni e i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del procuratore federale vicario a carico di: 1) sig. Ferretti Sergio, allenatore della società A.S. Buguggiate 2) A.S. Buguggiate Per rispondere: 1. Il sig. Ferretti Sergio della violazione di cui all’articolo 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’articolo 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere con le…